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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00587/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre motivi dell'unico ricorso che lamentano violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen.; l'omessa valutazione di una prova decisiva ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) in relazione alla valutazione dell'esimente dello stato di necessità ed il difetto di motivazione su punti essenziali (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), sono generici in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pagg. 4 e 5 e segg. della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre motivi dell'unico ricorso che lamentano violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen.; l'omessa valutazione di una prova decisiva ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) in relazione alla valutazione dell'esimente dello stato di necessità ed il difetto di motivazione su punti essenziali (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), sono generici in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pagg. 4 e 5 e segg. della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18
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