Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:46
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑456/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Termine di ricorso — Dies a quo del termine di ricorso»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture
e di lavori — Direttive 89/665 e 93/37
(Direttive del Consiglio 89/665, art. 1, n. 1, e 93/37, art. 8, n. 2)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture
e di lavori — Direttiva 89/665 — Termini di ricorso
(Direttiva del Consiglio 89/665, art. 1, n. 1)
1.
Uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 92/50, nonché dell’art. 8,
n. 2, della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale modificata
dalla direttiva 97/52, qualora un’amministrazione aggiudicatrice non informi un offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione
di un appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione di un’autostrada tangenziale.
Infatti, l’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici informino quanto più rapidamente
possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni adottate riguardo all’aggiudicazione dell’appalto. La notifica della
decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico ai candidati e agli offerenti respinti è obbligatoria in forza di tale
disposizione. Questo stesso obbligo deriva dall’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, dal momento che la possibilità di esperire
un ricorso efficace avverso le decisioni di aggiudicazione presuppone che i candidati e gli offerenti siano informati tempestivamente
di tali decisioni.
La diffusione della decisione d’attribuzione sul sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e la sua pubblicazione
nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea dopo la sottoscrizione del contratto tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’offerente
prescelto non possono costituire un rimedio adeguato all’omessa informazione dell’offerente escluso. Infatti, per garantire
un’effettiva tutela giurisdizionale ai candidati e agli offerenti, questi ultimi devono essere informati della decisione di
aggiudicazione con un certo anticipo rispetto alla stipula del contratto.
(v. punti 29-30, 32-33, 83 e dispositivo)
2.
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva 92/50, uno Stato membro che mantenga in
vigore una disposizione ai sensi della quale il ricorso avverso una decisione di aggiudicare o avverso l’aggiudicazione di
un appalto pubblico dev’essere proposto quanto prima possibile e comunque entro tre mesi da quando sono emerse le ragioni
su cui si basa il ricorso stesso, salvo che il giudice ritenga giustificata una proroga di detto termine, in quanto tale disposizione
comporta incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione dei termini
per proporre un tale ricorso.
Invero, i termini di decadenza nazionali, ivi comprese le modalità della loro applicazione, non devono di per sé essere tali
da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti eventualmente riconosciuti all’interessato
dall’ordinamento comunitario.
Orbene, dal momento che una siffatta disposizione permette ai giudici nazionali di applicare per analogia il termine di decadenza
da essa previsto per i ricorsi avverso le decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici ai ricorsi contro le decisioni
intermedie adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di tali appalti, riguardo
alle quali il legislatore non ha espressamente previsto tale decadenza, la situazione giuridica che ne risulta non è sufficientemente
chiara e precisa per escludere il rischio che ai candidati e agli offerenti interessati venga negato il diritto a ricorrere
contro decisioni in materia di appalti pubblici da un giudice nazionale, in base ad una sua interpretazione di tale disposizione.
L’estensione del termine di decadenza alle decisioni intermedie adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito
di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico secondo modalità che finiscono per privare gli interessati del
loro diritto di ricorso non è conforme alle esigenze della certezza del diritto, né all’obiettivo di efficacia del ricorso.
Gli interessati devono essere informati con sufficiente chiarezza che la disciplina dei termini si applica alle dette decisioni
intermedie, per poter utilmente proporre ricorso nei termini stabiliti. La mancanza di una siffatta informazione non può essere
giustificata dall’obiettivo di celerità del procedimento.
Inoltre, la formulazione secondo la quale ogni ricorso in materia «dev’essere proposto quanto prima possibile e comunque entro
tre mesi» comporta una situazione di incertezza. Non si può escludere che una siffatta disposizione conferisca ai giudici
nazionali la possibilità di respingere un ricorso per decadenza prima ancora che sia scaduto il termine di tre mesi, qualora
essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto «quanto prima possibile» ai sensi di tale disposizione. Un termine di
decadenza la cui durata sia lasciata alla libera discrezionalità del giudice competente non è prevedibile nel suo decorso.
In questo modo, una disposizione nazionale che preveda un termine del genere non assicura un’effettiva trasposizione della
direttiva 89/665.
La facoltà per il giudice di prorogare i termini di ricorso non è tale da colmare le lacune che tale disposizione presenta
rispetto alla chiarezza e alla precisione richieste dalla direttiva 89/665 con riferimento alla disciplina dei termini di
ricorso. Anche tenendo conto di questa facoltà di proroga, il candidato o l’offerente interessato, dato il riferimento all’obbligo
di presentare ogni ricorso quanto prima possibile, non può prevedere con certezza il termine che gli sarà impartito per proporre
ricorso.
(v. punti 53, 63, 66, 74-75, 81, 83 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 gennaio 2010 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 93/37/CEE – Appalti pubblici di lavori – Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Termine di ricorso – Dies a quo del termine di ricorso»
Nella causa C‑456/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 ottobre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. G. Zavvos, M. Konstantinidis e E. White, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Collins, SC, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J. N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della
Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], in ragione delle disposizioni
di diritto nazionale relative ai termini cui è soggetto l’esercizio del diritto degli offerenti al controllo giurisdizionale
nell’ambito dei procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici, e non avendo notificato la decisione di aggiudicazione
al ricorrente nell’ambito del procedimento di aggiudicazione interessato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti,
con riferimento ai termini applicabili, in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), quale modificata dalla direttiva
del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nell’interpretazione fornita
dalla Corte, e, per quanto riguarda l’assenza di notificazione, in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, nell’interpretazione
fornita dalla Corte, nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/37»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive [del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5)], [del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 13, pag. 1),] e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle
amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile,
secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto
comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».
3
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano
di:
a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o
impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere
la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie
discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura
di aggiudicazione dell’appalto in questione;
c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione».
4
L’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 dispone quanto segue:
«Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati
e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione dell’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso
di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano
altresì l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni».
La normativa nazionale
5
L’art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules of the [OSCURATO:PERSONA]), nella
sua versione risultante dallo [OSCURATO:PERSONA] n. 374/1998 (in prosieguo: le «RSC»), stabilisce quanto segue:
«Il ricorso avverso una decisione di aggiudicare o avverso l’aggiudicazione di un appalto pubblico dev’essere proposto quanto
prima possibile e comunque entro tre mesi da quando sono emerse le ragioni su cui si basa il ricorso stesso, salvo che il
giudice ritenga giustificata una proroga di detto termine».
Fatti e procedimento precontenzioso
6
[OSCURATO:PERSONA] (Autorità nazionale per la viabilità; in prosieguo: la «NRA») è un organismo di diritto pubblico
incaricato della costruzione e della manutenzione delle strade in [OSCURATO:PERSONA].
7
La SIAC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SIAC») è una società a responsabilità limitata con sede in [OSCURATO:PERSONA] che opera nel
settore della costruzione.
8
Il 10 luglio 2001 la NRA pubblicava nella
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
un avviso per la manifestazione di interesse per la progettazione, la costruzione, il finanziamento e la gestione dell’autostrada
tangenziale ovest della città di Dundalk. L’appaltatore avrebbe dovuto instaurare un rapporto di partenariato pubblico-privato
con la NRA e gestire detto tratto autostradale per un periodo di circa 30 anni.
9
Nel dicembre 2001 quattro candidati erano invitati ad intavolare trattative.
10
Nell’aprile 2003, per procedere a trattative più approfondite, venivano selezionati due di questi quattro candidati, vale
a dire un consorzio denominato EuroLink, di cui la SIAC faceva parte, e un consorzio denominato [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
il «CRG»).
11
L’8 agosto 2003 la NRA invitava l’EuroLink e il CRG a presentare la migliore offerta definitiva.
12
Con lettera del 14 ottobre 2003 l’Eurolink veniva informato del fatto che la NRA aveva deciso di indicare il CRG come offerente
prescelto. In questa lettera la NRA precisava che tale decisione non comportava rigetto dell’offerta presentata dall’EuroLink.
Nella lettera la NRA dichiarava che essa avrebbe proseguito la trattativa con il CRG, che poteva avere l’esito dell’aggiudicazione
dell’appalto relativo al progetto in questione. Tuttavia, qualora tale trattativa si fosse conclusa senza aggiudicazione dell’appalto,
la NRA si riservava il diritto di invitare l’Eurolink a negoziare sostituendo il CRG.
13
Il 9 dicembre 2003 la NRA decideva di aggiudicare l’appalto di cui trattasi al CRG.
