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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 07333/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18600/2024 R.G. proposto da : I.C.A. -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 381 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.C.A. -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A., VIGILI DELL'[OSCURATO:SOCIETA] -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro I.C.A. -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LIGURIA n.133/2024depositata il 20/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 7.1.2025 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18600/2024 R.G. proposto da : I.C.A. -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 381 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.C.A. -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A., VIGILI DELL'[OSCURATO:SOCIETA] -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro I.C.A. -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LIGURIA n.133/2024depositata il 20/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 7.1.2025 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso