CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 25470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato ayfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione quanto alla pretesa insussistenza degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., stante invece la carenza dell'elemento psicologico del reato. Doveva quantomeno ritenersi peraltro applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1. In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex mulbs, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). In tal quadro è risalente l'osservazione che l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così, in motivazione, già anteriormente alla novella, Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari e altro, Rv. 247539). Laddove va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare - come è espressamente accaduto anche in specie, contrariamente ai rilievi del ricorrente - l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.1.2. Quanto alla speciale causa di non punibilità, vero è che è stato osservato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926, tra l'altro esigendo l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cit. un apprezzamento di merito, incompatibile con la natura del rito). In ogni caso, peraltro, quand'anche si ritenesse la rilevabilità ex officio della relativa questione, vanno senz'altro indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160). Ed in specie, comunque, alcunché è stato allegato dal ricorrente. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04