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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 33227/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/08/2026 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 1 giugno 2026 dall'Amtsgericht (Tribunale distrettuale) di Landshut in relazione ad un mandato di custodia cautelare nazionale disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto autore del delitto di truffa, commesso in Germania ai danni della società di noleggio [OSCURATO:PERSONA] e Co. nella città di Oberding, 1appropriandosene attraverso una falsa denuncia di furto sporta a Napoli il giorno 11 dicembre 2025.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

2. Il ricorrente deduce due motivi per violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. 69/2005.

La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente escluso la causa facoltativa di rifiuto della consegna, ritenendo decisivo il fatto che parte della vicenda si sia svolta in Germania.

Secondo il ricorrente, le risultanze documentali dimostrerebbero invece che l'eventuale condotta fraudolenta si sarebbe realizzata integralmente, o comunque in misura prevalente e qualificata, in Italia: il contratto di noleggio consentiva la riconsegna del veicolo in altra sede europea, il rientro in Italia era programmato e la successiva denuncia di furto fu presentata in territorio nazionale.

La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente interpretato il carattere facoltativo del potere di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. 69/2005, introducendo un requisito non previsto dalla legge, ossia che il reato debba essere stato commesso esclusivamente in Italia, laddove la norma richiede soltanto che il reato sia stato commesso anche solo in parte nel territorio dello Stato, omettendo un corretto bilanciamento dell'interesse dell'ordinamento italiano all'esercizio della propria giurisdizione.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 16 L. 69/2005 per mancata richiesta di informazioni integrative La difesa lamenta che la Corte abbia deciso sulla richiesta di consegna sulla base di informazioni provenienti dall'autorità giudiziaria tedesca ritenute lacunose e insufficienti, senza attivare i poteri istruttori integrativi previsti dall'art. 16 L. 69/2005.

In particolare, dopo il deposito del contratto di noleggio e della documentazione difensiva, la Corte avrebbe dovuto richiedere chiarimenti all'autorità emittente circa gli elementi da cui sarebbe stata desunta l'esistenza di un programma fraudolento sin dal momento della stipula del contratto.

Il mancato esercizio di tale potere avrebbe impedito di accertare adeguatamente il nucleo storico dei fatti e, soprattutto, il luogo di insorgenza del dolo, elemento decisivo per la valutazione della territorialità rilevante ai fini dell'art. 18-bis.

2.3. Il ricorrente ha ribadito le medesime censure nella memoria prodotta agli atti, con cui insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi, tra loro strettamente connessi.

Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE, contenente sia l'indicazione del provvedimento cautelare emesso per reati rientranti nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, e sia la descrizione delle circostanze del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato.

Correttamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di sindacare la gravità indiziaria e le fonti di prova sulla base delle quali l'A.G. dello Stato emittente ha richiesto la consegna del [OSCURATO:PERSONA] per procedere nei suoi confronti per il reato di truffa.

La valutazione della sussistenza del carattere fraudolento ab initio dell'intera operazione attraverso la quale l'indagato ha conseguito il possesso dell'autovettura presa a noleggio in territorio tedesco, per poi trasferire l'autovettura verosimilmente in Italia e denunciarne falsamente il furto per giustificarne la mancata restituzione alla scadenza pattuita, non assume rilevanza ai fini della verifica della sussistenza del motivo di rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a) della legge 69/2005.

Con riferimento a tale motivo di rifiuto la individuazione del luogo di consumazione del reato deve essere necessariamente vagliata alla stregua della descrizione del fatto-reato contenuto nel mandato di arresto europeo, non essendo consentito all'A.G. dello Stato di esecuzione procedere ad una differente lettura dei fatti, essendone il relativo accertamento rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione del mandato di arresto Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile».

Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione.

L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale. 3Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).

Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione.

La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina ma solo perché funzionale alla verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005.

Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni abrogate, che non spetta alla A.G. dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell'accusa che è rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione.

Va ricordato, peraltro, che anche in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito è sempre stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità in termini di mero controllo esterno del provvedimento cautelare estero e non come autonoma verifica della qualificata probabilità di colpevolezza, proprio al fine di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata di dette previgenti disposizioni che si ponevano altrimenti in contrasto con la normativa europea e con il principio della massima reciproca fiducia degli Sati membri sul rispetto dei diritti fondamentali di libertà personale da parte degli ordinamenti nazionali, garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (per tutte, Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo, con il quale il ricorrente, sotto l'apparente deduzione della violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. n. 69 del 2005, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto storico e della prospettazione accusatoria formulata dall'autorità giudiziaria emittente, censurando la ricostruzione della vicenda posta a fondamento del mandato d'arresto europeo. 4Né può condividersi l'assunto secondo cui il fatto dovrebbe considerarsi integralmente commesso in Italia.

La stessa prospettazione accusatoria recepita dalla decisione impugnata evidenzia il carattere transnazionale della vicenda, la cui esecuzione avrebbe avuto origine in Germania mediante la stipulazione del contratto di noleggio e si sarebbe poi perfezionata con l'irreversibile acquisizione della disponibilità dell'autovettura, anche grazie alla denunciata falsa denuncia di furto presentata dinanzi alla Polizia di Napoli dopo il rientro dell'indagato in Italia con il veicolo noleggiato.

In tale contesto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato secondo cui la causa facoltativa di rifiuto prevista dal citato art. 18-bis non attribuisce all'interessato alcun diritto di scegliere l'autorità giudiziaria chiamata a procedere nei suoi confronti, essendo demandato esclusivamente alle autorità giudiziarie dei diversi Stati il coordinamento necessario ad evitare il rischio di duplicazione dei procedimenti per il medesimo fatto (Sez.

6. n. 45776 del 2024, Zimaglia, non mass.).

Secondo l'interpretazione consolidata, in linea con l'art. 4, par. 7, lett. a) della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI in tema di mandato europeo, anche quando l'art. 18, lett. p), prevedeva l'obbligo di rifiuto della consegna, il rifiuto poteva essere giustificato solo quando sussistesse non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, 13/06/2018, Rv. 273544, Sez.

F, n. 32379 del 08/08/2024, 3ovanovic [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286876).

Ciò non comporta una sovrapposizione con il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), perché nel caso in cui si tratti di fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, la lett. a) del medesimo comma facoltizza il rifiuto anche quando, pur non essendo ancora pendente un procedimento penale, dall'esistenza di attività di indagine sui medesimi fatti si possa desumere l'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione.

Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in tema di mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dalla predetta disposizione di cui alla lett. a), richiede comunque la sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e.

In tutti tali casi l'opposizione del motivo di rifiuto della consegna mira, infatti, a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in quanto dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la propria giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in corso di svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso soggetto cui si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197). 6J/ 5La Corte di appello, correttamente, ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto non risultando a carico del ricorrente la pendenza di alcun procedimento per gli stessi fatti, né comunque indagini in corso che rendano evidente l'esistenza di un possibile conflitto tra le diverse autorità giudiziarie competenti a procedere e, quindi, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sez.

6. n. 45776 del 2024, Zinnaglia, non mass.; Sez.

F, n. 32379 del 08/08/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286876; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197), secondo cui la opposizione del rifiuto ha come sua unica finalità quella di evitare la duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, impedendo l'insorgenza di un conflitto di giurisdizione tra i due Stati in base al meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, nonché la violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Ne consegue che la decisione di non opporre il rifiuto alla consegna risulta coerente con la ravvisata prevalenza dell'interesse dello Stato richiedente a perseguire il reato di truffa asseritamente commesso ai danni di una società operante in Germania.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

La doglianza presuppone che la Corte d'appello fosse tenuta ad attivare i poteri integrativi di cui all'art. 16 L. n. 69 del 2005 per verificare l'effettiva consistenza dell'ipotesi accusatoria e, in particolare, la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la preordinazione fraudolenta della condotta.

Anche tale censura si risolve, tuttavia, nella richiesta di un accertamento sul merito della contestazione formulata dall'autorità giudiziaria tedesca, estraneo ai poteri del giudice dell'esecuzione del mandato.

Le informazioni integrative previste dall'art. 16 sono funzionali esclusivamente a colmare eventuali lacune ostative alla decisione sulla consegna e non possono essere utilizzate per sottoporre a verifica probatoria il fondamento dell'accusa o per acquisire elementi diretti a confutarla.

Pertanto, una volta ritenuto sufficientemente delineato il fatto oggetto del mandato e non controverso il suo carattere transnazionale, la Corte territoriale non era tenuta ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio, con la conseguenza che il mancato ricorso al meccanismo integrativo previsto dall'art. 16 non integra alcuna violazione di legge.

Si tratta di informazioni che la Corte di appello ha ritenuto di non potere richiedere essendo essenzialmente volte a sindacare la valutazione delle fonti di prova e degli elementi che l'A.G. dello Stato emittente ha ritenuto sufficienti per procedere penalmente nei confronti del ricorrente per il reato di truffa, trattandosi di un vaglio della decisione assunta da quella A.G. precluso e non sindacabile da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione.

3. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/08/2026 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 1 giugno 2026 dall'Amtsgericht (Tribunale distrettuale) di Landshut in relazione ad un mandato di custodia cautelare nazionale disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto autore del delitto di truffa, commesso in Germania ai danni della società di noleggio [OSCURATO:PERSONA] e Co. nella città di Oberding, 1appropriandosene attraverso una falsa denuncia di furto sporta a Napoli il giorno 11 dicembre 2025. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. 2. Il ricorrente deduce due motivi per violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. 69/2005. La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente escluso la causa facoltativa di rifiuto della consegna, ritenendo decisivo il fatto che parte della vicenda si sia svolta in Germania. Secondo il ricorrente, le risultanze documentali dimostrerebbero invece che l'eventuale condotta fraudolenta si sarebbe realizzata integralmente, o comunque in misura prevalente e qualificata, in Italia: il contratto di noleggio consentiva la riconsegna del veicolo in altra sede europea, il rientro in Italia era programmato e la successiva denuncia di furto fu presentata in territorio nazionale. La difesa sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente interpretato il carattere facoltativo del potere di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. 69/2005, introducendo un requisito non previsto dalla legge, ossia che il reato debba essere stato commesso esclusivamente in Italia, laddove la norma richiede soltanto che il reato sia stato commesso anche solo in parte nel territorio dello Stato, omettendo un corretto bilanciamento dell'interesse dell'ordinamento italiano all'esercizio della propria giurisdizione. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 16 L. 69/2005 per mancata richiesta di informazioni integrative La difesa lamenta che la Corte abbia deciso sulla richiesta di consegna sulla base di informazioni provenienti dall'autorità giudiziaria tedesca ritenute lacunose e insufficienti, senza attivare i poteri istruttori integrativi previsti dall'art. 16 L. 69/2005. In particolare, dopo il deposito del contratto di noleggio e della documentazione difensiva, la Corte avrebbe dovuto richiedere chiarimenti all'autorità emittente circa gli elementi da cui sarebbe stata desunta l'esistenza di un programma fraudolento sin dal momento della stipula del contratto. Il mancato esercizio di tale potere avrebbe impedito di accertare adeguatamente il nucleo storico dei fatti e, soprattutto, il luogo di insorgenza del dolo, elemento decisivo per la valutazione della territorialità rilevante ai fini dell'art. 18-bis. 2.3. Il ricorrente ha ribadito le medesime censure nella memoria prodotta agli atti, con cui insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi, tra loro strettamente connessi. Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE, contenente sia l'indicazione del provvedimento cautelare emesso per reati rientranti nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, e sia la descrizione delle circostanze del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato. Correttamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di sindacare la gravità indiziaria e le fonti di prova sulla base delle quali l'A.G. dello Stato emittente ha richiesto la consegna del [OSCURATO:PERSONA] per procedere nei suoi confronti per il reato di truffa. La valutazione della sussistenza del carattere fraudolento ab initio dell'intera operazione attraverso la quale l'indagato ha conseguito il possesso dell'autovettura presa a noleggio in territorio tedesco, per poi trasferire l'autovettura verosimilmente in Italia e denunciarne falsamente il furto per giustificarne la mancata restituzione alla scadenza pattuita, non assume rilevanza ai fini della verifica della sussistenza del motivo di rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a) della legge 69/2005. Con riferimento a tale motivo di rifiuto la individuazione del luogo di consumazione del reato deve essere necessariamente vagliata alla stregua della descrizione del fatto-reato contenuto nel mandato di arresto europeo, non essendo consentito all'A.G. dello Stato di esecuzione procedere ad una differente lettura dei fatti, essendone il relativo accertamento rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione del mandato di arresto Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione. L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale. 3Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6). Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione. La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina ma solo perché funzionale alla verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005. Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni abrogate, che non spetta alla A.G. dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell'accusa che è rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione. Va ricordato, peraltro, che anche in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito è sempre stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità in termini di mero controllo esterno del provvedimento cautelare estero e non come autonoma verifica della qualificata probabilità di colpevolezza, proprio al fine di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata di dette previgenti disposizioni che si ponevano altrimenti in contrasto con la normativa europea e con il principio della massima reciproca fiducia degli Sati membri sul rispetto dei diritti fondamentali di libertà personale da parte degli ordinamenti nazionali, garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo, con il quale il ricorrente, sotto l'apparente deduzione della violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), L. n. 69 del 2005, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto storico e della prospettazione accusatoria formulata dall'autorità giudiziaria emittente, censurando la ricostruzione della vicenda posta a fondamento del mandato d'arresto europeo. 4Né può condividersi l'assunto secondo cui il fatto dovrebbe considerarsi integralmente commesso in Italia. La stessa prospettazione accusatoria recepita dalla decisione impugnata evidenzia il carattere transnazionale della vicenda, la cui esecuzione avrebbe avuto origine in Germania mediante la stipulazione del contratto di noleggio e si sarebbe poi perfezionata con l'irreversibile acquisizione della disponibilità dell'autovettura, anche grazie alla denunciata falsa denuncia di furto presentata dinanzi alla Polizia di Napoli dopo il rientro dell'indagato in Italia con il veicolo noleggiato. In tale contesto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato secondo cui la causa facoltativa di rifiuto prevista dal citato art. 18-bis non attribuisce all'interessato alcun diritto di scegliere l'autorità giudiziaria chiamata a procedere nei suoi confronti, essendo demandato esclusivamente alle autorità giudiziarie dei diversi Stati il coordinamento necessario ad evitare il rischio di duplicazione dei procedimenti per il medesimo fatto (Sez. 6. n. 45776 del 2024, Zimaglia, non mass.). Secondo l'interpretazione consolidata, in linea con l'art. 4, par. 7, lett. a) della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI in tema di mandato europeo, anche quando l'art. 18, lett. p), prevedeva l'obbligo di rifiuto della consegna, il rifiuto poteva essere giustificato solo quando sussistesse non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, 13/06/2018, Rv. 273544, Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, 3ovanovic [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286876). Ciò non comporta una sovrapposizione con il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), perché nel caso in cui si tratti di fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, la lett. a) del medesimo comma facoltizza il rifiuto anche quando, pur non essendo ancora pendente un procedimento penale, dall'esistenza di attività di indagine sui medesimi fatti si possa desumere l'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione. Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in tema di mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dalla predetta disposizione di cui alla lett. a), richiede comunque la sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e. In tutti tali casi l'opposizione del motivo di rifiuto della consegna mira, infatti, a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in quanto dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la propria giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in corso di svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso soggetto cui si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197). 6J/ 5La Corte di appello, correttamente, ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto non risultando a carico del ricorrente la pendenza di alcun procedimento per gli stessi fatti, né comunque indagini in corso che rendano evidente l'esistenza di un possibile conflitto tra le diverse autorità giudiziarie competenti a procedere e, quindi, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. 6. n. 45776 del 2024, Zinnaglia, non mass.; Sez. F, n. 32379 del 08/08/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286876; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197), secondo cui la opposizione del rifiuto ha come sua unica finalità quella di evitare la duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, impedendo l'insorgenza di un conflitto di giurisdizione tra i due Stati in base al meccanismo disciplinato dalla decisione quadro 2009/948/GAI e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, nonché la violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Ne consegue che la decisione di non opporre il rifiuto alla consegna risulta coerente con la ravvisata prevalenza dell'interesse dello Stato richiedente a perseguire il reato di truffa asseritamente commesso ai danni di una società operante in Germania. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La doglianza presuppone che la Corte d'appello fosse tenuta ad attivare i poteri integrativi di cui all'art. 16 L. n. 69 del 2005 per verificare l'effettiva consistenza dell'ipotesi accusatoria e, in particolare, la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la preordinazione fraudolenta della condotta. Anche tale censura si risolve, tuttavia, nella richiesta di un accertamento sul merito della contestazione formulata dall'autorità giudiziaria tedesca, estraneo ai poteri del giudice dell'esecuzione del mandato. Le informazioni integrative previste dall'art. 16 sono funzionali esclusivamente a colmare eventuali lacune ostative alla decisione sulla consegna e non possono essere utilizzate per sottoporre a verifica probatoria il fondamento dell'accusa o per acquisire elementi diretti a confutarla. Pertanto, una volta ritenuto sufficientemente delineato il fatto oggetto del mandato e non controverso il suo carattere transnazionale, la Corte territoriale non era tenuta ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio, con la conseguenza che il mancato ricorso al meccanismo integrativo previsto dall'art. 16 non integra alcuna violazione di legge. Si tratta di informazioni che la Corte di appello ha ritenuto di non potere richiedere essendo essenzialmente volte a sindacare la valutazione delle fonti di prova e degli elementi che l'A.G. dello Stato emittente ha ritenuto sufficienti per procedere penalmente nei confronti del ricorrente per il reato di truffa, trattandosi di un vaglio della decisione assunta da quella A.G. precluso e non sindacabile da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione. 3. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. 6 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris