CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 settembre 2022 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), ha confermato la pronuncia in data 18 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Torino - per quel che qui rielva - aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato continuato di cui all'art. 496 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguite esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra ì reati oggetto del presente provvedimento e altri già giudicati, fondata in maniera non condivisibile sulla mancata allegazione in giudizio delle pronunce oggetto della richiesta difensiva, quantunque la difesa avesse richiamato quanto riportato nel certificato del casellario dell'imputato ed indicato nei motivi di appello gli elementi dimostrativi del medesimo disegno criminoso e nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia espressa pure in senso contrario rispetto a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale. 3. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. La più recente giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato in più occasioni - e il Collegio intende ribadire tale principio - che «l'imputato che nel giudizio di cognizione chiede il riconoscimento della continuazione fra i reati oggetto del processo e reati già giudicati, non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrre copia delle stesse, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva» (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018 - dep. 2019, Naser, Rv. 276305 - 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808 - 02; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto, Rv. 273380 - 01; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi, Rv. 271581 - 01; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014 - dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817 - 01; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014 - dep. 2015, Recalcati, Rv. 262583 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.