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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11055/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiBattista unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1419/2023depositata il 25/9/2023;Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Tribunale di Brescia ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere aBanca [OSCURATO:SOCIETA]. euro 2.250.000, oltre interessi moratorie spese; ciò in base a una fideiussione prestata dal Bianchi a garanziadelle esposizioni debitorie nei confronti della banca di Lonato InvestimentiS.r.l., società della quale egli era socio e amministratore, ed in particolarea garanzia di un mutuo fondiario concessole e non restituito nei termini.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, respinta dal Tribunale di Bresciacon sentenza n. 158/2022.2.

Con la sentenza n. 1419/2023, la Corte d’appello di Brescia rigettaval’impugnazione proposta dal Bianchi.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha altresìproposto ricorso incidentale condizionato.Ambedue le parti hanno depositato memoria.In data 28 marzo 2025 è intervenuta nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. qualecessionaria del credito.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Il primo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1324 e 1236 c.c., nellaparte in cui si è ritenuta priva di rilevanza la lettera inviata dalla banca alBianchi in data 1° giugno 2021, avente ad oggetto l’“estinzione delrapporto”.

In essa la banca dichiarava che, con riferimento a una garanziadell’importo di euro 2.250.000 prestata in favore di Lonato InvestimentiS.r.l., “l’impegno della garanzia è decaduto”, in quanto “la banca hasvincolato il garante”.4.2.

Il motivo, benché formalmente articolato sotto il profilo dellaviolazione dei canoni ermeneutici e dei principi normativi in materia diNumero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026remissione del debito, si risolve in realtà in una inammissibile richiesta diriesame e rivalutazione del materiale fattuale e probatorio, sollecitando aun nuovo apprezzamento di un documento che il giudice d’appello haespressamente esaminato e motivatamente ritenuto irrilevante ai fini delladecisione.In particolare, la sentenza impugnata (pag. 22) ha affermato che, anche avoler ritenere ammissibile la produzione della lettera asseritamente inviataper errore dalla banca, essa non contiene alcun riferimento specifico einequivoco al contratto di fideiussione oggetto di causa, limitandosi a unagenerica espressione di “svincolo del garante”, senza neppure consentiredi individuare se tale dichiarazione fosse riferita al Bianchi o ad altrosoggetto.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che lo stessoappellante intratteneva con l’istituto di credito ulteriori rapporti finanziari,onde la dichiarazione invocata non può essere qualificata come univoca néidonea a dimostrare una volontà remissoria rilevante nel presentegiudizio.La costante giurisprudenza di questa Suprema Corte qualificainammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parteproponga una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, pur sebasata su atti e documenti ritualmente acquisiti al processo, poiché ilgiudizio di legittimità non consente un nuovo esame o una diversavalutazione del complesso istruttorio nel suo insieme (tra le molte, Cass.n. 10927/2024).5.1.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1937, 1939 e 1418 c.c.,ribadendo una tesi sostenuta sin dal giudizio di primo grado, secondo cuila fideiussione non stata sarebbe riferibile al mutuo fondiario stipulato indata 10 settembre 2012, bensì a un diverso contratto di mutuo maieffettivamente concluso.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tale prospettazione è stata già disattesa dal Tribunale, il quale harimarcato che l’atto notarile di stipula del mutuo fondiario menzionavaespressamente il finanziamento concesso alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. edava altresì atto della presenza e dei poteri del Bianchi qualerappresentante della società, in forza di delibera del Consiglio diAmministrazione che lo abilitava alla stipula del contratto di mutuo insostituzione del precedente finanziamento valutario; inoltre, benché ilcontratto concluso fosse qualificabile come mutuo fondiario, esso rientravacomunque nel genus del mutuo ipotecario, per cui la sua stipulazionericadeva nei poteri conferiti al Bianchi.

E sia il mutuo oggetto del contrattodel 10 settembre 2012, sia quello contemplato nell’incarico conferitoprevedevano l’iscrizione di ipoteca sugli stessi immobili e per il medesimoimporto, coincidente con quello garantito dalla fideiussione: pertanto lacircostanza per cui la fideiussione qualificasse il finanziamento comemutuo ipotecario ordinario e non fondiario non era sufficiente a recidere ilcollegamento tra la garanzia e il contratto principale, collegamentodesumibile dal complessivo comportamento delle parti.La medesima questione è stata riproposta in appello ed è stata disattesadalla Corte territoriale.Nel motivo ora in esame, il Bianchi deduce che il giudice d’appello avrebbeerroneamente ricostruito una volontà meramente implicita di prestarefideiussione a garanzia del mutuo fondiario, in asserito contrasto con ilrequisito di manifestazione espressa e inequivoca richiesto dall’art. 1937c.c.5.2.

