CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11410/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del locale Tribunale che lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione ed C 250 di multa per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che i primi due motivi di ricorso, che lamentano il vizio di motivazione relativamente alla identificazione dell'imputato, con conseguente affermazione di responsabilità in ragione di un unico indizio privo di riscontri, sono inammissibili. Sul punto, la censura difensiva, meramente reiterativa di quella proposta con l'atto di gravame, omette il confronto con la pronuncia del giudice di appello, che ha dato conto delle ragioni per le quali - condividendo la valutazione già operata dal primo giudice - ha ritenuto di identificare - attraverso la visione del DVD sul quale errano stati riversati i fotogrammi del filmato di una videocamera di sorveglianza - nella persona del ricorrente il soggetto emergente dalle registrazioni, con apprezzamento insindacabile nella presente Sede, in quanto congruamente motivato, senza incorrere in palesi illogicità. Il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Il giudice a quo ha, dunque, dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Considerato che il terzo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla presunzione di non colpevolezza, è inammissibile, siccome reiterativo e generico oltre che formulato in termini meramente astratti, contestando una motivazione apparente che, tuttavia, non trova riscontro nella sentenza impugnata. Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo il giudice di seconde cure rimarcato l'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini della concessione del beneficio. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29