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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07648/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15141-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio GREZ E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3608/28/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 18 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] C.B.

HELP 27 S.E.R. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da detta Associazione contro l'atto di contestazione per l'anno 2005 con il quale, sulla base del presupposto avviso di accertamento, venivano irrogate sanzioni per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'ente quale ONLUS e, di conseguenza, per la fruizione delle relative agevolazioni fiscali, nonché per irregolarità contabili.

La CTR accoglieva l'appello «per le motivazioni espresse nella sentenza con la quale, immediatamente prima della presente causa, questo Collegio ha deciso quella relativa all'atto prodromico e, in riforma della sentenza pronunziata dalla CTP di Taranto, ne ha dichiarato la nullità per effetto del passaggio in cosa giudicata della sentenza n. 393/06/2009, la quale ha dichiarato nullo e privo di effetti l'avviso di accertamento dei redditi afferenti l'anno 2003».

Rilevava, inoltre, che le sentenze nn. 171 e 172, depositate il 28.8.2013, concernenti gli avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2004, dovevano ormai ritenersi passate in giudicato.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Ric. 2020 n. 15141 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 132 n. 4) cod. proc. civ. e l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Sostiene che la sentenza impugnata è nulla per motivazione apparente, essendosi la CTR limitata a richiamare il giudicato formatosi su altre sentenze emesse tra le stesse parti e relative agli anni d'imposta 2003 e 2004, nonché la decisione di annullamento dell'atto prodromico al provvedimento di irrogazione delle sanzioni impugnato, senza tuttavia indicare le ragioni di adesione a tali pronunce.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 20 bis d.P.R. n. 600/1973, per avere erroneamente la CTR ritenuto che le due sentenze concernenti l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzioni relativi all'anno d'imposta 2004 fossero passate in giudicato, senza peraltro considerare che le agevolazioni fiscali erano state disconosciute anche per irregolarità contabili, in quanto tali suscettibili di variare in ogni singolo periodo d'imposta.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Giova rammentare che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l.

Ric. 2020 n. 15141 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., n. 8053 del 2014).

Si è precisato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U., n. 22232 del 2016; conf.

Cass. n. 13977 del 2019).

Questa Corte ha affermato che «Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se Ric. 2020 n. 15141 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -4- connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo» (Cass. n. 107 del 2015).

Si è poi ribadito che «Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica del rinvio» (Cass. n. 5209 del 2018).

Tanto premesso, con la decisione impugnata è stato accolto il ricorso della contribuente richiamando le motivazioni espresse nella sentenza, pronunciata nello stesso giorno e dal medesimo collegio, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento (anno d'imposta 2005), prodromico all'atto di contestazione delle sanzioni oggetto di causa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva a sua volta annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003.

La CTR ha poi menzionato le sentenze nn. 171 e 172, depositate il 28.8.2013, concernenti l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzioni relativi all'anno d'imposta 2004, ritenendo che le stesse fossero passate in giudicato.

Orbene, la sentenza impugnata, nella parte in cui richiama le motivazioni della decisione assunta nello stesso giorno e dalla medesima CTR, limitandosi ad affermare che con tale pronuncia era stato annullato l'avviso di accertamento (anno d'imposta 2005) prodromico all'atto di contestazione delle sanzioni in quanto era passata in giudicato la sentenza Ric. 2020 n. 15141 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -5- che aveva a sua volta annullato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, non spiega le ragioni per le quali l'annullamento di un avviso di accertamento relativo ad un precedente periodo d'imposta abbia in via automatica determinato l'annullamento di quello posto a fondamento dell'atto impugnato.

Va, al riguardo, rammentato che l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale (cfr. Cass. n. 17760 del 2018).

In definitiva, in mancanza della riproduzione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione richiamata e, conseguentemente, di un'autonoma valutazione critica da parte della CTR, resta preclusa la verifica della compatibilità logico-giuridica del rinvio operato dal giudice ad altra pronuncia, come invece richiesto nei menzionati arresti giurisprudenziali.

Il giudicato formatosi - successivamente alla decisione impugnata - a seguito della pronuncia di questa Corte n. 15179 del 2021, con riguardo alle sentenze nn. 171 e 172, depositate il 28.8.2013, concerne l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzioni relativi all'anno d'imposta 2004 e quindi, per le ragioni innanzi precisate, non può spiegare effetto vincolante nel presente giudizio.

Va inoltre rilevato che, con la suddetta pronuncia, è stata dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso concernente l'atto di Ric. 2020 n. 15141 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -6- contestazione delle sanzioni in conseguenza del rigetto del ricorso relativo all'accertamento in rettifica del reddito e del giudicato al riguardo formatosi, senza che la Corte abbia quindi esaminato il motivo - speculare a quello in questa sede formulato dall'Agenzia delle entrate - con il quale si censurava la decisione impugnata per motivazione apparente per relationem ad altra sentenza.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15141-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio GREZ E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3608/28/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 18 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] C.B. HELP 27 S.E.R. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da detta Associazione contro l'atto di contestazione per l'anno 2005 con il quale, sulla base del presupposto avviso di accertamento, venivano irrogate sanzioni per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'ente quale ONLUS e, di conseguenza, per la fruizione delle relative agevolazioni fiscali, nonché per irregolarità contabili. La CTR accoglieva l'appello «per le motivazioni espresse nella sentenza con la quale, immediatamente prima della presente causa, questo Collegio ha deciso quella relativa all'atto prodromico e, in riforma della sentenza pronunziata dalla CTP di Taranto, ne ha dichiarato la nullità per effetto del passaggio in cosa giudicata della sentenza n. 393/06/2009, la quale ha dichiarato nullo e privo di effetti l'avviso di accertamento dei redditi afferenti l'anno 2003». Rilevava, inoltre, che le sentenze nn. 171 e 172, depositate il 28.8.2013, concernenti gli avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2004, dovevano ormai ritenersi passate in giudicato. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ric. 2020 n. 15141 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Resiste con controricorso la società contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 132 n. 4) cod. proc. civ. e l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Sostiene che la sentenza impugnata è nulla per motivazione apparente, essendosi la CTR limitata a richiamare il giudicato formatosi su altre sentenze emesse tra le stesse parti e relative agli anni d'imposta 2003 e 2004, nonché la decisione di annullamento dell'atto prodromico al provvedimento di irrogazione delle sanzioni impugnato, senza tuttavia indicare le ragioni di adesione a tali pronunce. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 20 bis d.P.R. n. 600/1973, per avere erroneamente la CTR ritenuto che le due sentenze concernenti l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzioni relativi all'anno d'imposta 2004 fossero passate in giudicato, senza peraltro considerare che le agevolazioni fiscali erano state disconosciute anche per irregolarità contabili, in quanto tali suscettibili di variare in ogni singolo periodo d'imposta. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Giova rammentare che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. Ric. 2020 n. 15141 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Si è precisato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019). Questa Corte ha affermato che «Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se Ric. 2020 n. 15141 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo» (Cass. n. 107 del 2015). Si è poi ribadito che «Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica del rinvio» (Cass. n. 5209 del 2018). Tanto premesso, con la decisione impugnata è stato accolto il ricorso della contribuente richiamando le motivazioni espresse nella sentenza, pronunciata nello stesso giorno e dal medesimo collegio, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento (anno d'imposta 2005), prodromico all'atto di contestazione delle sanzioni oggetto di causa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva a sua volta annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. La CTR ha poi menzionato le sentenze nn. 171 e 172, depositate il 28.8.2013, concernenti l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzioni relativi all'anno d'imposta 2004, ritenendo che le stesse fossero passate in giudicato. Orbene, la sentenza impugnata, nella parte in cui richiama le motivazioni della decisione assunta nello stesso giorno e dalla medesima CTR, limitandosi ad affermare che con tale pronuncia era stato annullato l'avviso di accertamento (anno d'imposta 2005) prodromico all'atto di contestazione delle sanzioni in quanto era passata in giudicato la sentenza Ric. 2020 n. 15141 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5- che aveva a sua volta annullato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, non spiega le ragioni per le quali l'annullamento di un avviso di accertamento relativo ad un precedente periodo d'imposta abbia in via automatica determinato l'annullamento di quello posto a fondamento dell'atto impugnato. Va, al riguardo, rammentato che l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale (cfr. Cass. n. 17760 del 2018). In definitiva, in mancanza della riproduzione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione richiamata e, conseguentemente, di un'autonoma valutazione critica da parte della CTR, resta preclusa la verifica della compatibilità logico-giuridica del rinvio operato dal giudice ad altra pronuncia, come invece richiesto nei menzionati arresti giurisprudenziali. Il giudicato formatosi - successivamente alla decisione impugnata - a seguito della pronuncia di questa Corte n. 15179 del 2021, con riguardo alle sentenze nn. 171 e 172, depositate il 28.8.2013, concerne l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di sanzioni relativi all'anno d'imposta 2004 e quindi, per le ragioni innanzi precisate, non può spiegare effetto vincolante nel presente giudizio. Va inoltre rilevato che, con la suddetta pronuncia, è stata dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso concernente l'atto di Ric. 2020 n. 15141 sez. MT - ud. 08-02-2022 -6- contestazione delle sanzioni in conseguenza del rigetto del ricorso relativo all'accertamento in rettifica del reddito e del giudicato al riguardo formatosi, senza che la Corte abbia quindi esaminato il motivo - speculare a quello in questa sede formulato dall'Agenzia delle entrate - con il quale si censurava la decisione impugnata per motivazione apparente per relationem ad altra sentenza. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le
Sentenza Cassazione n. 07648/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris