CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 38125/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso - così convertito l'originario appello dalla Corte territoriale - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 19 novembre 2024, che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada; rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell'albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr. Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01); verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in