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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 1977

Cassazione n. 25227/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) il 2/2/1977 avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte d'appello di Brescia esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminate le memorie presentate dal ricorrente. -, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 15 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 10 aprile 2019, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 137, comma 1- bis, TUB limitatamente alle condotte successive al 12 febbraio 2013 e ha dichiarato la prescrizione per quelle precedenti a tale data.

2. Ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Pietro A. Biancato, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al giudizio sulla sussistenza della tipicità del reato.

La Corte distrettuale, osserva il ricorrente, nel rigettare il relativo motivo di appello, ha sottolineato la natura di reato di pericolo della fattispecie contestata senza nulla motivare in ordine alla questione sollevata dal ricorrente che prescinde dalla natura (di pericolo o di danno) del reato, fondandosi, invece, sul rilievo che l'imputato non aveva fornito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende amministrate.

Rileva il ricorrente che le informazioni contenute nei documenti presentati alla banca erano vere in quanto inerenti a rapporti effettivi e reali per cui verrebbe a mancare un elemento della tipicità del reato qual è quello di avere fornito alla banca notizie o dati falsi.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per assenza dell'elemento soggettivo in relazione alla fattura n. 408 del 2011 in relazione alla quale il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Con riferimento al primo motivo di impugnazione deve ricordarsi che l'art. 137, comma 1-bis, TUB stabilisce che, «salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a euro 10.000».

Dalla piana lettura di siffatta disposizione si ricava che la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere all'istituto bancario rileva, ai fini della configurabilità del reato, indipendentemente dall'effettiva concessione del credito, evenienza al verificarsi della quale potrebbero configurarsi altri reati, come, ad esempio, la truffa.

In altri termini, il legislatore ha inteso fornire una tutela anticipata alla correttezza e lealtà nei rapporti intercorrenti tra agente ed istituto bancario, soggetto, quest'ultimo, verso il quale è stata evidentemente rivolta una particolare attenzione da parte del legislatore.

Irrilevante, poi, è l'assenza di un concreto pregiudizio per la banca.

L'art. 137, comma 1-bis TUB configura, quindi, un reato di pericolo.

Ciò precisato, si rileva che la motivazione adottata dalla Corte distrettuale non è quindi né illogica né contraddittoria là dove valorizza tale natura giuridica al fine di ritenere la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli poiché, a tali fini, ciò che rileva è la veridicità o meno delle informazioni fornite alla banca allorché viene chiesto il finanziamento a nulla rilevando che il prestito sia stato effettivamente erogato e che poi sia stato successivamente restituito.

Come rilevato in più occasioni da questa Corte, «il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B), ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo delle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile» (Sez. 5, Sentenza n. 38133 del 28/05/2018, Bellabarba, Rv. 273878; Sez. 3, Sentenza n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, Rv. 258303 che ha riguardo ad una fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la presentazione, per l'anticipazione bancaria, di fatture non veritiere in quanto relative a crediti, in realtà ancora non maturati).

La sentenza impugnata, dunque, risulta giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata posto che, come osservato dal giudice distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, «è incontestato che il Carrara, per ottenere liquidità, ha presentato in banca fatture diverse da quelle annotate in contabilità per data di emissione, destinatario, importo, appositamente create al fine di rappresentare crediti non ancora esistenti o esigibili».

Tale ricostruzione dei fatti sfugge al sindacato della Corte di legittimità in quanto, atteso il disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, ossia deve essere "interno" all'atto e non può comportare la rivisitazione del materiale probatorio poiché ciò comporterebbe un giudizio sul merito valutativo della prova inammissibile nel giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge per erronea valutazione del dolo, è inammissibile risolvendosi in una doglianza eminentemente di fatto riservata al merito e reiterativa di un motivo fatto valere con il ricorso in appello a cui il giudice di merito ha fornito concisa ma sufficiente motivazione.

4. L'esito del processo osta alla dichiarazione di prescrizione del reato in data successiva alla sentenza di appello e sollecitata con la memoria del 4 febbraio 2022.

Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale costantemente condiviso, quello secondo cui il decorso del termine massimo di prescrizione dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza o per altre ragioni diverse dalla rinuncia che, in quanto tali impediscono la valida costituzione di un rapporto processuale, è di ostacolo a far valere o a rilevare di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., la causa estintiva del reato. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci; Sez.

U, n. n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966) .

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) il 2/2/1977 avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte d'appello di Brescia esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminate le memorie presentate dal ricorrente. -, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 15 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 10 aprile 2019, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 137, comma 1- bis, TUB limitatamente alle condotte successive al 12 febbraio 2013 e ha dichiarato la prescrizione per quelle precedenti a tale data. 2. Ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Pietro A. Biancato, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al giudizio sulla sussistenza della tipicità del reato. La Corte distrettuale, osserva il ricorrente, nel rigettare il relativo motivo di appello, ha sottolineato la natura di reato di pericolo della fattispecie contestata senza nulla motivare in ordine alla questione sollevata dal ricorrente che prescinde dalla natura (di pericolo o di danno) del reato, fondandosi, invece, sul rilievo che l'imputato non aveva fornito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende amministrate. Rileva il ricorrente che le informazioni contenute nei documenti presentati alla banca erano vere in quanto inerenti a rapporti effettivi e reali per cui verrebbe a mancare un elemento della tipicità del reato qual è quello di avere fornito alla banca notizie o dati falsi. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per assenza dell'elemento soggettivo in relazione alla fattura n. 408 del 2011 in relazione alla quale il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Con riferimento al primo motivo di impugnazione deve ricordarsi che l'art. 137, comma 1-bis, TUB stabilisce che, «salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a euro 10.000». Dalla piana lettura di siffatta disposizione si ricava che la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere all'istituto bancario rileva, ai fini della configurabilità del reato, indipendentemente dall'effettiva concessione del credito, evenienza al verificarsi della quale potrebbero configurarsi altri reati, come, ad esempio, la truffa. In altri termini, il legislatore ha inteso fornire una tutela anticipata alla correttezza e lealtà nei rapporti intercorrenti tra agente ed istituto bancario, soggetto, quest'ultimo, verso il quale è stata evidentemente rivolta una particolare attenzione da parte del legislatore. Irrilevante, poi, è l'assenza di un concreto pregiudizio per la banca. L'art. 137, comma 1-bis TUB configura, quindi, un reato di pericolo. Ciò precisato, si rileva che la motivazione adottata dalla Corte distrettuale non è quindi né illogica né contraddittoria là dove valorizza tale natura giuridica al fine di ritenere la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli poiché, a tali fini, ciò che rileva è la veridicità o meno delle informazioni fornite alla banca allorché viene chiesto il finanziamento a nulla rilevando che il prestito sia stato effettivamente erogato e che poi sia stato successivamente restituito. Come rilevato in più occasioni da questa Corte, «il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo bis, D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B), ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo delle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile» (Sez. 5, Sentenza n. 38133 del 28/05/2018, Bellabarba, Rv. 273878; Sez. 3, Sentenza n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, Rv. 258303 che ha riguardo ad una fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la presentazione, per l'anticipazione bancaria, di fatture non veritiere in quanto relative a crediti, in realtà ancora non maturati). La sentenza impugnata, dunque, risulta giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata posto che, come osservato dal giudice distrettuale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, «è incontestato che il Carrara, per ottenere liquidità, ha presentato in banca fatture diverse da quelle annotate in contabilità per data di emissione, destinatario, importo, appositamente create al fine di rappresentare crediti non ancora esistenti o esigibili». Tale ricostruzione dei fatti sfugge al sindacato della Corte di legittimità in quanto, atteso il disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, ossia deve essere "interno" all'atto e non può comportare la rivisitazione del materiale probatorio poiché ciò comporterebbe un giudizio sul merito valutativo della prova inammissibile nel giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge per erronea valutazione del dolo, è inammissibile risolvendosi in una doglianza eminentemente di fatto riservata al merito e reiterativa di un motivo fatto valere con il ricorso in appello a cui il giudice di merito ha fornito concisa ma sufficiente motivazione. 4. L'esito del processo osta alla dichiarazione di prescrizione del reato in data successiva alla sentenza di appello e sollecitata con la memoria del 4 febbraio 2022. Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale costantemente condiviso, quello secondo cui il decorso del termine massimo di prescrizione dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza o per altre ragioni diverse dalla rinuncia che, in quanto tali impediscono la valida costituzione di un rapporto processuale, è di ostacolo a far valere o a rilevare di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., la causa estintiva del reato. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci; Sez. U, n. n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966) . 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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