14
Il 5 febbraio 2004 la NRA firmava il contratto con il CRG. Una comunicazione riguardante tali circostanze veniva pubblicata
sul sito Internet della NRA il 9 febbraio 2004. L’avviso di aggiudicazione dell’appalto in parola era pubblicato nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
il 3 aprile 2004.
15
L’8 aprile 2004, la SIAC proponeva un ricorso per risarcimento danni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Essa contestava in
particolare, da un lato, la scelta della procedura negoziata e, dall’altro, alcune irregolarità che a suo parere sarebbero
state commesse nella fase della presentazione e della valutazione delle migliori offerte definitive. Riguardo ai termini di
ricorso, la SIAC rilevava che la data di decorrenza del termine di ricorso coincideva con la data della firma del contratto
con il CRG, vale a dire il 5 febbraio 2004.
16
[OSCURATO:PERSONA] considerava che i motivi pertinenti del ricorso si erano prodotti alla data in cui il consorzio al quale apparteneva
la SIAC era stato informato dell’identità dell’offerente prescelto, vale a dire il 14 ottobre 2003. La SIAC avrebbe dovuto
proporre il suo ricorso entro tre mesi da tale data, conformemente all’art. 84 A delle RSC. Di conseguenza, con sentenza 16
luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della SIAC in quanto tardivo.
17
La SIAC presentava una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA]. Il 10 aprile 2006 quest’ultima indirizzava all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida,
cui questo Stato membro rispondeva il 30 maggio 2006.
18
Il 15 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] inviava all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida complementare, alla quale l’[OSCURATO:PERSONA] rispondeva
il 21 febbraio 2007.
19
Non convinta delle spiegazioni ricevute, la [OSCURATO:PERSONA], in data 1° febbraio 2008, inviava all’[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato,
invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere stesso entro due mesi dal suo ricevimento. L’[OSCURATO:PERSONA]
rispondeva a tale parere motivato il 25 giugno 2008.
20
Non essendo soddisfatta da tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla prima censura
21
La prima censura dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] è relativa al fatto che la NRA non ha informato l’offerente escluso della sua decisione
di aggiudicazione dell’appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada
tangenziale ovest della città di Dundalk.
Argomenti delle parti
22
[OSCURATO:PERSONA] rileva che la notifica della decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico ai candidati e agli offerenti
respinti è obbligatoria ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37. Essa afferma, inoltre, che, nell’ambito della direttiva
89/665, una tutela giuridica completa presuppone l’obbligo di informare i candidati e gli offerenti della detta decisione.
23
La comunicazione all’EuroLink, con la lettera della NRA del 14 ottobre 2003, della designazione del CRG come offerente prescelto
non equivarrebbe al rigetto dell’offerta presentata dall’EuroLink. Pertanto, tale lettera non costituirebbe la notifica della
decisione di aggiudicazione prevista dalla direttiva 89/665 e dall’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37.
24
Poiché è assodato che la SIAC non ha ricevuto notifica dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto controverso, non sarebbero
state rispettati gli obblighi stabiliti nelle dette disposizioni.
25
L’[OSCURATO:PERSONA] riconosce l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di informare quanto più rapidamente possibile i candidati e gli offerenti
delle decisioni adottate rispetto all’aggiudicazione dell’appalto e sostiene di aver esattamente recepito nel proprio ordinamento
giuridico le disposizioni dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 che prevede quest’obbligo. [OSCURATO:PERSONA], del resto, non
pretenderebbe che la normativa irlandese in materia si discosti dalle prescrizioni del diritto comunitario.
26
Riguardo all’appalto relativo all’autostrada tangenziale di Dundalk, l’[OSCURATO:PERSONA] ammette che la comunicazione dell’offerente
prescelto, effettuata all’EuroLink il 14 ottobre 2003, non abbia valore di notifica della decisione di aggiudicazione di tale
appalto.
27
Tuttavia, dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] 16 luglio 2004 risulterebbe che, alla detta data, per la SIAC sarebbe stato evidente
che una decisione di aggiudicazione del detto appalto era stata adottata. La SIAC non poteva ignorare che la NRA stesse partecipando
ad un procedimento di conclusione di un contratto con il CRG. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], da ciò conseguirebbe che, nelle circostanze
del caso di specie, il difetto di notifica dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto controverso non ha causato alcun danno.
28
L’[OSCURATO:PERSONA] rileva che, dal momento che il diritto nazionale recepisce esattamente la disciplina comunitaria di notifica delle
decisioni adottate in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, non si potrebbe considerare che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia
adempiuto agli obblighi di diritto comunitario ad essa incombenti sulla base di un solo caso di difetto di notifica.
Giudizio della Corte
29
L’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici informino quanto più rapidamente possibile
i candidati e gli offerenti delle decisioni adottate riguardo all’aggiudicazione dell’appalto. La notifica della decisione
di aggiudicazione di un appalto pubblico ai candidati e agli offerenti respinti è obbligatoria in forza di tale disposizione.
30
Questo stesso obbligo deriva dall’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, dal momento che la possibilità di esperire un ricorso
efficace avverso le decisioni di aggiudicazione presuppone che i candidati e gli offerenti siano informati tempestivamente
di tali decisioni (v., in tal senso, sentenze 24 giugno 2004, causa C‑212/02, [OSCURATO:PERSONA]/Austria, punto 21, e 3 aprile 2008,
causa C‑444/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2045, punto 38).
31
Nel caso di specie è assodato che la NRA non ha mai notificato ufficialmente all’EuroLink la sua decisione di aggiudicare
l’appalto controverso al CRG.
32
La diffusione di tale informazione sul sito Internet della NRA, il 9 febbraio 2004, e la sua pubblicazione nella
[OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea
, il 3 aprile 2004, non possono costituire un rimedio adeguato.
33
Infatti tali informazioni sono state diffuse al pubblico dopo la sottoscrizione del contratto, avvenuta il 5 febbraio 2004,
mentre per garantire un’effettiva tutela giurisdizionale ai candidati e agli offerenti sarebbe stato necessario informare
questi ultimi della decisione di aggiudicazione della NRA con un certo anticipo rispetto alla stipula del contratto (v., in
tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Austria, punto 21, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38).
34
Di conseguenza la NRA non ha rispettato, per l’appalto di cui trattasi, gli obblighi di informazione ad essa incombenti in
forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 e dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665.
35
L’[OSCURATO:PERSONA], rinviando al riguardo alla lettera della NRA del 14 ottobre 2003, rileva che nel procedimento controverso la SIAC
non ha comunque subito alcun danno. Secondo tale Stato membro, dopo tale data, la SIAC non ha potuto ignorare che la NRA fosse
impegnata nelle trattative per la conclusione di un contratto con il CRG.
36
Tale tesi non può essere accolta.
37
Da un lato, con la sua lettera del 14 ottobre 2003, la NRA non ha notificato la decisione definitiva di aggiudicazione dell’appalto
controverso, ma ha semplicemente indicato che sceglieva il CRG come offerente prescelto. La NRA ha anche precisato che essa
si riservava il diritto, qualora la trattativa con il CRG non fosse andata a buon fine, di avviare una trattativa con l’EuroLink,
che sarebbe subentrato al CRG. In tale fase l’Eurolink non era definitivamente escluso da ogni possibilità di aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi e poteva legittimamente ritenere non ancora terminato il relativo procedimento.
38
Dall’altro lato, e in ogni caso, per accertare l’inadempimento di uno Stato membro non è necessario constatare l’esistenza
di un danno da esso derivante (sentenze 18 dicembre 1997, causa C‑263/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7453, punto 30,
nonché 10 aprile 2003, cause riunite C‑20/01 e C‑28/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3609, punto 42).
39
Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la normativa nazionale di cui trattasi è conforme agli obblighi di informazione imposti dalla
normativa comunitaria. In tali circostanze, un caso isolato di difetto di notifica di una decisione riguardante l’aggiudicazione
di un appalto pubblico non giustificherebbe la conclusione che lo Stato membro non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti
in base al diritto comunitario.
40
Neppure questo argomento può essere accolto.
41
Senza dover prendere posizione sull’affermazione secondo cui la normativa nazionale in parola recepisce in maniera adeguata
gli obblighi imposti in materia dal diritto comunitario, è sufficiente ricordare che, per costante giurisprudenza, nell’ambito
del procedimento per inadempimento è possibile esaminare non solo la conformità delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative di uno Stato membro con il diritto comunitario, ma anche determinare una violazione della normativa comunitaria
commessa da un’autorità di uno Stato membro in un caso specifico (v., con riferimento all’aggiudicazione degli appalti pubblici,
sentenze 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30, e 15 ottobre 2009, causa C‑275/08, [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA], punto 27).
