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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02806/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA'-eCrarOMV-VISO alTe partir) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32795/22 Rilevato che con sentenza in data 24 gennaio 2022 il GIP del Tribunale di Alessandria ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione sull'entità della pena; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto che pertanto non sia richiesta una motivazione sull'entità della pena concordata che è censurabile solo se illegale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA'-eCrarOMV-VISO alTe partir) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32795/22 Rilevato che con sentenza in data 24 gennaio 2022 il GIP del Tribunale di Alessandria ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione sull'entità della pena; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto che pertanto non sia richiesta una motivazione sull'entità della pena concordata che è censurabile solo se illegale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris