CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LCC avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto che ne ha affermato la responsabilità in ordine al diverso reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione ed C 1.000,00 di multa. Il ricorrente deduce illogicità della motivazione e mancato contenimento della pena nei minimi edittali. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, che non si coniugano con l'enunciazione di specifiche richieste né indicano ragioni di diritto o dati di fatto atte a sostenerle. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il c