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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 41862/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 11 Aprile 2023 La Corte di Appello di Caltanisetta ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen., la richiesta avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mauro per la revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole di alcuni reati edilizi per interventi eseguiti nella propria abitazione su superfici poste sul lastrico e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 10.000 di ammenda con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio che il giudice di appello aveva successivamente subordinato alla intervenuta demolizione delle opere abusive.

2. Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero le condizioni per procedersi al giudizio di revisione e ha dichiarato la inammissibilità della richiesta escludendo in sostanza la riconducibilità della domanda ad una delle ipotesi di cui all'art.630 lett.c) cod.proc.pen.

Evidenzia come dalla sequenza procedimentale degli atti trasmessi dal Comune di Palermo, a seguito di richiesta di accesso, fosse possibile desumere che, in relazione all'immobile all'interno del quale erano stati eseguiti gli interventi riconosciuti abusivi con sentenza di condanna, era intervenuto un provvedimento di concessione in sanatoria (n.250 del 25 Settembre 2013) il quale, peraltro, era già stato allegato nel giudizio di merito, ed era già stato valutato tanto dal giudice di appello che aveva escluso la idoneità della sanatoria a incidere sulla materialità delle condotte illecite ascritte, quanto dal giudice di legittimità il quale, nel rigettare il ricorso dell'imputato, aveva precisato che l'oggetto della sanatoria non comprendeva tutte le modifiche strutturali eseguite dal ricorrente; le stesse infatti non si esaurivano nella chiusura e nella copertura di uno spazio aperto, ma comprendevano un aumento della superficie abitabile dell'appartamento dell'imputato.

3. Il giudice adito per la revisione ha evidenziato pertanto che gli elementi documentali indicati dal ricorrente non possedevano il carattere della novità, trattandosi di allegazioni già esaminate nel giudizio di merito, e che la istanza di revisione costituiva una riedizione della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione già formulata in sede esecutiva, sul presupposto di una evidenza che invece era stata esaminata in due gradi di giudizio con esclusione di ogni valenza estintiva del reato.

4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mauro con il quale vengono prospettati due profili di doglianza.

Con il primo motivo, di ordine processuale, il ricorrente si duole che la istanza di revisione sia stata dichiarata inammissibile con provvedimento assunto de plano dalla Corte di Appello assumendo che, sulla base della evoluzione giurisprudenziale sul punto, un provvedimento di inammissibilità de plano avrebbe potuto essere giustificato solo da una valutazione sommaria, da cui fosse emerso ictu °culi quanto previsto dalla disposizione di cui all'art.634 cod.proc.pen. e cioè che la richiesta sia del tutto estranea al novero dei casi in cui è ammesso il rimedio straordinario, laddove il giudice distrettuale aveva mostrato di esaminare la istanza sotto il profilo della sua idoneità a sovvertire l'esito del giudizio di condanna e pertanto in termini di fondatezza e capacità di incidere sul giudicato che si era formato. 4.1 Con una seconda articolazione assume violazione di legge in relazione agli art.630 comma 1 lett.c), 631 e 634 cod.proc.pen. nonché per contraddittorietà della motivazione sul punto.

Assume che il giudice di appello ha del tutto omesso di considerare la portata innovativa del riscontro amministrativo dato dall'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo che aveva emesso il titolo concessorio in sanatoria.

Da tale riscontro emergerebbe la coincidenza tra gli interventi oggetto di imputazione e quelli di cui al titolo concessorio di talchè, al di là delle valutazioni operate in sede di merito, il riscontro amministrativo avrebbe consentito di correggere l'errore in cui erano incorsi i giudici di merito in quanto comprendeva la valutazione comparativa operata dall'autorità amministrativa che non aveva formato oggetto di esame da parte dei giudici di merito.

