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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 19464/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

Rilevato che la difesa deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla previsione di cui all'art. 222 cod. strada, ritenendo eccessivo e sproporzionato il periodo di sospensione della patente di guida inflitto, pari ad anni 3, e carente la motivazione a sostegno della decisione.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, la Corte di merito non si è limitata a ritenere congrua la sanzione irrogata dal primo giudice, ma ha posto in evidenza, nel corpo motivazionale, l'elevata velocità del mezzo guidato dall'imputato ed i connotati gravemente colposi della sua condotta di guida.

Considerato che si tratta di motivazione rispondente ai criteri ermeneutici stabiliti da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280393), non censurabile sul piano logico.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Rilevato che la difesa deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla previsione di cui all'art. 222 cod. strada, ritenendo eccessivo e sproporzionato il periodo di sospensione della patente di guida inflitto, pari ad anni 3, e carente la motivazione a sostegno della decisione. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, la Corte di merito non si è limitata a ritenere congrua la sanzione irrogata dal primo giudice, ma ha posto in evidenza, nel corpo motivazionale, l'elevata velocità del mezzo guidato dall'imputato ed i connotati gravemente colposi della sua condotta di guida. Considerato che si tratta di motivazione rispondente ai criteri ermeneutici stabiliti da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280393), non censurabile sul piano logico. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 19464/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris