CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 24394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva della parte civile CiardUlo Giovanni depositata in data 13/04/2026 e, pertanto tardiva; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorrente si limita a contestare dogmaticamente (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla completezza del compendio probatorio a carico del ricorrente e, in particolare, sulle attendibili dichiarazioni della vittima, confermate dal rimborso alla stessa di parte dell'ingiusto profitto ad opera dell'imputato il quale risultava intestatario della carta prepagata su cui esso era stato trasferito); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la richiesta di liquidazione delle spese a favore della parte civile va rigettata in quanto tardivamente avanzata. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MMa Lucia.. mperiali DEPOSI