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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 13234/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, con le quali si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Lanciano ha applicato a D'ONOFRIO Nino, imputato del reato p. e p. dall'art. 186 bis, comma 1 lett. a), in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, codice strada, una pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione della patente di guida per anni due e rinviando per la verifica della esecuzione della pena ad apposita udienza.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge, per avere il giudice disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella della revoca del titolo, obbligatoria nella ipotesi di aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186, codice strada, per avere cioè l'agente causato un incidente stradale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

4. Anche la difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile ovvero rigettarsi lo stesso, con conferma integrale della gravata sentenza, con le statuizioni consequenziali.

Considerato in diritto

1. La impugnazione è soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui all'art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51, legge n. 103 del 2017 che ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza; ma la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 comma 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, Sez. u, n. 21369 del 26/9/2019, Melzani, Rv. 279349).

2. Il motivo, tuttavia, è manifestamente infondato.E' incontroverso che, con la sentenza di "patteggiamento", vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie e che, per alcune violazioni al codice della strada, detta sanzione va individuata nella revoca della patente di guida.

Tuttavia, nella specie, il ricorrente fonda il motivo di ricorso sull'assunto che l'imputato avrebbe causato un incidente stradale, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, codice strada, ciò che, invero, non risulta né dalla sentenza, né tantomeno dall'imputazione, in cui nessun cenno, neppure di tipo descrittivo, si rinviene alla causazione di un incidente, mentre risulta contestata la diversa aggravante dell'orario notturno, la cui ricorrenza tuttavia non fa scattare l'automatismo invocato dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] telt P/erranti DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, con le quali si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lanciano ha applicato a D'ONOFRIO Nino, imputato del reato p. e p. dall'art. 186 bis, comma 1 lett. a), in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, codice strada, una pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione della patente di guida per anni due e rinviando per la verifica della esecuzione della pena ad apposita udienza. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge, per avere il giudice disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella della revoca del titolo, obbligatoria nella ipotesi di aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186, codice strada, per avere cioè l'agente causato un incidente stradale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 4. Anche la difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile ovvero rigettarsi lo stesso, con conferma integrale della gravata sentenza, con le statuizioni consequenziali. Considerato in diritto 1. La impugnazione è soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui all'art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51, legge n. 103 del 2017 che ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza; ma la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 comma 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, Sez. u, n. 21369 del 26/9/2019, Melzani, Rv. 279349). 2. Il motivo, tuttavia, è manifestamente infondato.E' incontroverso che, con la sentenza di "patteggiamento", vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie e che, per alcune violazioni al codice della strada, detta sanzione va individuata nella revoca della patente di guida. Tuttavia, nella specie, il ricorrente fonda il motivo di ricorso sull'assunto che l'imputato avrebbe causato un incidente stradale, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, codice strada, ciò che, invero, non risulta né dalla sentenza, né tantomeno dall'imputazione, in cui nessun cenno, neppure di tipo descrittivo, si rinviene alla causazione di un incidente, mentre risulta contestata la diversa aggravante dell'orario notturno, la cui ricorrenza tuttavia non fa scattare l'automatismo invocato dal ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] telt P/erranti DE
Sentenza Cassazione n. 13234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris