CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione dell'art. 648 cod. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancata applicazione del principio di proporzionalità in tema di trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 164 cod. pen. e omessa valutazione del fatto in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché delle prove assunte, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che generici e tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte; ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos