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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 39534/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del iiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 9 aprile 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva reiterata e infraquinquennale e applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 33.334,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione ai fini di cessione di circa 80 grammi di cocaina.

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria del fatto addebitato, disattendendo le doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui al comma 5 della norma incriminatrice, all'esclusione della contestata recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il difensore di fiducia dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., dal momento che la recidiva reiterata può applicarsi solo se la recidiva è già stata applicata in un precedente giudizio, non rilevando in tal senso le sole condanne precedenti a carico del ricorrente, come affermato dalla Corte territoriale.

Dal certificato del casellario giudiziale emerge che, in occasione delle precedenti condanne, Rosu non è mai stato dichiarato recidivo, donde l'inapplicabilità dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è inammissibile sia perché non dedotto con l'atto di appello, sia perché manifestamente infondato.

Con l'atto di appello la difesa aveva lamentato l'applicazione della recidiva reiterata sul rilievo che il Tribunale non aveva tenuto conto della risalenza dei precedenti, non specifici, al 2014, con ciò evidenziandosi l'occasionalità della condotta.

La Corte ha viceversa rappresentato la legittimità del riconoscimento della recidiva reiterata, sottolineando che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, l'imputato ha commesso un furto aggravato nel 2014, un tentato furto in concorso nello stesso anno e infine un furto aggravato in concorso nel 2015, così attestando che il reato per il quale si procede, è la riprova di una evidente crescita criminale del ricorrente e del suo inserimento nel circuito del traffico di droga.

Con il ricorso il difensore ha, però, diversificato il contenuto della censura proposta in appello, e ha contestato la legittimità del riconoscimento della recidiva reiterata sul rilievo che il ricorrente non era mai stato in precedenza dichiarato recidivo e pertanto quando aveva commesso il reato in parola non sussistevano i presupposti per riconoscere nei suoi confronti lo status di recidivo.

La doglianza deve ritenersi inammissibile perché non è stata proposta con i motivi di appello.

Il collegio ritiene, peraltro, di aderire al consolidato e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (da ultimo Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229; in precedenza, fra le tante: Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809).

In tal senso le Sezioni unite hanno precisato che, ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247838).

Nella citata pronuncia è chiarito che la testuale disposizione dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., che fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici status, come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge (il principio è stato ribadito anche da Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319).

2. Nel caso in esame la recidiva reiterata è stata correttamente riconosciuta poiché dall'esame del certificato penale emerge che nel momento in cui Rosu ha commesso il reato oggetto del presente procedimento (18 luglio 2019), aveva già riportato due sentenze definitive di condanna per reati contro il patrimonio, a nulla rilevando la circostanza che in relazione ai detti precedenti penali non fosse mai stata contestata e ritenuta la recidiva semplice.3.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del iiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 9 aprile 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva reiterata e infraquinquennale e applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 33.334,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione ai fini di cessione di circa 80 grammi di cocaina. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza probatoria del fatto addebitato, disattendendo le doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui al comma 5 della norma incriminatrice, all'esclusione della contestata recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il difensore di fiducia dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., dal momento che la recidiva reiterata può applicarsi solo se la recidiva è già stata applicata in un precedente giudizio, non rilevando in tal senso le sole condanne precedenti a carico del ricorrente, come affermato dalla Corte territoriale. Dal certificato del casellario giudiziale emerge che, in occasione delle precedenti condanne, Rosu non è mai stato dichiarato recidivo, donde l'inapplicabilità dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibile sia perché non dedotto con l'atto di appello, sia perché manifestamente infondato. Con l'atto di appello la difesa aveva lamentato l'applicazione della recidiva reiterata sul rilievo che il Tribunale non aveva tenuto conto della risalenza dei precedenti, non specifici, al 2014, con ciò evidenziandosi l'occasionalità della condotta. La Corte ha viceversa rappresentato la legittimità del riconoscimento della recidiva reiterata, sottolineando che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, l'imputato ha commesso un furto aggravato nel 2014, un tentato furto in concorso nello stesso anno e infine un furto aggravato in concorso nel 2015, così attestando che il reato per il quale si procede, è la riprova di una evidente crescita criminale del ricorrente e del suo inserimento nel circuito del traffico di droga. Con il ricorso il difensore ha, però, diversificato il contenuto della censura proposta in appello, e ha contestato la legittimità del riconoscimento della recidiva reiterata sul rilievo che il ricorrente non era mai stato in precedenza dichiarato recidivo e pertanto quando aveva commesso il reato in parola non sussistevano i presupposti per riconoscere nei suoi confronti lo status di recidivo. La doglianza deve ritenersi inammissibile perché non è stata proposta con i motivi di appello. Il collegio ritiene, peraltro, di aderire al consolidato e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (da ultimo Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229; in precedenza, fra le tante: Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). In tal senso le Sezioni unite hanno precisato che, ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247838). Nella citata pronuncia è chiarito che la testuale disposizione dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., che fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici status, come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge (il principio è stato ribadito anche da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). 2. Nel caso in esame la recidiva reiterata è stata correttamente riconosciuta poiché dall'esame del certificato penale emerge che nel momento in cui Rosu ha commesso il reato oggetto del presente procedimento (18 luglio 2019), aveva già riportato due sentenze definitive di condanna per reati contro il patrimonio, a nulla rilevando la circostanza che in relazione ai detti precedenti penali non fosse mai stata contestata e ritenuta la recidiva semplice.3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere estenso
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