Anche questo secondo motivo è affetto dalla medesimainammissibilità del precedente, perché diretto, ictu oculi, a unaricostruzione alternativa della volontà delle parti.

Vale a dire, il ricorrentesollecita una rivalutazione di questioni interpretative e di apprezzamenti difatto e di prova, che risultano precluse nel giudizio di legittimità.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/20266.1.

Il terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., censurando lasentenza laddove ha confermato — ancorché sulla base di unamotivazione in parte diversa — la condanna per responsabilità aggravatapronunciata nei suoi confronti.Secondo il ricorrente, tale statuizione sarebbe sproporzionata edeccessiva, assumendo un carattere sostanzialmente punitivo.6.2.

Il motivo è palesemente fondato.La responsabilità aggravata prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., alla lucedella giurisprudenza sviluppata in modo più consono con la concreta tuteladel diritto costituzionale di difesa – che non include ovviamente l’esitofavorevole della causa per chi lo esercita - non costituisce unaconseguenza automatica della soccombenza in sé, ma richiedel’accertamento di una condotta processuale connotata da mala fede ocolpa grave, da desumersi da elementi concreti e specifici emergenti daglitale norma nell’alveo dell’illecito processuale qualificato, individuando unacondotta processuale riprovevole, caratterizzata dalla consapevolezzadell’infondatezza della domanda o dell’eccezione ovvero dallamacroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza, id estsussistenza di abuso del diritto di difesa (ex multis: Cass., sez.

III, 29settembre 2016, n. 19285; Cass. sez.

III, 30 marzo 2018 n. 7901; Cass.sez.

V, 24 novembre 2022 n.34693; sulla necessità della ricorrenza e delconseguentemente occorrente accertamento della mala fede o della colpagrave v. in particolare, S.U. 13 settembre 2018 n.22405).Ne consegue che una condanna irrogata in difetto di tale accertamento, efondata dunque esclusivamente sull’esito sfavorevole del giudizio, sirisolve in una sanzione da un qualificato abuso del diritto di agire oresistere in giudizio.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026Alla luce dei principi richiamati, la condanna per responsabilità aggravataai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un pieno specificoaccertamento, puntualmente motivato e fondato su elementi concreti, nonpotendo derivare automaticamente dalla mera soccombenza, pena la suaillegittimità per violazione del diritto di difesa.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la condannasull’avvenuta produzione di documenti ritenuti irrilevanti o pretestuosi esulla prospettazione di tesi giuridiche giudicate infondate; tuttavia, lastessa sentenza dà atto che tali produzioni non erano tardive né soggettea decadenza, limitandosi poi a un giudizio ex post di non decisività delledifese svolte.

Pertanto tale condotta del condannato non ha consentito diravvisare un abuso qualificato dello strumento processuale, difettandol’individuazione di elementi idonei a dimostrare che la parte abbia agitocon la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie difese ovvero congrave violazione dei canoni di ordinaria diligenza, non potendo la colpagrave essere desunta dalla sola infondatezza delle argomentazioni odall’esito sfavorevole del giudizio.Ne consegue che la condanna irrogata invocando l’art. 96, comma 3,c.p.c. viola in realtà con il principio ivi racchiuso e deve quindi esserecassata.7.

Va rilevato, in conclusione, che il ricorso incidentale condizionatoproposto dalla controricorrente è assorbito dal disattendimento dei primidue motivi del principale, essendo stato appunto subordinato all’eventualeaccoglimento di tali primi due motivi del ricorso principale, che sono statidichiarati inammissibili.

L’accoglimento del terzo motivo del ricorsoprincipale, limitato alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96,comma 3, c.p.c., non incide invero sull’assetto decisorio relativo allequestioni processuali dedotte con il ricorso incidentale, né determina lariapertura del thema decidendum cui esso si riferisce.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/20268.

Poiché la cassazione investe esclusivamente la statuizione accessoriadi cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., e non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto, ricorrono i presupposti per la decisione nel merito aisensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quindi procedere direttamenteall’eliminazione della suddetta condanna - senza rinvio, in ossequio aiprincipi di economia processuale e di ragionevole durata del processo dicui all’art. 111 Cost. (cfr. per un caso affine Cass. n. 14199/2021) - alpagamento della somma di euro 9.300, come emessa dal Tribunale diBrescia e confermata dalla corte territoriale.Le spese del giudizio di legittimità, considerata la reciproca soccombenza,vanno compensate tra le parti.

P.Q.Mdichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale,assorbito il ricorso incidentale condizionato, accoglie il terzo motivo delricorso principale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, espunge lacondanna, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 9.300, compensando le spese processuali.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026.Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiBattista unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1419/2023depositata il 25/9/2023;Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Brescia ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere aBanca [OSCURATO:SOCIETA]. euro 2.250.000, oltre interessi moratorie spese; ciò in base a una fideiussione prestata dal Bianchi a garanziadelle esposizioni debitorie nei confronti della banca di Lonato InvestimentiS.r.l., società della quale egli era socio e amministratore, ed in particolarea garanzia di un mutuo fondiario concessole e non restituito nei termini.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, respinta dal Tribunale di Bresciacon sentenza n. 158/2022.2. Con la sentenza n. 1419/2023, la Corte d’appello di Brescia rigettaval’impugnazione proposta dal Bianchi.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che ha altresìproposto ricorso incidentale condizionato.Ambedue le parti hanno depositato memoria.In data 28 marzo 2025 è intervenuta nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. qualecessionaria del credito.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Il primo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1324 e 1236 c.c., nellaparte in cui si è ritenuta priva di rilevanza la lettera inviata dalla banca alBianchi in data 1° giugno 2021, avente ad oggetto l’“estinzione delrapporto”. In essa la banca dichiarava che, con riferimento a una garanziadell’importo di euro 2.250.000 prestata in favore di Lonato InvestimentiS.r.l., “l’impegno della garanzia è decaduto”, in quanto “la banca hasvincolato il garante”.4.2. Il motivo, benché formalmente articolato sotto il profilo dellaviolazione dei canoni ermeneutici e dei principi normativi in materia diNumero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026remissione del debito, si risolve in realtà in una inammissibile richiesta diriesame e rivalutazione del materiale fattuale e probatorio, sollecitando aun nuovo apprezzamento di un documento che il giudice d’appello haespressamente esaminato e motivatamente ritenuto irrilevante ai fini delladecisione.In particolare, la sentenza impugnata (pag. 22) ha affermato che, anche avoler ritenere ammissibile la produzione della lettera asseritamente inviataper errore dalla banca, essa non contiene alcun riferimento specifico einequivoco al contratto di fideiussione oggetto di causa, limitandosi a unagenerica espressione di “svincolo del garante”, senza neppure consentiredi individuare se tale dichiarazione fosse riferita al Bianchi o ad altrosoggetto. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che lo stessoappellante intratteneva con l’istituto di credito ulteriori rapporti finanziari,onde la dichiarazione invocata non può essere qualificata come univoca néidonea a dimostrare una volontà remissoria rilevante nel presentegiudizio.La costante giurisprudenza di questa Suprema Corte qualificainammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parteproponga una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, pur sebasata su atti e documenti ritualmente acquisiti al processo, poiché ilgiudizio di legittimità non consente un nuovo esame o una diversavalutazione del complesso istruttorio nel suo insieme (tra le molte, Cass.n. 10927/2024).5.1. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1937, 1939 e 1418 c.c.,ribadendo una tesi sostenuta sin dal giudizio di primo grado, secondo cuila fideiussione non stata sarebbe riferibile al mutuo fondiario stipulato indata 10 settembre 2012, bensì a un diverso contratto di mutuo maieffettivamente concluso.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tale prospettazione è stata già disattesa dal Tribunale, il quale harimarcato che l’atto notarile di stipula del mutuo fondiario menzionavaespressamente il finanziamento concesso alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. edava altresì atto della presenza e dei poteri del Bianchi qualerappresentante della società, in forza di delibera del Consiglio diAmministrazione che lo abilitava alla stipula del contratto di mutuo insostituzione del precedente finanziamento valutario; inoltre, benché ilcontratto concluso fosse qualificabile come mutuo fondiario, esso rientravacomunque nel genus del mutuo ipotecario, per cui la sua stipulazionericadeva nei poteri conferiti al Bianchi. E sia il mutuo oggetto del contrattodel 10 settembre 2012, sia quello contemplato nell’incarico conferitoprevedevano l’iscrizione di ipoteca sugli stessi immobili e per il medesimoimporto, coincidente con quello garantito dalla fideiussione: pertanto lacircostanza per cui la fideiussione qualificasse il finanziamento comemutuo ipotecario ordinario e non fondiario non era sufficiente a recidere ilcollegamento tra la garanzia e il contratto principale, collegamentodesumibile dal complessivo comportamento delle parti.La medesima questione è stata riproposta in appello ed è stata disattesadalla Corte territoriale.Nel motivo ora in esame, il Bianchi deduce che il giudice d’appello avrebbeerroneamente ricostruito una volontà meramente implicita di prestarefideiussione a garanzia del mutuo fondiario, in asserito contrasto con ilrequisito di manifestazione espressa e inequivoca richiesto dall’art. 1937c.c.5.2. Anche questo secondo motivo è affetto dalla medesimainammissibilità del precedente, perché diretto, ictu oculi, a unaricostruzione alternativa della volontà delle parti. Vale a dire, il ricorrentesollecita una rivalutazione di questioni interpretative e di apprezzamenti difatto e di prova, che risultano precluse nel giudizio di legittimità.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/20266.1. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., censurando lasentenza laddove ha confermato — ancorché sulla base di unamotivazione in parte diversa — la condanna per responsabilità aggravatapronunciata nei suoi confronti.Secondo il ricorrente, tale statuizione sarebbe sproporzionata edeccessiva, assumendo un carattere sostanzialmente punitivo.6.2. Il motivo è palesemente fondato.La responsabilità aggravata prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., alla lucedella giurisprudenza sviluppata in modo più consono con la concreta tuteladel diritto costituzionale di difesa – che non include ovviamente l’esitofavorevole della causa per chi lo esercita - non costituisce unaconseguenza automatica della soccombenza in sé, ma richiedel’accertamento di una condotta processuale connotata da mala fede ocolpa grave, da desumersi da elementi concreti e specifici emergenti daglitale norma nell’alveo dell’illecito processuale qualificato, individuando unacondotta processuale riprovevole, caratterizzata dalla consapevolezzadell’infondatezza della domanda o dell’eccezione ovvero dallamacroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza, id estsussistenza di abuso del diritto di difesa (ex multis: Cass., sez. III, 29settembre 2016, n. 19285; Cass. sez. III, 30 marzo 2018 n. 7901; Cass.sez. V, 24 novembre 2022 n.34693; sulla necessità della ricorrenza e delconseguentemente occorrente accertamento della mala fede o della colpagrave v. in particolare, S.U. 13 settembre 2018 n.22405).Ne consegue che una condanna irrogata in difetto di tale accertamento, efondata dunque esclusivamente sull’esito sfavorevole del giudizio, sirisolve in una sanzione da un qualificato abuso del diritto di agire oresistere in giudizio.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/2026Alla luce dei principi richiamati, la condanna per responsabilità aggravataai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un pieno specificoaccertamento, puntualmente motivato e fondato su elementi concreti, nonpotendo derivare automaticamente dalla mera soccombenza, pena la suaillegittimità per violazione del diritto di difesa.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la condannasull’avvenuta produzione di documenti ritenuti irrilevanti o pretestuosi esulla prospettazione di tesi giuridiche giudicate infondate; tuttavia, lastessa sentenza dà atto che tali produzioni non erano tardive né soggettea decadenza, limitandosi poi a un giudizio ex post di non decisività delledifese svolte. Pertanto tale condotta del condannato non ha consentito diravvisare un abuso qualificato dello strumento processuale, difettandol’individuazione di elementi idonei a dimostrare che la parte abbia agitocon la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie difese ovvero congrave violazione dei canoni di ordinaria diligenza, non potendo la colpagrave essere desunta dalla sola infondatezza delle argomentazioni odall’esito sfavorevole del giudizio.Ne consegue che la condanna irrogata invocando l’art. 96, comma 3,c.p.c. viola in realtà con il principio ivi racchiuso e deve quindi esserecassata.7. Va rilevato, in conclusione, che il ricorso incidentale condizionatoproposto dalla controricorrente è assorbito dal disattendimento dei primidue motivi del principale, essendo stato appunto subordinato all’eventualeaccoglimento di tali primi due motivi del ricorso principale, che sono statidichiarati inammissibili. L’accoglimento del terzo motivo del ricorsoprincipale, limitato alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96,comma 3, c.p.c., non incide invero sull’assetto decisorio relativo allequestioni processuali dedotte con il ricorso incidentale, né determina lariapertura del thema decidendum cui esso si riferisce.Numero registro generale 24663/2023Numero sezionale 1402/2026Numero di raccolta generale 11055/2026Data pubblicazione 24/04/20268. Poiché la cassazione investe esclusivamente la statuizione accessoriadi cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., e non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto, ricorrono i presupposti per la decisione nel merito aisensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quindi procedere direttamenteall’eliminazione della suddetta condanna - senza rinvio, in ossequio aiprincipi di economia processuale e di ragionevole durata del processo dicui all’art. 111 Cost. (cfr. per un caso affine Cass. n. 14199/2021) - alpagamento della somma di euro 9.300, come emessa dal Tribunale diBrescia e confermata dalla corte territoriale.Le spese del giudizio di legittimità, considerata la reciproca soccombenza,vanno compensate tra le parti. P.Q.Mdichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale,assorbito il ricorso incidentale condizionato, accoglie il terzo motivo delricorso principale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, espunge lacondanna, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 9.300, compensando le spese processuali.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026.Il PresidenteChiara Graziosi