CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 17724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 6 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto generico e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza l'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); Considerato che l'ulteriore doglianza dedotta con i motivi nuovi depositati in data 9 febbraio 2023 è manifestamente infondata. Deve esser evidenziato, in proposito, che l'art. 95 delle disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022 ha previsto espressamente che, in caso di procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del predetto decreto, le istanze di applicazione delle sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia devono essere presentate al giudice dell'esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7