CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la memoriadifensiva e le memorie di replicaritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi ivizi di cui all’art. 606, lett. b), c), d), e), in ordine alla valutazione delle prove,nella specie: il primo, che lamenta la violazione del diritto di difesa per mancataescussione del teste Pirozzi, e il secondo, che contesta la correttezza dellamotivazione nella parte in cui ha ritenuto provate l’esclusiva disponibilità daparte del ricorrente del vano in cui erano conservati i timbri oggetto di furto,nonché la natura unipersonale della società intestataria della spedizionecontenente i timbri oggetto del reato, sono entrambi non consentiti perchémeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmentedisattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);considerato, quanto alla censura correlata alla mancata assunzione dellatestimonianza di Pirozzi, va ribadito che «la prova decisiva, la cui mancataassunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suoaccadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultatoè destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi diprova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storicovalutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv.277035 – 01), dal che discende la sua inammissibilità;considerato che, nel denunciare l’illogicità della motivazione sulla base delladiversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti,di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova,tali motivi incorrono nel vizio d’inammissibilità, stante la preclusione per la Cortedi cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove il giudice adito rileva l’attendibilitàdelle testimonianze assunte a sostegno dell’addebito, nonché la superfluitàdell’escussione del teste Pirozzi; infine, pag. 4 in ordine all’esclusività delladetenzione dei timbri oggetto di ricettazione, nella disponibilità del soloricorrente);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rimarcato che l’esito non viene superato dalle argomentazioni contenutenelle memorie e nelle repliche sopravvenute. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]