CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2023
Cassazione n. 30498/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello per la rideterminazione della pena, previa qualificazione del fatto come delitto tentato, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 5/5/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 23/12/2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro mille di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. Rileva, in particolare, come la condotta ascritta all'imputato debba più correttamente essere sussunta nella ipotesi del tentativo di riciclaggio, configurabile nel caso di specie, in quanto il Majid fu sorpreso con i beni di provenienza furtiva occultati nel furgone prima che si imbarcasse sul traghetto diretto a Tangeri, dunque, prima che le procedure di imbarco e di salita fossero concluse. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla errata applicazione dell'art. 648-bis, comnna quarto, cod. pen. Ritiene, in particolare, che nel caso oggetto di scrutinio sarebbe configurabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 648-bis cod. pen. per i casi in cui il delitto presupposto sia punito con pena inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione. 2.2 In data 26/3/2023 è pervenuta memoria difensiva con la quale il difensore insiste nei motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, occorre innanzitutto, evidenziare che la questione prospettata, relativa alla diversa qualificazione giuridica del fatto ascritto al ricorrente, postula una valutazione fattuale che non è stata devoluta al giudice di appello, che è stato invece investito specificamente della questione relativa alla sussumibilità della condotta criminosa nel paradigma del furto o della ricettazione. Del resto, lo stesso difensore nell'esplicazione dei motivi ammette trattarsi di nuove prospettazioni avanzate solo con il ricorso per cassazione. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurinnis, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, come si è accennato, per stessa ammissione del ricorrente, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa alla ritenuta configurabilità del tentativo di riciclaggio, né di quella relativa alla supposta configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen., per cui dette questioni non potevano essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso non è in discussione il potere del giudice di attribuire ai fatti la corretta qualificazione anche motu proprio, quanto piuttosto il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, i temi della configurabilità del delitto tentato e della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, cod. pen., essendo stati proposti soltanto con il ricorso in cassazione, hanno determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede delle nuove doglianze. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso