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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17138/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto il ricorrente capace di intendere e di volere affermando che l'azione fosse connotata dalla consapevolezza del medesimo, oltre che generico, in quanto non idoneo a far comprendere quale sia esattamente la censura che sembra assumere carattere perlustrativo alla ricerca di una qualsiasi causa di assoluzione o attenuazione non meglio definita (carenza di dolo, della capacità di intendere e volere, sua cornpromissione), è manifestamente infondato in considerazione della motivazione corretta della Corte di appello che ha messo in evidenza la carenza di elementi da cui desumere la dedotta incapacità non essendo essa emersa dalla documentazione da cui risultava che il ricorrente fosse sotto controllo del "SERT"; osservato che il secondo motivo, anch'esso generico in quanto non lascia comprendere se sia teso a censurare il mancato assorbimento della condotta di cui all'art. 341-bis cod. pen. ovvero la sua integrazione per la assenza di persone, risulta, sotto entrambi i profili, manifestamente infondato: l'assorbimento del reato risulta escluso da costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769); l'assenza di persone risulta esclusa dalla corretta motivazione della decisione che ha evidenziato come all'interno del centro commerciale, all'atto della condotta oltraggiosa, fossero presenti - oltre alle forze di polizia - numerose persone; rilevato che corretta risulta la valutazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella parte in cui ha condiviso l'apprezzamento operato dal Tribunale in ordine al "comportamento reiterato", ritenendo la pena irrogata, determinata nel minimo, correttamente quantificata anche alla luce della esclusa recidiva; che, infatti, deve rilevarsi che le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto il ricorrente capace di intendere e di volere affermando che l'azione fosse connotata dalla consapevolezza del medesimo, oltre che generico, in quanto non idoneo a far comprendere quale sia esattamente la censura che sembra assumere carattere perlustrativo alla ricerca di una qualsiasi causa di assoluzione o attenuazione non meglio definita (carenza di dolo, della capacità di intendere e volere, sua cornpromissione), è manifestamente infondato in considerazione della motivazione corretta della Corte di appello che ha messo in evidenza la carenza di elementi da cui desumere la dedotta incapacità non essendo essa emersa dalla documentazione da cui risultava che il ricorrente fosse sotto controllo del "SERT"; osservato che il secondo motivo, anch'esso generico in quanto non lascia comprendere se sia teso a censurare il mancato assorbimento della condotta di cui all'art. 341-bis cod. pen. ovvero la sua integrazione per la assenza di persone, risulta, sotto entrambi i profili, manifestamente infondato: l'assorbimento del reato risulta escluso da costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Petrenko, Rv. 273769); l'assenza di persone risulta esclusa dalla corretta motivazione della decisione che ha evidenziato come all'interno del centro commerciale, all'atto della condotta oltraggiosa, fossero presenti - oltre alle forze di polizia - numerose persone; rilevato che corretta risulta la valutazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella parte in cui ha condiviso l'apprezzamento operato dal Tribunale in ordine al "comportamento reiterato", ritenendo la pena irrogata, determinata nel minimo, correttamente quantificata anche alla luce della esclusa recidiva; che, infatti, deve rilevarsi che le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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