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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28817/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2S (Q e/ 2.0Z-[OSCURATO:PERSONA]IUDie& oi Nce

1. Con sentenza del novembre 2024) il Uribunaler di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.590 cod. pen. 2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi, la mancata assoluzione dell'imputato dal reato al medesimo ascritto, quantomeno ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste o con altra formula meglio ritenuta; la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con l'individuazione della pena base del reato in contestazione nel suo minimo edittale, rimodulando la pena in senso più favorevole all'imputato.

E' stata depositata la remissione di querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dall'imputato. 3.11 ricorso è fondato Invero, è stato documentato che la persona offesa, per il tramite del procuratore speciale, hag rimesso la querela proposta nei confronti dell'imputato, che ha accettato.

Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come accaduto nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; conf., Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, Pellegrino, non mass.; Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, Cognigni, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).

In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625 - 01; conf., Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209 - 01).

4. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Pr9idqnte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2S (Q e/ 2.0Z-[OSCURATO:PERSONA]IUDie& oi Nce 1. Con sentenza del novembre 2024) il Uribunaler di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.590 cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi, la mancata assoluzione dell'imputato dal reato al medesimo ascritto, quantomeno ai sensi dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste o con altra formula meglio ritenuta; la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con l'individuazione della pena base del reato in contestazione nel suo minimo edittale, rimodulando la pena in senso più favorevole all'imputato. E' stata depositata la remissione di querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dall'imputato. 3.11 ricorso è fondato Invero, è stato documentato che la persona offesa, per il tramite del procuratore speciale, hag rimesso la querela proposta nei confronti dell'imputato, che ha accettato. Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come accaduto nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; conf., Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, Pellegrino, non mass.; Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, Cognigni, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01). In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625 - 01; conf., Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209 - 01). 4. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/06/2025 Il Consigliere estensore Il Pr9idqnte [OSCURATO:PERSONA]