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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1985

Cassazione n. 06142/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1985 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2811gi [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché , a differenza di quel che vi si deduce, anche l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi in un bar non distante lede, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, gli interessi a salvaguarda dei quali è posta la norma incriminatrice ex art. 385 cod. pen.; ritenuto che, stante la sussistenza della recidiva, essa deve essere tenuta presente ai fini del calcolo della prescrizione, anche se equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pi:gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1985 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2811gi [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché , a differenza di quel che vi si deduce, anche l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi in un bar non distante lede, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, gli interessi a salvaguarda dei quali è posta la norma incriminatrice ex art. 385 cod. pen.; ritenuto che, stante la sussistenza della recidiva, essa deve essere tenuta presente ai fini del calcolo della prescrizione, anche se equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pi:gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I side
Sentenza Cassazione n. 06142/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris