CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione e trasporto, a bordo dell'autovettura BMW di cui era alla guida, di cinque panetti di hashish, a lui ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge, per non avere il giudice di appello disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonché vizio di motivazione quanto al mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Si deduce che i giudici di merito siano arrivati a decisioni contrastanti sulla scorta di una diversa interpretazione dell'annotazione di p.g. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che descriveva le fasi salienti della vicenda, con specifico riferimento alla presenza dell'imputato al momento della consegna dello stupefacente e del pagamento dello stesso da parte del Mehmazi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di una reformatio in peius fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa, trattandosi piuttosto di una condanna basata su una diversa e più accurata valutazione di atti di indagine utilizzati, ai fini della decisione, in ragione della scelta del rito (abbreviato) operata dall'imputato. Ne consegue che l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione, invocato dal ricorrente sulla base dei principi già declamati dalle sentenze della Corte EDU dapprima (05/07/2011, [OSCURATO:PERSONA]) e delle Sezioni Unite di questa Corte, poi (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488), e, oggi, discendente dalla specifica previsione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non può trovare luogo nella specie: da un lato, questa Corte ha, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo art. 603, comma 3 bis, cit., costantemente affermato che il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU così come interpretato dalla sentenza della Córte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (tra le altre, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694); dall'altro, anche la nuova disposizione processuale chiarisce testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano, è esclusivamente quella avente ad oggetto la "prova dichiarativa". Del resto, tale assunto è del tutto conseguente alla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della prova in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, essendo necessario che la difforme valutazione di prove che in primo grado siano state considerate decisive per l'epilogo assolutorio e che, invece, in appello, conducano alla condanna, non sia il frutto di una lettura "cartolare" della stessa ma sia preceduta dal contatto diretto tra fonte probatoria e giudice di appello (cfr. Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020 Rv. 280448 — 01). 3. Per il resto, il percorso argonnentativo della sentenza impugnata appare congruo e logico, oltre che persuasivo rispetto a quello del giudice di primo grado, posto che la Corte territoriale ha plausibilmente argomentato in ordine alla presenza dell'imputato nelle fasi precedenti e contestuali alla consegna dello stupefacente. In proposito, è stata richiamata l'annotazione di p.g. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui è stato congruamente tratto che l'imputato era presente a bordo della propria autovettura in occasione del primo dialogo, avvenuto quando Rannouch (cedente dello stupefacente) era salito a bordo del BMW; l'imputato si era, poi, avvicinato al Mehmazi e al gruppo di marocchini allorché questi aveva fatto cenno in tal senso; Elayoubi era, altresì, presente quando il pacco contenente i cinque panetti veniva depositato sulla sua autovettura; egli si era allontanato "quasi nello stesso momento" in cui il Mehmazi consegnava al Ramouch del denaro, quando il pacco di hashish, quindi, era già stato consegnato all'interno dell'autovettura. Il contesto complessivamente emergente dagli accertamenti di p.g. e dagli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica ha consentito alla Corte territoriale di affermare ragionevolmente che l'azione illecita si era svolta secondo un preciso e ben organizzato programma, con suddivisione di ruoli, necessariamente esecutivo di un preventivo accordo; e non per una improvvisa e incomprensibile decisione del Ramouch di liberarsi temporaneamente di mezzo chilo di stupefacente.Sotto questo profilo, le argomentazioni offerte dai giudici distrettuali appaiono sicuramente rafforzate in quanto idonee a disarticolare il percorso argomentativo del giudice di primo grado, il quale aveva assolto l'imputato essenzialmente dando credito alla versione resa dall'imputato e dal Mehmazi, secondo cui quest'ultimo voleva acquistare solo un po' di "fumo", ma il Ramouch gli avrebbe chiesto il favore di custodire temporaneamente i cinque panetti di droga, all'insaputa del prevenuto. L'irrazionalità di tale versione è stata rimarcata dalla sentenza impugnata: l'acquirente di un po' di "fumo" non può divenire - improvvisamente e immotivatamente - custode fiduciario di mezzo chilo di hashish, peraltro a bordo di una vettura altrui che avrebbe potuto scomparire da un momento all'altro con il prezioso carico. 4. La riconosciuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Mehamzi, alla luce del riscontro fornito dalla annotazione di p.g. e dalle stesse modalità di acquisizione e detenzione dei cinque panetti di hashish all'interno dell'autovettura di proprietà dell'imputato, costituisce la base su cui è stata fondata la condanna del prevenuto, rispetto alla quale non è dato rinvenire alcun vizio logico-giuridico rilevabile nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process