In particolare era mancato, seppure nella fase rescindente, un adeguato accertamento sulla congruenza e sulla plausibilità della prova nuova, sebbene nell'ambito di una delibazione sommaria e preliminare, pure richieste dal tenore della giurisprudenza richiamata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso si presenta inammissibile in quanto la corte di appello ha correttamente evidenziato, mediante un mero riscontro tra il contenuto delle sentenze di merito rispetto alle ragioni poste a fondamento della richiesta di revisione, che non solo difetta la forza innovativa degli elementi documentali introdotti nel presente giudizio, ma che la documentazione proveniente dall'ufficio tecnico del Comune di Palermo, di cui si assume la rilevanza di nuova prova, si risolve nel provvedimento di concessione in sanatoria n.530/2013 che i giudici di merito non solo hanno acquisito, ma che hanno ritenuto altresì del tutto inidoneo ad incidere sulla antigiuridicità della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che le modifiche strutturali apportate dall'imputato alla consistenza dell'immobile, come contestate in imputazione, non si limitavano agli interventi per cui era stato riconosciuto, postumo, il titolo abilitativo (chiusura con pareti provvisorie ed amovibili con apposizione di una tettoia).

2. L'istituto della revisione non si configura come impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo.

Invero in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez.5, n.12763 del 9/01/2020, Eleuteri, Rv.279063). 2.1 A nulla rileva poi la circostanza che nella nota di accompagnamento all'evasione della richiesta atti l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo abbia riconosciuto che in relazione ai fatti giudicati con sentenza oggetto di revisione, allegata alla richiesta, sia stato emesso il titolo abilitativo in sanatoria, atteso che una siffatta considerazione appare del tutto priva di qualsiasi valenza di nuova allegazione, a fronte del confronto già operato dai giudici del merito, e di quello di legittimità, tra il titolo abilitativo e la consistenza degli interventi abusivi ritenuti abusivi, con riconoscimento della sostanziale diversità tra le opere complessivamente eseguite dal [OSCURATO:PERSONA], da cui era scaturita la notizia di reato e formulato il successivo giudizio di responsabilità a suo carico, rispetto a quelle che hanno formato oggetto di concessione in sanatoria (sez.

U, n.37470 del 22/05/2018, PMT/Innpagliazzo). 2.2 II giudice della revisione ha poi stigmatizzato che la richiesta di revisione altro non era che la reiterazione di una questione già riconosciuta inammissibile dal giudice della esecuzione adito ai fini della sospensione dell'ordine di demolizione, trattandosi di pretesa diretta al conseguimento di una rinnovazione del giudizio di merito sulla scorta dei medesimi elementi di fatto e delle medesime emergenze processuali ivi acquisite, tra cui appunto, la concessione amministrativa in sanatoria n.530/2013.

3. Manifestamente infondata è poi la censura, di rilievo processuale, volta a fare rilevare la illegittimità di una pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen. con provvedimento assunto de plano e quindi in assenza di un contraddittorio tra le parti.

Prevede infatti l'art.634 cod.proc.pen. che la procedura ufficiosa possa essere adottata, tra l'altro, quando la richiesta sia stata proposta "fuori dalle ipotesi previste dagli art.629 e 630 cod.proc.pen.".

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente ed immediato accertamento (sez.5, n.16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv.283396-01; sez.3, n.34945 del 9/07/2015, S., Rv.264740; sez.3, n.37474 del 7/05/2014, B., Rv.260182; sez.2, n.5609 del 27/01/2009, Scopece, Rv.243286-01).

Nella specie il giudice distrettuale è pervenuto alla pronuncia di inammissibilità sulla base di un mero raffronto tra il contenuto della sentenza oggetto della richiesta di revisione e l'elemento documentale introdotto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], riconoscendone, ancor prima della inidoneità a infrangere il giudicato sull'affermazione di responsabilità del ricorrente, l'assenza del carattere di prova nuova, nella declinazione offerta dall'art.630 comma 1 lett.c) cod.proc.pen., trattandosi di elemento già valutato nel corso del giudizio (concessione in sanatoria) in tutte le implicazioni offerte dall'ufficio tecnico con la lettera di accompagnamento (in ragione della non coincidenza tra gli interventi edilizi oggetto di sanatoria e gli abusi edilizi oggetto di accertamento giudiziale).