42
La prima censura è pertanto fondata.
Sulla seconda censura
43
La seconda censura della [OSCURATO:PERSONA] si suddivide in due parti. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la normativa nazionale
di cui trattasi comporta incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto. Dall’altro, essa sostiene
che tale normativa fa sorgere dubbi circa la determinazione dei termini per proporre un ricorso.
Sulla prima parte della seconda censura
– Argomenti delle parti
44
[OSCURATO:PERSONA] afferma che per gli offerenti è difficile capire quale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice debbano
impugnare e in quale data cominci a decorrere il termine di ricorso per impugnare tale decisione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che tale incertezza è causata dalla formulazione dell’art. 84 A, n. 4, delle RSC, nonché dalla sua dubbia interpretazione.
45
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’espressione «una decisione di aggiudicazione o l’aggiudicazione di un appalto pubblico» utilizzata
nell’art. 84 A, n. 4, delle RSC si riferisce alle decisioni che possono formare oggetto di ricorso e che tale disposizione
non menziona le decisioni provvisorie precedentemente adottate dall’amministrazione aggiudicatrice. Nella sua sentenza 16
luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato che la detta disposizione si applica non soltanto alla decisione di aggiudicazione
o all’aggiudicazione di un appalto pubblico, ma anche alle decisioni adottate dalle amministrazione aggiudicatrici nell’ambito
dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti.
46
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa nazionale di cui trattasi non risulta conforme al principio fondamentale della certezza
del diritto e all’esigenza di effettività sottesa alla direttiva 89/665, che costituisce un’applicazione di tale principio,
poiché gli offerenti sono lasciati nel dubbio, circa la loro situazione, al momento in cui intendono proporre un ricorso avverso
una decisione di aggiudicazione di un appalto adottata da un’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito di un procedimento
in due fasi, nel quale la decisione di aggiudicazione definitiva ha luogo dopo la selezione di un offerente.
47
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che si dovrebbe chiaramente precisare agli offerenti che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC si applica non
solo alle decisioni di aggiudicazione di appalti, ma anche alle decisioni provvisorie adottate da un’amministrazione aggiudicatrice
nel corso del procedimento di appalto, quali, in particolare, quelle riguardanti la selezione dell’offerente prescelto.
48
L’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che l’art. 1 della direttiva 89/665 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’efficacia dei ricorsi avverso
tutte le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei procedimenti di aggiudicazione di appalti
pubblici, e non soltanto avverso le decisioni di aggiudicazione di tali appalti. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], i giudici nazionali interpretano
e applicano l’art. 84 A, n. 4, delle RSC in conformità a tali prescrizioni. In particolare, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] 16
luglio 2004 avrebbe chiaramente dichiarato che tale disposizione permette di proporre un ricorso contro qualsiasi decisione
delle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di un procedimento di aggiudicazione di appalti, il che è pienamente in linea
con l’art. 1 della direttiva 89/665.
49
Quanto alla data a partire dalla quale decorre il termine per impugnare una decisione provvisoria dell’amministrazione aggiudicatrice,
l’[OSCURATO:PERSONA] rileva che la direttiva 89/665 esige che le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici possono formare
oggetto di ricorsi esaminati in tempi rapidi. Un ricorso potrebbe essere esaminato rapidamente soltanto qualora le due parti
della controversia abbiano l’obbligo di agire con celerità nell’ambito di tale procedimento. Questo obiettivo non potrebbe
essere raggiunto qualora le parti, nonostante siano in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per
avviare un siffatto procedimento, siano autorizzate ad attendere la notifica formale della decisione di aggiudicazione prima
di proporre un ricorso.
50
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se un offerente potesse semplicemente attendere la notifica di una decisione formale di non aggiudicargli
l’appalto in parola, nonostante egli sia a conoscenza della circostanza che tale appalto non gli è stato aggiudicato, come
la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato nella causa che ha condotto alla sua sentenza 16 luglio 2004, si avrebbe come conseguenza un grave
prolungamento dei termini per esaminare tutte le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici.
– Giudizio della Corte
51
La Corte ha già dichiarato che la direttiva 89/665 non osta ad una normativa nazionale la quale preveda che qualsiasi ricorso
avverso una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice vada proposto nel termine all’uopo previsto e che qualsiasi irregolarità
del procedimento di aggiudicazione, invocata a sostegno di tale ricorso, debba essere sollevata nel medesimo termine, a pena
di decadenza, di modo che, scaduto tale termine, non è più possibile impugnare tale decisione o eccepire la suddetta irregolarità,
a condizione che il termine in parola sia ragionevole (sentenza 11 ottobre 2007, causa C‑241/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8415,
punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
52
Tale giurisprudenza è fondata sulla considerazione secondo cui la completa realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva
89/665 sarebbe compromessa se ai candidati ed agli offerenti fosse consentito far valere in qualsiasi momento del procedimento
di aggiudicazione infrazioni alle norme sull’aggiudicazione degli appalti, obbligando quindi l’amministrazione aggiudicatrice
a ricominciare l’intero procedimento al fine di correggere tali infrazioni (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51).
53
Per contro, i termini di decadenza nazionali, ivi comprese le modalità della loro applicazione, non devono di per sé essere
tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti eventualmente riconosciuti all’interessato
dall’ordinamento comunitario (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52).
54
L’art. 84 A, n. 4, delle RSC prevede che «[I]l ricorso avverso una decisione di aggiudicazione o l’aggiudicazione di un appalto
pubblico» dev’essere proposto entro un termine determinato.
55
Tuttavia, com’è successo nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] 16 luglio 2004, i giudici
irlandesi possono interpretare tale disposizione nel senso che essa si applica non solo alla decisione definitiva di aggiudicare
un appalto pubblico, ma altresì alle decisioni intermedie adottate da un’amministrazione aggiudicatrice nel corso dello svolgimento
del procedimento di aggiudicazione di tale appalto. Orbene, se la decisione definitiva di aggiudicazione di un appalto interviene
dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione intermedia interessata, non si può escludere che un candidato
o un offerente interessato si trovi nell’impossibilità, per intervenuta decadenza, di proporre un ricorso relativo all’aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi.
56
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’applicazione di un termine di decadenza non può tuttavia far sì che l’esercizio
del diritto a presentare ricorso contro una decisione di aggiudicazione sia privato della propria efficacia pratica (v., in
tal senso, sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale-Bau e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11617, punto 72; 27 febbraio 2003,
causa C‑327/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1877, punti 51 e 57, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52).
57
Come l’avvocato generale rileva al paragrafo 51 delle proprie conclusioni, solo laddove dalla normativa nazionale risulti
in maniera inequivoca che anche gli atti preparatori o le decisioni intermedie adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell’ambito di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico fanno decorrere un termine di decadenza, i candidati
e gli offerenti possono adottare in tempo utile i provvedimenti necessari a far accertare eventuali violazioni del diritto
degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665.
58
Non è pertanto conforme a quanto prescritto dall’art. 1, n. 1, della detta direttiva il fatto che l’ambito d’applicazione
del termine di cui all’art. 84 A, n. 4, delle RSC sia esteso ai ricorsi avverso decisioni intermedie adottate dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, senza che ciò risulti chiaramente dal
testo della disposizione.
59
L’[OSCURATO:PERSONA] obietta, avverso tale conclusione, che l’applicazione di un siffatto termine alle dette decisioni intermedie risponde
agli obiettivi della direttiva 89/665, in particolare all’imperativo della celerità.
60
È certamente vero che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che le decisioni delle
amministrazioni aggiudicatrici possano formare oggetto di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile. Per realizzare l’obiettivo
di celerità perseguito da tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre termini di ricorso al fine di obbligare gli operatori
a contestare entro termini brevi provvedimenti preparatori o decisioni intermedie adottati nell’ambito del procedimento di
aggiudicazione di un appalto (v., in tal senso, sentenze Universale-Bau e a., cit., punti 75‑79; 12 febbraio 2004, causa C‑230/02,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1829, punti 30 e 36‑39, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 50 e 51).
61
Tuttavia l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665 deve essere realizzato nel diritto nazionale nel rispetto
delle esigenze della certezza del diritto. A tal fine gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di adottare una disciplina dei termini
sufficientemente precisa, chiara e prevedibile per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e i loro obblighi (v.,
in tal senso, sentenze 30 maggio 1991, causa C‑361/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2567, punto 24, e 7 novembre 1996,
causa C‑221/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5669, punto 22).
62
Il detto obiettivo di celerità non permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fare astrazione dal principio di effettività, secondo il
quale le modalità di applicazione dei termini di decadenza nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti attribuiti agli interessati dal diritto comunitario, principio che soggiace all’obiettivo dell’efficacia
del ricorso, espresso all’art. 1, n. 1, di detta direttiva.
63
L’estensione del termine di decadenza previsto all’art. 84 A, n. 4, delle RSC alle decisioni intermedie adottate dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell’ambito di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico secondo modalità che finiscono per
privare gli interessati del loro diritto di ricorso non è conforme alle esigenze della certezza del diritto, né all’obiettivo
di efficacia del ricorso. Gli interessati devono essere informati con sufficiente chiarezza che la disciplina dei termini
si applica alle dette decisioni intermedie, per poter utilmente proporre ricorso nei termini stabiliti. La mancanza di una
siffatta informazione non può essere giustificata dall’obiettivo di celerità del procedimento.
64
L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i giudici irlandesi interpretano e applicano l’art. 84 A, n. 4, delle RSC conformemente alle prescrizioni
della direttiva 89/665. Questo argomento allude all’importante ruolo rivestito dalla giurisprudenza nei paesi di common law
quali l’[OSCURATO:PERSONA].
65
Al riguardo si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche se la trasposizione di una direttiva
non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge espressa e specifica,
e può trovare realizzazione in un contesto normativo generale, è tuttavia necessario che quest’ultimo sia sufficientemente
chiaro e preciso da consentire ai beneficiari di conoscere la pienezza dei loro diritti e farli valere, eventualmente, dinanzi
ai giudici nazionali (sentenza 29 ottobre 2009, causa C‑474/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
66
Orbene, l’art. 84 A, n. 4, delle RSC non risponde a tali esigenze, dal momento che permette ai giudici nazionali di applicare
per analogia il termine di decadenza da esso previsto per i ricorsi avverso le decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici
ai ricorsi contro le decisioni intermedie adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del procedimento di aggiudicazione
di tali appalti, riguardo alle quali il legislatore non ha espressamente previsto tale decadenza. La situazione giuridica
che ne risulta non è sufficientemente chiara e precisa per escludere il rischio che ai candidati e agli offerenti interessati
venga negato il loro diritto a ricorrrere contro decisioni in materia di appalti pubblici da un giudice nazionale, in base
ad una sua interpretazione di tale disposizione.
67
Ne consegue che la prima parte della seconda censura è fondata.
Sulla seconda parte della seconda censura
– Argomenti delle parti
68
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC prevede che i ricorsi debbano essere proposti «quanto prima possibile
e comunque entro tre mesi». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale formulazione lascia gli offerenti nel dubbio al momento in cui essi
intendono esercitare il diritto, ad essi conferito dal diritto comunitario, di proporre un ricorso contro una decisione dell’amministrazione
aggiudicatrice. Infatti gli offerenti acquisirebbero conoscenza dell’interpretazione che sarà data ai termini «quanto prima
possibile» soltanto dopo che avranno proposto ricorso e che il giudice competente avrà esercitato il suo potere valutativo
nell’interpretazione di tale disposizione. Una situazione del genere sarebbe contraria al principio di certezza del diritto.
69
La detta disposizione darebbe inoltre luogo ad un’ulteriore incertezza circa la distinzione dei casi in cui sarà applicato
il termine di tre mesi da quelli in cui sarà applicato il termine più breve, in quanto era possibile presentare un ricorso
prima.
70
Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il testo dell’art. 84 A, n. 4, delle RSC non sia chiaro e generi incertezza del
diritto. [OSCURATO:PERSONA] considera che, tenuto conto dell’obbligo di conformarsi al principio della certezza del diritto, il
termine applicabile deve essere un termine fisso che possa essere interpretato in maniera chiara e prevedibile da tutti gli
offerenti.
71
L’[OSCURATO:PERSONA] ribatte che, a tutt’oggi, nessun giudice irlandese ha respinto per tardività un ricorso avverso una decisione di
un’amministrazione aggiudicatrice, adottata nell’ambito di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, che sia
stato proposto nel termine di tre mesi, ma non quanto prima possibile. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], qualsiasi interpretazione in tal
senso non può essere accolta in quanto il termine «comunque» indica che ogni ricorso proposto entro i tre mesi è proposto
nel rispetto dei termini. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente dichiarato che, qualora necessario, il termine di tre
mesi sarebbe prorogato.
72
L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC conferisce ai giudici irlandesi il potere di prorogare i termini di
ricorso. Il conferimento di tale potere al giudice da parte della normativa nazionale costituirebbe una legittima possibilità
lasciata agli [OSCURATO:PERSONA] membri per disciplinare i termini di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] membri non sarebbero tenuti a stabilire termini
immutabili.
– Giudizio della Corte
73
Poiché la direttiva 89/665 persegue l’obiettivo di celerità, è legittimo che lo Stato membro, nell’ambito dell’attuazione
di tale direttiva, imponga agli interessati un obbligo di diligenza per proporre ricorsi in materia.
74
Tuttavia la formulazione dell’art. 84 A, n. 4, delle RSC, secondo la quale ogni ricorso in materia «dev’essere proposto quanto
prima possibile e comunque entro tre mesi», comporta una situazione di incertezza. Non si può escludere che una siffatta disposizione
conferisca ai giudici nazionali la possibilità di respingere un ricorso per decadenza prima ancora che sia scaduto il termine
di tre mesi, qualora essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto «quanto prima possibile» ai sensi di tale disposizione.
75
La durata di un termine di decadenza non è prevedibile per gli interessati se la sua fissazione è lasciata alla libera discrezionalità
del giudice competente. In questo modo, una disposizione nazionale che preveda un termine del genere non assicura un’effettiva
trasposizione della direttiva 89/665.
76
Avverso tale conclusione l’[OSCURATO:PERSONA] afferma che nessun ricorso in materia di appalti pubblici è stato respinto da un giudice
irlandese per il motivo di non essere stato proposto «quanto prima possibile».
77
Al riguardo è sufficiente ricordare che, per determinare se la trasposizione di una direttiva sia insufficiente, non è sempre
necessario comprovare gli effetti concreti della normativa nazionale di trasposizione. Diversa è la situazione se nel testo
stesso di tale normativa è insita l’insufficienza della trasposizione (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa
C‑392/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5901, punto 60).
78
L’[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art. 84 A, n. 4, delle RSC conferisce ai giudici irlandesi il potere di prorogare i termini di ricorso.
79
Infatti tale disposizione prevede l’applicazione del termine prescritto «salvo che il giudice ritenga giustificata una proroga
di detto termine».
80
Si deve riconoscere che una simile disposizione sarebbe, di per sé, e indipendentemente dal suo contesto, lecita nell’ambito
dell’attuazione della direttiva 89/665. In un settore quale quello degli appalti pubblici, nel quale le procedure possono
essere complesse e gli elementi di fatto molto vari, la facoltà accordata dal legislatore nazionale ai giudici nazionali di
prorogare i termini di ricorso per motivi di equità può essere dettata da ragioni di buona amministrazione della giustizia.
81
Tuttavia, la facoltà per il giudice di prorogare i termini di ricorso, prevista all’art. 84 A, n. 4, delle RSC, non è tale
da colmare le lacune che tale disposizione presenta rispetto alla chiarezza e alla precisione richieste dalla direttiva 89/665
con riferimento alla disciplina dei termini di ricorso. Anche tenendo conto di questa facoltà di proroga, il candidato o l’offerente
interessato, dato il riferimento all’obbligo di presentare ogni ricorso quanto prima possibile, non può prevedere con certezza
il termine che gli sarà impartito per proporre ricorso.
82
Di conseguenza, la seconda parte della seconda censura dev’essere considerata fondata.
83
Tenuto conto di quanto precede, si deve dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA],
– per il fatto che la NRA non ha informato l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell’appalto relativo alla
progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk,
e
– mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, delle RSC, dal momento che queste ultime comportano incertezza
circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale
ricorso,
è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva
89/665, nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva 93/37 e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi ad essa incombenti
in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665.
Sulle spese
84
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, che è risultata soccombente, deve essere
condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’[OSCURATO:PERSONA],
–
per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha informato l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell’appalto
relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada tangenziale ovest della città
di Dundalk, e
–
mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori
(Rules of the [OSCURATO:PERSONA]), nella sua versione risultante dallo [OSCURATO:PERSONA] n. 374/1998, dal momento che queste
ultime comportano incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione
dei termini per proporre tale ricorso,
è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,
quale modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio
14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi
ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, quale modificata dalla direttiva 92/50.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.