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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30613/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente sanato la nullità dell'ordinanza di revoca di ammissione delle prove, adottata in primo grado, fornendo adeguata e insindacabile motivazione circa la manifesta irrilevanza delle prove orali non assunte; rilevato che il secondo motivo, relativo all'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che il comportamento adottato dall'imputato, in relazione alle ragioni che hanno condotto al diniego di una misura alternativa alla detenzione, sono state valorizzate non già con riguardo a tale istituto, bensì quali indici dell'atteggiamento complessivo dell'imputato e, quindi, della sua personalità, elementi rilevanti ai fini del rigetto della richiesta ex art. 131-bis cod.pen.; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo alla determinazione della pena, stante l'applicazione del minimo della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente sanato la nullità dell'ordinanza di revoca di ammissione delle prove, adottata in primo grado, fornendo adeguata e insindacabile motivazione circa la manifesta irrilevanza delle prove orali non assunte; rilevato che il secondo motivo, relativo all'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, dovendosi ritenere che il comportamento adottato dall'imputato, in relazione alle ragioni che hanno condotto al diniego di una misura alternativa alla detenzione, sono state valorizzate non già con riguardo a tale istituto, bensì quali indici dell'atteggiamento complessivo dell'imputato e, quindi, della sua personalità, elementi rilevanti ai fini del rigetto della richiesta ex art. 131-bis cod.pen.; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo alla determinazione della pena, stante l'applicazione del minimo della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris