CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 21752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' GENERALE D '[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 09689 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 22403/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con distinti ricorsi ai sensi dell’art. 633 c.p.c. gli attuali ricorrenti in revocazione hanno agito in via monitoria e ottenuto dal Tribunale di Roma la pronuncia di distinti decreti ingiuntivi, con cui veniva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo da agosto 2009 a febbraio 2010. A fondamento dell’an debeatur, i lavoratori avevano invocato le sentenze pronunciate dal Tribunale di Roma, in distinti procedimenti (sentenze nn. 12241/2009, 12243/2009, 12247/2009), che avevano accertato una interposizione di manodopera e dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei predetti lavoratori alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il Tribunale di Roma, adito dalla [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. con ricorsi in opposizione ai decreti ingiuntivi (poi riuniti), con sentenza n. 13923/2010, ha accolto l’opposizione, revocato i decreti ingiuntivi e respinto le domande dei lavoratori. Questi ultimi hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 13923/2010. 3. Nelle more, l a Corte d’appello di Roma, con sentenze emesse in separati procedimenti (sentenze nn. 9324/12, 9325/12, 5598/13), ha integralmente riformato le pronunce del Tribunale di Roma (sentenze nn. 12241/2009, 12243/2009, 12247/2009), che avevano riconosciuto l’interposizione di manodopera e dichiarato costituiti rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. e che erano state poste a base dei ricorsi monitori. Ric. 2021 n. 09689 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- 4. La medesima Corte d’appello (sentenza n. 6635/2015), adita dai lavoratori con appello avverso la sentenza n. 13923/2010, ha respinto l’impugnazione. Ha premesso che avverso le sentenze nn. 9324/12, 9325/12, 5598/13 era stato proposto ed era pendente ricorso per cassazione e che quindi non potesse operare l’effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall’art. 336 cod. proc. civ. Nel merito, ha giudicato infondato l’appello dei lavoratori rilevando che “la pretesa vantata dai lavoratori con i ricorsi monitori attiene al periodo dall’agosto 2009 al febbraio2010, cioè successivo alla data di emissione delle sentenze (9 luglio 2009) che riconoscevano la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato con diverse decorrenze” e che “la mancata conferma in appello del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio consente di ritenere infondata la pretesa così come vantata dai lavoratori, poiché attiene ad un periodo successivo privo del titolo fondante l'istanza monitoria”. 5. Avverso la sentenza d’appello n. 6635/2015, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione che è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 22403 del 2020. La S.C., in relazione all’unico motivo di impugnazione con cui era denunciata la violazione degli artt. 336 e 112 cod. proc. civ. in relazione al disposto degli artt. 1453, 1456, 1460 nonché degli artt. 1206, 2077, 2099 e 2103 cod. civ., per incompleta pronuncia sulla domanda da parte dei giudici di appello, ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse indicato dove e come era stata formulata la domanda riguardo alla quale si sarebbe realizzata la violazione dell’art. 112 c.p.c. 6. Avverso l’ordinanza n. 22403 del 2020 i lavoratori hanno proposto ricorso per revocazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. 7. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ric. 2021 n. 09689 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- Considerato che: 8. A sostegno della revocazione i lavoratori adducono un errore percettivo in cui sarebbe incorsa l’ordinanza n. 22403 del 2020 e che sarebbe alla base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art. 366 c.p.c. 9. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto di interesse, in quanto il presente giudizio, che investe il quantumdella pretesa azionata dai lavoratori in via monitoria, si fonda, ai fini dell’an debatur, sulle sentenze del tribunale di Roma (nn. 12241/2009, 12243/2009, 12247/2009), riformate in appello (sentenze nn. 9324/12, 9325/12, 5598/13) e divenute irrevocabili, con conseguente prodursi dell’effetto espansivo esterno del giudicato, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., in ragione del venir meno della statuizione di costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, premessa indispensabile delle rivendicazioni retributive. 10. Ritiene questa Corte che, pur prescindendo dal profilo del difetto di interesse (su cui vedi Cass., n. 17745 del 2005), il ricorso per revocazione sia comunque inammissibile. 11. L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) Ric. 2021 n. 09689 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass., Sez. un., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n. 18899; Cass. Sez.Un., 23/12/2009, n. 27218). 12. Nel caso in esame difettano i requisiti dell’errore revocatorio atteso che si addebita alla ordinanza revocanda non un errore percettivo bensì una errata interpretazione dell’originario ricorso per cassazione. 13. L’ordinanza n. 22403 del 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione deilavoratori sul rilievo che dalla lettura dello stesso non fosse possibile evincere dove, come e in quali esatti termini fosse stata formulata la domanda di adempimento, oggetto del dedotto vizio di omessa pronuncia. Ha aggiunto che “la piana lettura della sentenza della Corte territoriale induce(sse) ad escludere, in assenza di puntuale allegazione di segno contrario da parte del ricorrente, che vi fosse stata apposita istanza diretta a far valere l’inadempimento della società datrice a fronte della messa a disposizione da parte dei dipendenti delle proprie energie lavorative”. 14. La lettura dell’originario ricorso per cassazione, integralmente trascritto nel ricorso per revocazione, non rivela in modo evidente ed obiettivo l’esistenza dei requisiti di cui Ric. 2021 n. 09689 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- all’art. 366 cod. proc. civ., che sono stati esclusi dalla ordinanza revocanda non per effetto di un errore percettivo ma in conseguenza di una interpretazione integrata degli atti processuali. 15. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 16. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 17. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’Inps che liquida in € 3.000 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorren