CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 1980
Cassazione n. 00146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1/2/1980; avverso l'ordinanza del 2/4/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad una associazione di tipo 'ndranghetista operante nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e di intestazione fittizia aggravato ai sensi dell'ad. 416-bis.1 c.p. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi del reato di intestazione fittizia dell'impresa individuale operante nel settore edile formalmente nella titolarità del cognato [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente anzitutto come il Tribunale abbia distorto il significato dell'attività, tutt'altro che occulta, svolta dall'indagato in seno all'impresa nella sua qualità di mero dipendente della medesima, enfatizzando apoditticamente il contenuto di alcune intercettazioni con clienti e fornitori dell'impresa, dalle quali non emergerebbe alcun elemento in grado di rivelare l'intenzione di aggirare la normativa in materia di misure di prevenzione ed il cui significato indiziante sarebbe tutt'altro che inequivoco, come invece preteso dal giudice del riesame. In secondo luogo viene evidenziato come sarebbe distonico rispetto alla configurabilità del reato contestato il fatto che il compendio aziendale non fosse in origine riconducibile al Condello, che dunque non potrebbe averne attribuito fittiziamente la titolarità al cognato. Non di meno alcuna evidenza sarebbe stata acquisita in merito alla confluenza dei proventi dell'impresa nel patrimonio dell'indagato. Quanto all'elemento soggettivo il provvedimento impugnato non avrebbe dimostrato, ma solo asserito, l'intento elusivo della normativa in materia di misure di prevenzione che caratterizza il dolo del reato, tanto più che alcuna indagine è stata svolta al fine di accertare eventuali ingiustificabili squilibri della situazione patrimoniale del Condello in grado di renderlo suscettibile di provvedimenti ablatori. Inoltre non sarebbe stato dimostrato il contributo concorsuale prestato dal ricorrente alla consumazione del reato. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa. In tal senso il ricorso osserva come in maniera del tutto apodittica i giudici del riesame avrebbero ritenuto che l'operazione di intestazione fittizia sarebbe stata altresì finalizzata ad agevolare l'attività della cosca "Condello". 2.2 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati con il terzo motivo in riferimento alla configurabilità del reato di partecipazione ad associazione 'ndranghetista. In proposito il ricorrente lamenta che le dichiarazioni dei collaboratori (Chindemi, [OSCURATO:PERSONA], Liuzzo, Daniele e [OSCURATO:PERSONA]) valorizzate dal giudice del merito sarebbero in realtà tutte de relato, posto che alcuno di loro ha affermato di conoscere direttamente l'indagato, nonché manifestamente inidonee a riscontrarsi reciprocamente vedendo su fatti diversi tra loro e in definitiva ridotte all'attribuzione al Condello di un generico ruolo di referente del sodalizio mafioso disancorata dall'indicazione di condotte iscrivibili nel programma criminale della cosca o comunque espressive della sua effettiva e consapevole intraneità alla medesima. Infine erroneamente il Tribunale avrebbe evocato la categoria della "appartenenza" mafiosa, invero caratterizzante il giudizio di pericolosità qualificata proprio delle misure di prevenzione e che comunque richiede la dimostrazione della realizzazione di condotte funzionali agli scopi associativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Nell'esame dei motivi ricorsi deve darsi la precedenza al terzo, che è peraltro infondato e in larga parte inammissibile. Le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori effettuata dai giudici del riesame si rivelano infatti generiche e tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio indiziario che gli è invece preclusa. Il provvedimento impugnato si è rigorosamente attenuto ai principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, sulle condizioni che consentono di ritenere la chiamata in correità o in reità de relato riscontrata attraverso altra o altre chiamate di analogo tenore, sottoponendo tutte le fonti utilizzate e i rispettivi racconti al necessario vaglio di credibilità soggettiva di attendibilità intrinseca, nonché verificando l'indipendenza e l'autonomia genetica delle singole chiamate. Quanto alla convergenza rilevante ai fini della composizione di un quadro indiziario connotato dalla necessaria gravità in riferimento alla condotta partecipativa, il Tribunale ha in maniera logica e coerente alle risultanze esposte ritenuto che questa si sia delineata sul ruolo attivo svolto dall'indagato come referente del sodalizio. Ed in tal senso i giudici del riesame hanno soprattutto sottolineato l'assoluta aderenza del narrato del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione del Condello alla riunione organizzata da "[OSCURATO:PERSONA]" per appianare le divergenze insorte sulla spartizione dei profitti delle attività estorsive condotte nella città di [OSCURATO:PERSONA]. E' invece irrilevante — come contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso ricorrente - che le altre dichiarazioni non ineriscano ai medesimi fatti giudicati espressivi della partecipazione associativa, posto che tutti i collaboratori hanno concordato sull'unico "fatto" effettivamente rilevante, ossia la militanza in posizione di rilievo dell'indagato nel sodalizio mafioso. Manifestamente infondate e non meno generici risultano infine i conclusivi rilievi del ricorrente in merito all'asserita evocazione della categoria della "appartenenza" mafiosa, posto che inequivocabilmente l'ordinanza ha sempre e solo inteso addebitare all'indagato una condotta effettivamente partecipativa. 3. E' invece parzialmente fondato il primo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo. Anzitutto va ribadito che il rigetto dei motivi relativi al reato associativo non fa venir meno l'interesse dell'indagato all'esame di quelli relativi alla sussistenza dei gravi indizi del reato di intestazione fittizia, poiché il venir nneno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati (Sez. 3, Sentenza n. 16516 del 11/03/2021, Kasa, Rv. 281607). Va poi ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto, oltre, ovviamente, alla finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024; Sez. 2, Sentenza n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 6, Sentenza n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419). Alla luce del richiamato principio deve allora rilevarsi come i giudici del merito non abbiano chiarito in che termini il ruolo ricoperto dal Condello nell'impresa intestata al cognato sia in grado logicamente di comprovare il trasferimento alla medesima di beni dell'indagato e non solo della sua attività lavorativa. In altri termini, al fine di ritenere configurabile il reato contestato, è necessario dimostrare, seppure nei limiti delle regole probatorie proprie dell'incidente cautelare, che l'impresa è stata costituita, in tutto o in parte, con risorse riconducibili all'indagato oppure che alla stessa, se preesistente, sono state trasferite risorse economiche del medesimo o, ancora, che l'azienda è stata retrocessa all'indagato, entrando effettivamente a far parte del suo patrimonio, pur rimanendo fittiziamente intestata al precedente titolare. E deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato non ha fornito la dimostrazione di alcuna delle elencate eventualità, limitandosi ad evidenziare il ruolo dirigenziale ricoperto nell'ambito dell'impresa dal Condello, sintomatico al più del potere che egli è in grado di esercitare sulla gestione dell'impresa del cognato, circostanza, come illustrato, insufficiente ad integrare il fatto tipico di cui all'art. 512- 4bis c.p. Invero nella motivazione del provvedimento sembra ipotizzarsi che il Condello abbia continuato a svolgere in maniera autonoma la propria originaria attività imprenditoriale sotto lo schermo dell'azienda del cognato. A parte che tale ricostruzione dei fatti si discosta da quella formulata dall'incolpazione provvisoria, dove viene invece ipotizzato l'avvenuto trasferimento all'impresa individuale del Germanò dell'azienda del Condello, compresi i beni strumentali della medesima - fatto del quale, come detto, l'ordinanza non fornisce però evidenza alcuna - deve rilevarsi come anche in questo caso - ed a maggior ragione - non sarebbe integrato lo schema tipico descritto dalla norma succitata. 4. Limitatamente alla contestazione del reato di intestazione fittizia l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto, spettando al giudice del rinvio esaminare le residue doglianze del ricorrente ritenute assorbite, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla imputazione provvisoria di cui al capo S), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.