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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23309/2022

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R.G. n. 21554/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 52 /202 1 della Corte di appello di Messina depositata il 12febbraio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte di appello di Messina ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, con conseguente tardività della richiesta dell’Istituto previdenziale, avanzata con nota del 22 giugno 2016;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S.ha proposto ricorso per cassazione , deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 , c od. proc. civ. per non essere stata riportata correttamente e chiaramente l’evoluzione processuale della controversia, atteso che i fatti salienti sono stati sinteticamente e sufficientemente esposti, in modo da consentire a questa Corte di avere una cognizione chiara e completa degli stessi;2. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26- 31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. 12giugno 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dal professionista in data 1° luglio 2016senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011disposto dal d.P.C.M. del 12 giugno 201 1 in favore di tutte«le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca»;

3. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez.

L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273 , nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

4. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all’anno 2010e la cui richiesta era stata avanzata dall’Istituto previdenziale con nota in data 22 giugno 2016, senza considerare il predetto differimento del termine;

5. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123), in tal modo dovendosi superare le deduzioni svolte nel controricorso e nella memoria;

6. in particolare, come già o sservato da Cass. Sez.

L , n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali,che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati».Viene, quindi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi terminiprevisti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» .

N el caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 1 2 maggio 2011 , pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 1 1 1 del 1 4 maggio 201 1 , emanato giusta laprevisione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che i soggetti «tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit à produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati glistudi di settore di cui all’art. 62- bis del decreto - legge 30 agosto1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dalrelativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze », debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b);

7. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell’Istituto previdenziale, di cui alla nota del 22giugno 20 16, ricevuta dal professionista in data 1° luglio 2016, come indicato anche nel controricorso, a tteso che il termine risultava differito al 6luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invecela previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suopagamento (così, fra altre, Cass. Sez.

L, 6 ottobre 2020, n. 21472);

8. infine, va pure evidenziato che, giusta la lettera dell’art.1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i soggetti «cheesercitano attività economiche per le quali sono statielaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed ’ imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez.

L,n. 10273 del 2021, cit. , cui va data continuità);

9. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformataall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata , e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 21554/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 52 /202 1 della Corte di appello di Messina depositata il 12febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte di appello di Messina ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, con conseguente tardività della richiesta dell’Istituto previdenziale, avanzata con nota del 22 giugno 2016; 3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S.ha proposto ricorso per cassazione , deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 , c od. proc. civ. per non essere stata riportata correttamente e chiaramente l’evoluzione processuale della controversia, atteso che i fatti salienti sono stati sinteticamente e sufficientemente esposti, in modo da consentire a questa Corte di avere una cognizione chiara e completa degli stessi;2. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26- 31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 e del d.P.C.M. 12giugno 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dal professionista in data 1° luglio 2016senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011disposto dal d.P.C.M. del 12 giugno 201 1 in favore di tutte«le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca»; 3. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273 , nonché, più di recente, Cass. Sez, L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all’anno 2010e la cui richiesta era stata avanzata dall’Istituto previdenziale con nota in data 22 giugno 2016, senza considerare il predetto differimento del termine; 5. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123), in tal modo dovendosi superare le deduzioni svolte nel controricorso e nella memoria; 6. in particolare, come già o sservato da Cass. Sez. L , n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali,che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati».Viene, quindi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi terminiprevisti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» . N el caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 1 2 maggio 2011 , pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 1 1 1 del 1 4 maggio 201 1 , emanato giusta laprevisione generale dell’art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che i soggetti «tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit à produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati glistudi di settore di cui all’art. 62- bis del decreto - legge 30 agosto1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dalrelativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze », debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b); 7. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell’Istituto previdenziale, di cui alla nota del 22giugno 20 16, ricevuta dal professionista in data 1° luglio 2016, come indicato anche nel controricorso, a tteso che il termine risultava differito al 6luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invecela previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suopagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); 8. infine, va pure evidenziato che, giusta la lettera dell’art.1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i soggetti «cheesercitano attività economiche per le quali sono statielaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed ’ imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244 del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L,n. 10273 del 2021, cit. , cui va data continuità); 9. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformataall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata , e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
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