CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 20232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14241/2017 proposto da: Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ostuni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Nazionale, n. 204. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di r erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di VAkK) 2'0C [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al Viale delle Milizie, n. 9, giusta procura in calce al controricorso. - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI, n. 1421/2017, pubblicata in data 28 marzo 2017, notificata in data 31 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 28 marzo 2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento della somma di euro 339.104,14 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), della somma di euro 30.030,97 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro 36.382,62 in favore di [OSCURATO:PERSONA], importi comprensivi di quelli già liquidati nella sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dal 5 ottobre 2009 sino al soddisfo;; ha rigettato l'appello incidentale della Banca sull'avvenuto adempimento degli obblighi informativi. Ha infine escluso il concorso di colpa cegli investitori. 2. La Corte di appello, in particolare, ha affermato, per quel che rileva in questa sede, che: -il tribunale correttamente aveva ritenuto che la banca fosse inadempiente rispetto agli obblighi informativi del cliente da ultimo indicati, ed in particolare aveva rilevato come non vi fosse prova (né valida richiesta di prova) che le acquirenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) fossero state adeguatamente informate sulle qualità e caratteristiche dei prodotti finanziari, soprattutto verificando le condizioni economiche dello Stato argentino e il rating delle obbligazioni oggetto della richiesta d'acquisto dei bond argentini; -la banca, peraltro, aveva ammesso di non avere adempiuto a tale obbligo sul presupposto, erroneo, che l'operazione era adeguata per le clienti tenuto conto del loro profilo di rischio; - il tribunale aveva ritenuto che la banca avesse assunto informazioni sul predetto profilo di rischio; -correttamente il giudice di primo grado aveva accertato l'inadempimento contrattuale della banca, discendendo dal contratto quadro l'obbligo di informare il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione e ribadendo che l'obbligo di informazione sulla «inadeguatezza» dell'operazione persisteva pure se fosse stata vera la circostanza che erano stati i clienti a dare indicazioni sulla tipologia di crediti da acquistare trattandosi di titoli altamente speculativi e perciò rischiosissimi, ragione per cui l'eventuale iniziativa degli investitori e le loro conoscenze personali non potevano sottrarre la banca dall'assolvimento degli obblighi di legge posti a carico dell'intermediario finanziario; - non poteva configurarsi un concorso di colpa a carico delle investitrici, e in particolare di [OSCURATO:PERSONA], agente attraverso il marito, e tantonneno la violazione del dovere di evitare il danno (ai sensi rispettivamente del comma 1 e del comma 2 dell'art. 1227 cod. civ.), per non aver aderito all'offerta pubblica dell'Argentina di nuova collocazione di proprie obbligazioni, posto che la colpa di non aver informato i clienti esauriva l'intera fattispecie di responsabilità dell'intermediario, e non potendosi fare carico ai medesimi di non essersi, prudentemente, nuovamente fidati di un titolo avente la medesima provenienza; 3. I giudici di secondo grado, sull'appello incidentale della Banca, hanno precisato che: - era stato già evidenziato (sub 3.2.2) il grave deficit informativo che era emerso ed era stato accertato dal tribunale e che tale valutazione trovava ulteriore sostegno anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1376), per cui ogni censura sul punto avanzata dalla banca non poteva essere accolta; -l'ulteriore e conclusiva domanda proposta con l'appello incidentale non poteva essere accolta, poiché proposta quale domanda subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello principale relativo alla risoluzione , contrattuale. 4. La Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi (sussiste una discrasia tra i motivi di impugnazione indicati a pag. 16 del ricorso per cassazione e i motivi sviluppati nel corso dell'atto di impugnazione, peraltro, non correttamente numerati). 5. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ai fini dell'esclusione della responsabilità della banca ex art. 21 TUF e art. 28, comma 3, del Regolamento; la Corte di appello aveva respinto la domanda avanzata dalla Banca in via incidentale di accertare l'adempimento degli obblighi informativi, omettendo immotivamente di esperire la prova per testi richiesta e non aveva considerato che la Banca aveva ritenuto di non essere tenuta ad assolvere ad alcun onere informativo solo riguardo all'informativa sull'adeguatezza (art. 29 [OSCURATO:PERSONA]), avendo valutato in sede di sottoscrizione come adeguati gli investimenti poi contestati e non anche con riguardo alle informazioni specifiche sul rischio dell'investimento e sulle condizioni economiche dello stato Argentina; la Banca aveva chiesto la conferma della circostanza di avere fornito alle clienti notizie pertinenti argentini sulle condizioni economiche dell'Argentina, così come sul rating dei titoli argentini quando oggetto di contestazione era proprio l'omessa informativa in tal senso; con i capitoli di prova formulati (trascritti alle pagine 22 e 23 del ricorso per cassazione), la Banca voleva provare di avere fornito informazioni sulle condizioni dell'economia argentina, sul rischio, sulle condizioni di negoziazione, sia in sede di sottoscrizione, di titoli Repubblica Argentina, sia con riferimento ai titoli emessi dalla provincia di [OSCURATO:PERSONA]; di avere fornito informazioni anche con riferimento alle sottoscrizioni successive; infine veniva censurato che la Corte territoriale aveva valutato l'assolvimento dell'obbligo alla luce dell'art. 29 Reg. Consob e non 28,ritenendo erroneamente le operazioni inadeguate. 6.1 La censura è da respingersi. In primo luogo deve rilevarsi che la Corte d'appello ha ritenuto che in relazione alla propensione al rischio delle investitrici, (sulla quale come precisato dal Tribunale) erano state assunte pertinenti e sufficienti informazioni, gli investimenti sub judice fossero inadeguati, così da richiedere l'assolvimento dei più penetranti obblighi informativi previsti dall'art. 29 Reg. Consob n del 1998, invece che quelli generalmente posti a carico dell'intermediario in generale in tema di investimenti finanziari. I capitoli di prova per testi, ritualmente riprodotti, sono in parte dedicati all'acquisita informazione sulla propensione al rischio degli investitori ed in parte rivolti a confermare che erano state fornite informazioni relative ai titoli argentini. Al fine di verificarne la rilevanza, si deve, preliminarmente affrontare il tema dell'adeguatezza od inadeguatezza degli investimenti sub judice. La risposta è infatti opposta a seconda dell'opzione. La Corte d'appello, avendo ritenuto inadeguati gli investimenti eseguiti, sulla base di una valutazione puntualmente motivata e riferita alla natura effettiva del loro livello di rischio (altissimo) del rating riferito al tempo degli investimenti e delle altre caratteristiche specifiche di quelle operazioni (e non in generale dei titoli argentini) comparata con la propensione al rischio accertata, ne ha postulato l'inadeguatezza. Tale giudizio in quanto fondato su indagini fattuali (le caratteristiche degli investimenti in relazione ai mercati nei quali operavano al momento dell'esecuzione delle operazioni stesse) deve ritenersi insindacabile. Né può condividersi l'assunto della parte ricorrente che ritiene la non applicabilità del più rigido parametro dell'art. 29 per la rilevata propensione al rischio. Al riguardo, deve segnalarsi la costante affermazione del principio così massimato «in tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli» (Cass., 4 aprile 2018, n. 8333). Da quanto premesso consegue la correttezza della valutazione d'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti dalla parte ricorrenti in quanto incidenti sugli obblighi informativi di carattere generale di cui all'art. 28 e non a quelli specifici e più articolati di cui all'art. 29. 7. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'adempimento degli obblighi ex artt. 21 TUF e 29 [OSCURATO:PERSONA], la violazione o falsa applicazione dell'art. 29 Regolamento intermediari, in violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; l'erronea valutazione delle prove offerte dalle parti, censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sulla ritenuta inadeguatezza delle operazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]; l'erronea valutazione delle prove offerte dalle parti ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sull'asserita inadeguatezza delle operazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla loro accertata propensione al rischio oltre all'erronea considerazione del loro portafoglio titoli. 7.1 La censura non supera il vaglio di ammissibilità perché, come ampiamente precisato nell'esame del primo motivo, il giudizio d'inadeguatezza è stato svolto sulla base della conoscenza del livello di rischio dei titoli sub judice; della propensione al rischio, tratta da molteplici elementi fattuali; dell'attuale portafoglio titoli ritenuto correttamente un indicatore della adeguatezza anche se non esclusivo. La completezza della valutazione e la corrispondenza dei parametri indicati ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo determina la definitività dell'accertamento dell'inadeguatezza e la conseguente inammissibilità delle censure, in larga parte ripetitive del primo motivo, relative alla diversa ed inammissibile valutazione degli investimenti svolta dalla banca con riferimento a tutti gli investitori. 8. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 1227 cod. civ. per avere la Corte escluso l'applicabilità del secondo comma del predetto articolo alla Cicchella ma solo il primo comma così da escludere il rilievo causale di un concorrente onere informativo anche a carico dell'investitore, quando l'andamento negativo del titolo sia conoscibile sulla base dell'ordinaria diligenza. Nella specie la signora Cicchella avrebbe potuto, applicandosi il secondo comma dell'art. 1227 c.c. , quanto meno limitare fortemente il danno accettando le condizioni successivamente prospettate agli investitori di titoli argentini. 8.1 Il motivo è infondato. Ferma l'esclusione di responsabilità concorrente nella causazione del danno, quando sia accertata la violazione degli obblighi informativi, nella specie, peraltro rafforzata, a causa della inadeguatezza delle informazioni (Cass. 5250 del 2016;1376 e 8089 del 2016) deve rilevarsi che a Corlte di appello ha escluso anche il rilievo casuale della condotta degli investitori ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], da valutarsi ex post in funzione della eliminazione o riduzione del danno, per non aver aderito all'offerta pubblica dell'Argentina di nuova collocazione di proprie obbligazioni, non solo in funzione dell'ampiezza degli obblighi informativi incombenti sull'intermediario ma ance in relazione alle caratteristiche dell'offerta e alla comprensibile mancanza di affidamento delle investitrici. Sotto questo profilo la censura è inammissibile perché si risolve in un'inammissibile richiesta di riesame dei fatti e dei giudizi su di essi. Inoltre, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità al fine d'integrare la condotta colposa del creditore produttiva della riduzione del danno da risarcire è necessaria «l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole», (Cass., 26 maggio 2014, n. 11698) o quanto meno l'inosservanza delle comuni regole di prudenza (Cass., Sez. U., 21 novembre 2011, n. 24406), mentre il comportamento assunto da [OSCURATO:PERSONA] non integra né la volontaria esposizione ad un rischio, né la violazione di una regola di comune prudenza, presupposti necessari ai fini di ritenere l'applicabilità dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ.. 9. Con il quarto motivo si lamenta l'omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in ordine alla richiesta di manleva nei confronti degli eredi Vecchione, avendo errato la Corte di appello a non pronunciarsi sulla domanda che era stata proposta in via autonoma e non subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione. 9.1 Il motivo è infondato. 9.2.Non sussiste, infatti, il vizio di omessa pronuncia, che si configura quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dare luogo all'inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085), poiché, nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che la domanda formulata dalla Banca (integralmente trascritta tra virgolette a pag. 17 della sentenza impugnata e comprensiva anche della domanda di manleva formulata nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]) non poteva essere accolta perché formulata in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale relativo alla risoluzione contrattuale. Soccorre, in tal senso, quanto precisato alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, dalla cui lettura si ricava che le domande di risoluzione proposte dagli attori-appellanti erano due, quella avente ad oggetto il contratto quadro, dichiarata inammissibile dal primo giudice perché tardiva (e il motivo di gravame sul punto è stato rigettato) e quella avente ad oggetto i singoli ordini di investimento contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello principale, in relazione alla quale la Corte territoriale ha accolto l'eccezione di intempestività sollevata dalla banca in quanto proposta per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di appello in violazione dell'art. 345, comma primo, cod. proc. civ. Peraltro la statuizione sull'inapplicabilità dell'art. 1227 cod. civ. ne ha comunque assorbito la cognizione. 10. Con il quinto motivo si lamenta l'omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ordine alla domanda nuova, proposta in sede di comparsa conclusionale in appello, di dichiarazione della improcedibilità dell'appello per carenza di interesse, poiché nell'aprile 2016 lo Stato Argentina aveva riconosciuto in favore degli obbligazionisti danneggiati il rimborso del 150% del valore nominale delle obbligazioni, sulla quale la Corte di appello nulla ha statuito. 10.1 Il motivo è inammissibile, dovendosi richiamare il principio statuito da questa Corte secondo cui la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., 5 agosto 2005, n. 16582; Cass., 29 luglio 2002, n. 11175). Peraltro la statuizione relativa all'inapplicabilità dell'art.1227 cod. civ. esclude radicalmente il difetto d'interesse. 11. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dai ricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe