CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 31418/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SINI,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te do- miciliatiin ROMA, presso lo studio del l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappre- sentae difende; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E [OSCURATO:PERSONA], MINI- STERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTEROAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, domiciliati in ROMA, pressola sede dell’[OSCURATO:PERSONA] che li rap- presentae difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avversola sentenza n. 1602/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 2/03/2020, la Corte d’appello di Roma, perquel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’appello propo- stodai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il giudicedi primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (medici iscritti e frequentanti corsi di specializzazionetra il 1985 e il 1994) ai fini della condanna della Pre- sidenzadel Consiglio de i Ministri, del Ministero del Lavoro, della Salute edelle [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, al risarcimento dei dannisubiti in ragione della tardiva e incompleta trasposi zione nell’or- dinamentoitaliano delle direttive comunitarie concernenti il riconosci- mentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializ- zazioneuniversitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineatocome del tutto correttamente il primo giudice avesse accer- tatol’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avuto riguardoalla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vi- goredella legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giu- risprudenzadi legittimità consolidatosi da tempo; avversola sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe pro- pongonoricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impu- gnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del Lavoro, della Salutee delle [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’Economia e delle Finanze eil Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca resistono con contro- ricorso,proponendo a lor o volta ricorso incidentale condizionato all’ac- coglimentodel ricorso principale, sulla base di un unico motivo d’im- pugnazione; iricorrenti hanno depositato memoria;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri latrattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti principali censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’articolo2946 c.c. (in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamen te individuato la data del 27 ottobre 1999quale dies a quo della prescrizione del diritto azionato in giudizio dagliodierni ricorrenti per le specifiche ragioni indicate in ricorso; ilricorso è inammissibile; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sens i dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiaraz ione di inammissibilità del relativo ricorso percassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazionedella nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 diquesta Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avereaccertato l’insussistenza di atti tempestivi interruttivi del termine diprescrizione, anteriori rispetto a quello di intro duzione del giudizio; osservaal riguardo il Collegio come la ragione assorbente su cui è basatoil rigetto delle domande originariamente formulate dagli odierni ricorrentisi richiami, correttamente applicandolo, all'ormai consolidato indirizzodi questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deldanno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento in- ternodelle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al com- pensoin favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione univer- sitari,si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di en- tratain vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ilcui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto infavore di quanti, tra costoro , risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabiliemesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'i- nadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014,n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n.13758 e successive conformi); ladescritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempi- mento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché,al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri(non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristal- lizzazionederivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possi- bilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i preter- messi,innescando la decorrenza estintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione dellaremunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente de- terminatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); eventuali argomentazioni – in ipotesi legate alla supposta persi- stenteincertezza, asseritamente rilevante ai fini del computo della pre- scrizione,riguardo all’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, alla natura dell'azione esper ibile, se contrattuale o aquiliana,o alla determinazione della legittimazione passiva, se solo lo Statoo meno – devono ritenersi (come già questa Corte ha più volte Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avuto modo di rimarcare: cfr. tra decisioni più recenti, ex plurimis , Cass.31/03/2021, n . 8843) del tutto infondate e, comunque, inidonee a produrre un ripensamento dello stabile orientamento nomofilattico richiamato,per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altroverso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'ec cezione diprescrizione, perché: 1) la questione della giurisdizione non incide sullaconsapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il de- corsodell'estinzione prescrizi onale che non necessita di iniziative giu- risdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualifica- zione,in termini aquiliani ovvero da inadempimento dell'obbligazione, della responsabilità non ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva - stanteche è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri,mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendouna mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958,art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se direttaesclusivamente nei confronti della Università l'interruzione della prescrizionerisulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) - nella fat- tispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva neiconfronti dell'ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desu- mersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministra- zionestatale e non nell'autonomia universitaria; lagiurisprudenza di questa Corte ha altresì sottolineato l’insussi- stenzadei presupposti per l’eventuale sottoposizione alla Cort e di Giu- stizia dell'Unione Europea di un’eventuale questione pregiudiziale in relazioneal tema in esame; e ciò, per le ragioni già illustrate, condivise daaltre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421), Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sintetizzabilicome segue: non s olo a partire dal 27 ottobre 1999 nes- sunanorma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio poteva sussisteresu quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (loStato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giu- dice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non potevaimpedire il decorso della prescrizione, dal mom ento che qual- siasieventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento delregolamento di giurisdizione; rispettoa tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità,gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di con- frontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il pro- prio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di meritonon adeguatamente argomentati, o di fonti normative da rite- nersi non decisive o pertinenti, con il conseguent e riconoscimento dell’inammissibilitàdelle censure sin qui esaminate; varràperaltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo della prescrizionein esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in di- scussionenelle occasioni in cui le Sezioni Unit e, dopo le sentenze ‘ge- melle’nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state investite dialtre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella pre- sente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profil i) risulta esser stato ribadito expressis verbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9 /0 6 /2022 ; atali argomentazioni, già diffusamente esposte nelle pronunce ri- chiamate (e vedi , da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 20692 del 17/07/2023),questo Collegio si richiama integralmente, facendole pro- priequali parti integranti della presente motivazione;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri larilevata insussistenza dei presupposti per la rimessioni delle que- stioni dedotte nel presente giudizio all’esame della Corte di giustizia dell’Unione Europea (cfr. supra ) , e la più volte ribadita irrilevanza di quantosostenuto in argomento entro gli am bienti della Commissione europea( v., da ultimo. Sez. 3, Ordinanza n. 14618 del 25/05/2023, alle cui argomentazioni sul punto si rinvia integralmente) , valgono a destituiredi alcuna ulteriore rilevanza le argomentazioni illustrate dei ricorrenticon la me moria da ultimo depositata ; l’accertamentodell’inammissibilità del ricorso principale vale a sol- levaredal dovere di esaminare i contenuti del ricorso incidentale avan- zatodalle amministrazioni controricorrenti (segnatamente riguardanti lacensura della s entenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso dirilevare il giudicato esterno di rigetto maturato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pretese dello stesso avanzate in questa sede),avendone queste ultime espressamente condizionato la propo- sizioneall’eventuale accoglimento del ricorso principale; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità delricorso principale e dell’assorbimento del ricorso incidentale condi- zionato; lespese seguono la soccombenza e si li quidano come da disposi- tivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti principali al risarci- mento dei dan ni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere larga- menteconsolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità:risarcimento liquidato come da dispositivo; dev’essereattestata la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 31418/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri principale, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso in- cidentale. Condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al rimborso, in favoredelle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio,liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre al le spese even- tualmenteprenotate a debito. Condannai ricorrenti principali , in solido tra loro, al risarcimento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, dei danni ex art. 96 c.p.c.,liquidati