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esenzione di responsabilità per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 11 Aprile 2023 La Corte di Appello di Caltanisetta ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen., la richiesta avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mauro per la revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole di alcuni reati edilizi per interventi eseguiti nella propria abitazione su superfici poste sul lastrico e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 10.000 di ammenda con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio che il giudice di appello aveva successivamente subordinato alla intervenuta demolizione delle opere abusive. 2. Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero le condizioni per procedersi al giudizio di revisione e ha dichiarato la inammissibilità della richiesta escludendo in sostanza la riconducibilità della domanda ad una delle ipotesi di cui all'art.630 lett.c) cod.proc.pen. Evidenzia come dalla sequenza procedimentale degli atti trasmessi dal Comune di Palermo, a seguito di richiesta di accesso, fosse possibile desumere che, in relazione all'immobile all'interno del quale erano stati eseguiti gli interventi riconosciuti abusivi con sentenza di condanna, era intervenuto un provvedimento di concessione in sanatoria (n.250 del 25 Settembre 2013) il quale, peraltro, era già stato allegato nel giudizio di merito, ed era già stato valutato tanto dal giudice di appello che aveva escluso la idoneità della sanatoria a incidere sulla materialità delle condotte illecite ascritte, quanto dal giudice di legittimità il quale, nel rigettare il ricorso dell'imputato, aveva precisato che l'oggetto della sanatoria non comprendeva tutte le modifiche strutturali eseguite dal ricorrente; le stesse infatti non si esaurivano nella chiusura e nella copertura di uno spazio aperto, ma comprendevano un aumento della superficie abitabile dell'appartamento dell'imputato. 3. Il giudice adito per la revisione ha evidenziato pertanto che gli elementi documentali indicati dal ricorrente non possedevano il carattere della novità, trattandosi di allegazioni già esaminate nel giudizio di merito, e che la istanza di revisione costituiva una riedizione della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione già formulata in sede esecutiva, sul presupposto di una evidenza che invece era stata esaminata in due gradi di giudizio con esclusione di ogni valenza estintiva del reato. 4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mauro con il quale vengono prospettati due profili di doglianza. Con il primo motivo, di ordine processuale, il ricorrente si duole che la istanza di revisione sia stata dichiarata inammissibile con provvedimento assunto de plano dalla Corte di Appello assumendo che, sulla base della evoluzione giurisprudenziale sul punto, un provvedimento di inammissibilità de plano avrebbe potuto essere giustificato solo da una valutazione sommaria, da cui fosse emerso ictu °culi quanto previsto dalla disposizione di cui all'art.634 cod.proc.pen. e cioè che la richiesta sia del tutto estranea al novero dei casi in cui è ammesso il rimedio straordinario, laddove il giudice distrettuale aveva mostrato di esaminare la istanza sotto il profilo della sua idoneità a sovvertire l'esito del giudizio di condanna e pertanto in termini di fondatezza e capacità di incidere sul giudicato che si era formato. 4.1 Con una seconda articolazione assume violazione di legge in relazione agli art.630 comma 1 lett.c), 631 e 634 cod.proc.pen. nonché per contraddittorietà della motivazione sul punto. Assume che il giudice di appello ha del tutto omesso di considerare la portata innovativa del riscontro amministrativo dato dall'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo che aveva emesso il titolo concessorio in sanatoria. Da tale riscontro emergerebbe la coincidenza tra gli interventi oggetto di imputazione e quelli di cui al titolo concessorio di talchè, al di là delle valutazioni operate in sede di merito, il riscontro amministrativo avrebbe consentito di correggere l'errore in cui erano incorsi i giudici di merito in quanto comprendeva la valutazione comparativa operata dall'autorità amministrativa che non aveva formato oggetto di esame da parte dei giudici di merito. In particolare era mancato, seppure nella fase rescindente, un adeguato accertamento sulla congruenza e sulla plausibilità della prova nuova, sebbene nell'ambito di una delibazione sommaria e preliminare, pure richieste dal tenore della giurisprudenza richiamata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto la corte di appello ha correttamente evidenziato, mediante un mero riscontro tra il contenuto delle sentenze di merito rispetto alle ragioni poste a fondamento della richiesta di revisione, che non solo difetta la forza innovativa degli elementi documentali introdotti nel presente giudizio, ma che la documentazione proveniente dall'ufficio tecnico del Comune di Palermo, di cui si assume la rilevanza di nuova prova, si risolve nel provvedimento di concessione in sanatoria n.530/2013 che i giudici di merito non solo hanno acquisito, ma che hanno ritenuto altresì del tutto inidoneo ad incidere sulla antigiuridicità della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che le modifiche strutturali apportate dall'imputato alla consistenza dell'immobile, come contestate in imputazione, non si limitavano agli interventi per cui era stato riconosciuto, postumo, il titolo abilitativo (chiusura con pareti provvisorie ed amovibili con apposizione di una tettoia). 2. L'istituto della revisione non si configura come impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo. Invero in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez.5, n.12763 del 9/01/2020, Eleuteri, Rv.279063). 2.1 A nulla rileva poi la circostanza che nella nota di accompagnamento all'evasione della richiesta atti l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo abbia riconosciuto che in relazione ai fatti giudicati con sentenza oggetto di revisione, allegata alla richiesta, sia stato emesso il titolo abilitativo in sanatoria, atteso che una siffatta considerazione appare del tutto priva di qualsiasi valenza di nuova allegazione, a fronte del confronto già operato dai giudici del merito, e di quello di legittimità, tra il titolo abilitativo e la consistenza degli interventi abusivi ritenuti abusivi, con riconoscimento della sostanziale diversità tra le opere complessivamente eseguite dal [OSCURATO:PERSONA], da cui era scaturita la notizia di reato e formulato il successivo giudizio di responsabilità a suo carico, rispetto a quelle che hanno formato oggetto di concessione in sanatoria (sez. U, n.37470 del 22/05/2018, PMT/Innpagliazzo). 2.2 II giudice della revisione ha poi stigmatizzato che la richiesta di revisione altro non era che la reiterazione di una questione già riconosciuta inammissibile dal giudice della esecuzione adito ai fini della sospensione dell'ordine di demolizione, trattandosi di pretesa diretta al conseguimento di una rinnovazione del giudizio di merito sulla scorta dei medesimi elementi di fatto e delle medesime emergenze processuali ivi acquisite, tra cui appunto, la concessione amministrativa in sanatoria n.530/2013. 3. Manifestamente infondata è poi la censura, di rilievo processuale, volta a fare rilevare la illegittimità di una pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione ai sensi dell'art.634 cod.proc.pen. con provvedimento assunto de plano e quindi in assenza di un contraddittorio tra le parti. Prevede infatti l'art.634 cod.proc.pen. che la procedura ufficiosa possa essere adottata, tra l'altro, quando la richiesta sia stata proposta "fuori dalle ipotesi previste dagli art.629 e 630 cod.proc.pen.". A tal proposito la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente ed immediato accertamento (sez.5, n.16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv.283396-01; sez.3, n.34945 del 9/07/2015, S., Rv.264740; sez.3, n.37474 del 7/05/2014, B., Rv.260182; sez.2, n.5609 del 27/01/2009, Scopece, Rv.243286-01). Nella specie il giudice distrettuale è pervenuto alla pronuncia di inammissibilità sulla base di un mero raffronto tra il contenuto della sentenza oggetto della richiesta di revisione e l'elemento documentale introdotto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], riconoscendone, ancor prima della inidoneità a infrangere il giudicato sull'affermazione di responsabilità del ricorrente, l'assenza del carattere di prova nuova, nella declinazione offerta dall'art.630 comma 1 lett.c) cod.proc.pen., trattandosi di elemento già valutato nel corso del giudizio (concessione in sanatoria) in tutte le implicazioni offerte dall'ufficio tecnico con la lettera di accompagnamento (in ragione della non coincidenza tra gli interventi edilizi oggetto di sanatoria e gli abusi edilizi oggetto di accertamento giudiziale). 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esenzione di responsabilità per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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