CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18587/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio Grez e Associati, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 523/67/2016, depositata il 25 gennaio 2016, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 523/67/2016, depositata il 25 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla Tarsu dovuta dallo stesso contribuente per gli anni dal 2006 al 2011; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: -la documentazione (una planimetria) tardivamente prodotta nel giudizio di primo grado doveva ritenersi utilizzabile in quanto (così) comunque acquisita al fascicolo di ufficio; -la pretesa impositiva trovava fondamento - quanto alla superficie tassabile, oggetto di contestazione - negli estratti catastali né poteva ritenersi concludente -a riscontro della reclamata minor superficie (di mq. 646,80 ) rispetto a quella oggetto di accertamento (pari a mq. 878,00) - la CTU prodotta, ed assunta in distinto giudizio, « dato che non è stato depositato anche l'esito del giudizio»; - andava disattesa (anche) l’eccezione di decadenza svolta con riferimento agli anni di imposta 2006 e 2007 in quanto «l'art.1,comma 161 della legge finanziarian. 296/2006 ne ha prorogato i termini sino a cinque anni prorogabili di un altro annoin caso di omissione», così che doveva ritenersi tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento eseguita nel 2012; 2. -[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassaz ione della sentenza sulla base di sei motivi; -[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso mentre il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva.Considerato che: 1. – in via pregiudiziale di rito, la Corte deve rilevare che l'intervenuto fallimento della controricorrente alcun effetto produce in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto della Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., c.p.c. (v., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 10 dicembre 2007, n. 25749; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; Cass., 18 aprile 2002, n. 5626) e, tra questi, per la stessa dichiarazione di fallimento della parte (v., con riferimento alla riformulazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 3, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 23 dicembre 2019, n. 34286; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153); 2. –il primo motivo di ricorso espone la denuncia di violazione di legge con riferimento all’art. 2967 cod. civ., ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32; -assume, in sintesi, il ricorrente che controparte ([OSCURATO:SOCIETA]) si era tardivamente costituita nel primo grado di giudizio e che la documentazione (così) prodotta («planimetrie poste a fondamento della pretesa») non poteva ritenersi utilizzabile; detta documentazione andava, dunque, espunta dal fascicolo né, con ciò, avrebbe potuto ritenersi utilizzabile nel giudizio di appello; 2.1 – col secondo motivo il ricorrente ripropone la denuncia di violazione di legge con riferimento all’art. 2967 cod. civ., ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32e 15, comma 1, deducendo che il giudice del gravame -a fronte della inutilizzabilità, in prime cure, della documentazione tardivamente prodotta - avrebbe dovuto accogliere l’appello «dichiarando la soccombenza in primo grado dei resistenti», così annullando la statuizione di prime cure (anche) in ordine alle spese ovvero compensandole; 2.2– i due motivi - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi -sono manifestamente destituiti di fondamento; 2.3– in diverse occasioni - anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568) - la Corte, secondo un orientamento interpretativo cui va data continuità, ha rimarcato che: -alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907); - le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776); -l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537);-i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661); 2.4– va, da ultimo, rimarcato che il giudice del gravame ha, in effetti, compensato tra le parti le spese del giudizio di appello e che la disciplina delle spese andava, per l’appunto, modulata in funzione dell’esito complessivo del giudizio; 3. –col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 2967 cod. civ., all’art. 111 Cost., all’art. 115 cod. proc. civ., ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, e deduce che: - nel giudizio di appello era stata prodotta una CTU assu nta in distinto giudizio che - recando rideterminazione della superficie imponibile -non aveva formato oggetto di contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] (pur costituita); -illegittimamente il giudice del gravame aveva fatto riferimento al difetto di riscontro dell’esito del giudizio nel quale detta CTU era stata prodotta, così sottraendosi all’obbligo di valutarla, e per di più rilevando che non era stata offerta prova contraria alle emergenze catastali; -in un siffatto contesto processuale - connotato d a «una innegabile situazione di incertezza» quanto ai dati probatori riversati in giudizio in ordine alla superficie imponibile - il giudice del gravame avrebbe dovuto procedere alle conseguenti valutazioni probatorie semmai disponendo una propria consulenza tecnica di ufficio; 3.1 – col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del regolamento comunale e delle relative disposizioni (artt. 5, 8, 10, 12 e 13) deducendo che la superficie imponibile era stata determinata nella sua intera estensione - all a stregua delle planimetrie prodotte in giudizio da controparte -senza considerare che: -non andavano computate le superfici «ove non si abbia presenza umana» (art. 5, cit.); -alcuni locali risultavano espressamente esclusi «come ad esempio la soffitta» ovvero con riferimento « ai locali tecnici di cui all’art. 5, comma 2, lett. a),ai soffitti etc. di cui alla successiva lettera b), alla piscina riservata di cui alla successiva lettera d) –solo per fare alcuni esempi.»; - in definitiva, dovendosi escludere dalla superficie tassabile « la soffitta non accessibile, l’autorimessa, la piscina, il vuoto su loggia, il vuoto su soggiorno, la loggia, il vano scala, i locali tecnici»; 4. – i due motivi - che vanno congiuntamente trattati in quanto sottendono una comune quaestio iurisdi fondo - sono inammissibili; 4.1 – nell’evocare il principio di non contestazione , la censura difetta di autosufficienza (v. Cass., 10 dicembre 2019, n. 32192; Cass., 10 agosto 2017, n. 19985; Cass., 9 agosto 2016, n.16655) in quanto non indica il come (condotta processuale), ed il dove (sede processuale), della non contestazione, con particolare riferimento ai contenuti delle difese che (nel più ampio contesto delle deduzioni, e delle argomentazioni, svolte) si sarebbero risolte nel denunciato difetto di specifica contestazione; - va, del resto, rimarcato che, secondo l’orientamento espresso dalla Corte, il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass., 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2196);-e, per di più, si è escluso che il dato processuale - che involge il contenuto delle difese svolte in giudizio dall’Ente impositore (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23) - possa costituire f ondamento di un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto forma oggetto di contestazione nell'atto impositivo, ove l'amministrazione ha già esposto i fatti costitutivi della sua pretesa, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio (Cass., 23 luglio 2019, n. 19806); 4.2 – come , poi, reso evidente dallo stesso contenuto della richiamata consulenza tecnica di ufficio - e dallo stesso tenore del quarto motivo di ricorso - con le cens ure in trattazione non viene in rilievo la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo -da intendere quale fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) - quanto piuttosto una violazione di legge, e di regolamento, (in tesi) rilevante ai fini della determinazione della superficie tassabile; -orbene, rileva la Corte, è la stessa parte ricorrente a dedurre che le questioni (così) rilevanti ai fini della tassazione venivanointrodotte in giudizio dietro produzione, nel corso del giudizio di appello, di una consulenza tecnica di ufficio (assunta in distinto giudizio); e della proposizione di dette questioni - che involgevano (anche) la disciplina regolamentare - la stessa parte non dà alcun conto, non rinvenendosene traccia nella (pur trascritta) pronuncia di prime cure né nella esposizione dei fatti di causa; - l’inammissibilità dei due motivi consegue, dunque, dalla loro novità, venendo in considerazione questioni della cui deduzione, con i motivi di ricorso, la stessa parte non dà alcun conto e la cui introduzione in giudizio sarebbe conseguita -piuttosto che con i motivi di impugnazione dell’atto impositivo - dietro produzione della ridetta CTU; - come, poi, la Corte ha ripetutamente statuito, la consulenza tecnica d'ufficio- che non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze - non può essere utilizzata al fine di supplire all a defi cienza delle allegazioni di parte ( Cass., 12 aprile 2019, n. 10373; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130); 5. – il quinto motivo reca la denuncia di violazione di legge con riferimento all’art. 23 Cost., al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, ed al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; -si assume, in sintesi, che, relativamente agli anni 2010 e 2011, il prelievo tributario della Tarsu non aveva fondamento normativo in quanto il suo regime transitorio (di proroga) doveva ritenersi cessato al 1° gennaio 2010; 5.1 –il motivo è manifestamente destituito di fondamento; 5.2 – la ricognizione normativa della fattispecie evidenzia, sul punto, innanzitutto che il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 istituiva (art. 49) la tariffa integrata ambientale (cd. TIA 1) che, nel disegno del legislatore, avrebbe dovuto sostituire la TARSU; -per quel che qui interessa, il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cit., disponeva la soppressione della TARSU (istituita dal d.lgs. n. 507 del 993, artt. 58 e ss.) «a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5» (art. 49, comma 1); e prevedeva, al citato comma 5, che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare «un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.»; - l ’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il cui art. 11 ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: «Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.»; - l a soppressione della TARSU, quindi, non ha com portato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma – secondo il cennato regime transitorio – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; d.lgs. n. 507 del 1993, cit., art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il dpr 27 aprile 1999, n. 158 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni);- d etto regime transitorio, peraltro, non verrà a compimento in quanto col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gazz. Uff. il 14 aprile 2006) il legislatore interveniva nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istituita col d. lgs. n. 22 del 1997; -ha previsto, in particolare, il d.lgs. n. 152 del 2006, che: -«La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.» (art. 238, comma1); -«Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (art. 238, comma11); -è abrogato «il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto» [art. 264, comma1, lett. i)]; -orbene, il d.lgs. n. 152 del 2006 (istitutivo della cd. TIA 2) è stato adottato in un momento in cui, come sopra rilevato, non si era ancora perfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal dpr n. 158 del 1999 (adottato in esecuzione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi1 e 5): il che equivale a dire che a detto momento non poteva ritenersi (già) prodotto l’effetto abrogativo che l’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 22 del 1997, cit., aveva previsto con riferimento alla disciplina (anche regolamentare) della TARSU; - l addove, allora, il legislatore del 2006 (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, c. 11) ha previsto la salvaguardia delle «discipline regolamentari vigenti» (sino all’emanazione di un regolamento previsto dall’art. 238, c. 6) e, con quelle, dei «provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» («sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto») ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari (e normative) a quel momento vigenti –stante il mancato perfezionamento del regime transitorio di cui sopra si è detto – e, dall’altro, ha esso stesso prorogato il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (e dal d.P.R. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.) onde evitare ogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. n. 152 del 2006 [art. 264, comma1, lett. i)]; - v a, in particolare, rimarcato ch e il d.P.R. n. 158 del 1999, costituiva (anche nella disciplina transitoria introdotta col suo art. 11 cit.) provvedimento attuativo del d.lgs. n. 22 del 1997 e che la conservazione di efficacia delle «discipline regolamentari vigenti» non poteva che comprendere (anche) i regolamenti comunali sulla TARSU (la cui disciplina legislativa non era stata ancora abrogata in ragione del sopra ricordato regime transitorio); - la complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi, mantenuta in vigore sino all’adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art. 14, comma 46 ; v. peraltro, altresì, il d.l. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4-quater, conv. in l. n. 124 del 2013); -e ciò è tanto vero che:-l’art. 5, comma 2 - quater , del d.l. 30 dicembre 2008 n. 208, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 13 (e qual modificato dapprima dall'articolo 23, comma 21, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, di poi dall'articolo 8, comma 3, del d.l.30 dicembre 2009, n. 194 convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 25) -nel disporre che «Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.» – espressamente riconosceva che l’effetto abrogativo conseguente all’emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006 a quella data (30 giugno 2010) non si era ancora (senz’altro) prodotto [art. 238, commi1 e 11, e art. 264, comma1, lett. i), d. lgs. n. 152, cit.]; -l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 disponeva che «Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.» (v., ex plurimis, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25523; Cass., 6 agosto 2019, n. 20972; Cass., 27 febbraio 2013, n. 4893); 6. – col sesto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171, ed al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 71, deducendo, in sintesi, che relativamente all’anno 2006 il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta decadenza (quinquennale) dalla pretesa impositiva e atteso che, per i rapporti di imposta pendenti, il quinquennio era venuto a maturazione il 31 dicembre 2011; 6.1 –nemmeno questo motivo di ricorso può trovare accoglimento;6.2 –come reso esplicito dalla pronuncia del giudice del gravame - che è stata resa in relazione alla difesa svolta dal concessionario del servizio di accertamento, ed alla cui stregua il dies a quo del termine di decadenza andava fissato al 20 gennaio 2007 (termine per la presentazione della denuncia di possesso, ai sensi del d.lgs. n. 507/1993, art. 70, comma 1) -la decadenza, nella fattispecie, sarebbe stata impedita dalla notifica dell’avviso di accertamento eseguita nel 2012, notifica da considerarsi tempestiva in considerazione (proprio) di detta omessa denuncia; -la disposizione di cui all’art. 70, comma 1, cit. - secondo la quale la «denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune» deve essere presentata «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» -è stata, in effetti, interpretata dalla Corte nel senso che, in relazione al termine di decadenza previsto dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, la disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denunciaimpone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo(v. Cass., 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., 21 giugno 2016, n. 12795); -nella fattispecie, poi, alcuna censura viene svolta dal ricorrente in ordine all’accertamento in fatto condotto dal giudice del gravame ed implicato, come detto, dalla individuazione (al 20 gennaio 2007) del dies a quo del termine di decadenza quinquennale posto dall’art. 1, comma 161, cit.;7. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono, tra le parti costituite, la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R.n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito d