CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24813/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DIRITTOLetti i ricorsi presentati congiuntamente;lette le memorie presentate dalla parte civile;rilevato che con i ricorsi si contesta l’errata affermazione di responsabilità inrelazione ai reati contestati;considerato che tale contestazione si fonda sulla mera rilettura inprospettiva difensiva delle emergenze processuali, così proponendo unarivalutazione che non è consentita in questa sede, a fronte di una motivazioneadeguata, logica e non contraddittoria (si vedano pagine 4-8) con la quale igiudici della corte di appello hanno confermato l’affermazione dellaresponsabilità, dando risposta alle medesime doglianze in punto di fatto oggireiterate con il ricorso e che già il giudice di appello aveva qualificato comegeneriche, a fronte delle puntuali valutazioni del giudice di primo grado;ritenuto che con i ricorsi viene denunciata la violazione dell’art. 192, comma3, cod. proc. pen., sulla base di una rilettura delle emergenze dibattimentali, cosìdovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie edegli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensidell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità,inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limitiindicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo delprovvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motividi gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020- Rv. 278196 – 02);rimarcato che vanno annoverate tra le deduzioni di merito anche leosservazioni relative alla credibilità della persona offesa -genericamente evocatecon il terzo motivo d’impugnazione- atteso che il vaglio critico delle dichiarazionida essa rese è precluso alla Corte di cassazione, essendosi già spiegato che lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in talsenso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; inquesto senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);considerato che «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione nonrichiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste afondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi aifini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioniaddotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenutenella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanzadi motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.» (Sez. 1,n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 – 01). In ragione di ciò, la censura di nonaver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce unacensura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valereuna differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di unadiversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con lacondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;considerato che dall’esito del giudizio discende anche la condanna dellericorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dallacostituita parte civile nel grado di giudizio. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, le imputate alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivieuro 2.500,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.