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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 11338/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FCL72) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38326/23 TITO + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - che deduce l'intervenuta prescrizione dei reati - è in palese contrasto con il dato normativo, a mente del quale il termine massimo di prescrizione dei suddetti reati è pari a sette anni e sei mesi; essendo i fatti occorsi in data 20/10/2016, il termine massimo di prescrizione scade in data 20/04/2024.

E comunque, rispetto a sentenza emessa in primo grado il 01/02/2017, non si è verificato il termine di prescrizione interfasico, essendo intervenuto il decreto di citazione in appello, che anche a prescindere dalla notifica ha efficacia interruttiva, il 13/10/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi rinviata.

Ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati - non si confronta con l'articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, pp. 5 e 6 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FCL72) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38326/23 TITO + 1 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - che deduce l'intervenuta prescrizione dei reati - è in palese contrasto con il dato normativo, a mente del quale il termine massimo di prescrizione dei suddetti reati è pari a sette anni e sei mesi; essendo i fatti occorsi in data 20/10/2016, il termine massimo di prescrizione scade in data 20/04/2024. E comunque, rispetto a sentenza emessa in primo grado il 01/02/2017, non si è verificato il termine di prescrizione interfasico, essendo intervenuto il decreto di citazione in appello, che anche a prescindere dalla notifica ha efficacia interruttiva, il 13/10/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi rinviata. Ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati - non si confronta con l'articolato ragionamento della sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e diritto alla base della ritenuta responsabilità dei ricorrenti (cfr., in particolare, pp. 5 e 6 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così