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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23760/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0543XDU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 07/12/2023, di conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lucca del 17/05/2023 di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 20,5 e due pezzi di hashish del peso complessivo di gr. 98,64.

Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, posto che il dato ponderale della sostanza non supera la soglia di rilevanza né vi sarebbero ulteriori e diversi elementi idonei a negare il predetto riconoscimento.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato il dato ponderale, certamente non trascurabile, nonché la minima organizzazione che veniva messa in atto dal ricorrente, il quale occultava lo stupefacente in un edificio posto nelle vicinanze di un bar notoriamente frequentato da assuntori, inferendo da tali elementi che il fatto non fosse di lieve entità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0543XDU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 07/12/2023, di conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lucca del 17/05/2023 di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 20,5 e due pezzi di hashish del peso complessivo di gr. 98,64. Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, posto che il dato ponderale della sostanza non supera la soglia di rilevanza né vi sarebbero ulteriori e diversi elementi idonei a negare il predetto riconoscimento. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato il dato ponderale, certamente non trascurabile, nonché la minima organizzazione che veniva messa in atto dal ricorrente, il quale occultava lo stupefacente in un edificio posto nelle vicinanze di un bar notoriamente frequentato da assuntori, inferendo da tali elementi che il fatto non fosse di lieve entità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPO