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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:871
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991J0048 - IT Avis juridique important | 61991J0048 SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 NOVEMBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - ESERCIZIO 1988. - CAUSA C-48/91. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05611 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Agricoltura ° [OSCURATO:PERSONA] ° [OSCURATO:PERSONA] dei conti ° Importi che uno Stato membro deve versare al Fondo a titolo di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ° Poteri di controllo della [OSCURATO:PERSONA] sulla corretta applicazione della normativa agricola ° Raffronto tra i conti presentati e dati statistici ° Ammissibilità ° Sussistenza di un ragionevole dubbio ° Onere della prova a carico dello Stato membro ° Sostituzione di dati statistici ai conti presentati ° Inammissibilità [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, artt. 5 e 9] [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito del procedimento di liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA], che né i 'considerando' né le disposizioni del regolamento n. 729/70 dispongono debba variare a seconda che si tratti di spese imputabili oppure di versamenti che quest' ultimo deve riscuotere, la [OSCURATO:PERSONA] ritenga di non accettare i dati comunicati da uno Stato membro in quanto la normativa comunitaria relativa alle spese e alle entrate, ed in particolare quella attinente al prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, varata nei diversi settori della politica agricola comune, non è stata applicata correttamente dalle autorità nazionali, essa non è tenuta a dimostrare esaurientemente l' inesattezza dei dati trasmessile; è sufficiente che essa corrobori con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei dati comunicati dalle amministrazioni nazionali.

Questo temperamento dell' onere della prova, di cui gode la [OSCURATO:PERSONA], si spiega in quanto è lo Stato a disporre delle maggiori possibilità di raccogliere e verificare i dati necessari alla liquidazione dei conti, e spetta quindi allo Stato fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell' inesattezza dei calcoli della [OSCURATO:PERSONA].

Allorché la [OSCURATO:PERSONA] rilevi una divergenza tra i conti e i dati statistici, i quali, considerata la loro natura e la loro finalità, sono necessariamente approssimativi e riflettono con un grado di precisione soltanto limitato la realtà delle situazioni, presentati da uno Stato membro, essa non può discostarsi puramente e semplicemente da tali conti, procedendo alla liquidazione fondandosi sui dati statistici.

Tali dati valgono soltanto in quanto mezzi indiretti di verifica, ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 729/70, sulla scorta dei quali la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a sollevare dubbi ragionevoli, i quali obbligano lo Stato membro a provare di aver osservato la normativa comunitaria e di aver istituito un sistema di controllo affidabile, tale da dissipare i detti dubbi. [OSCURATO:PERSONA] causa C-48/91, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M.

Spoo, ricorrente, sostenuto da Repubblica francese, rappresentata dai signori P. Pouzoulet, vice direttore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e C. Chavance, addetto principale all' amministrazione centrale in questo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d' Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J.E.

Collins, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata di [OSCURATO:PERSONA] e d' Irlanda del Nord, 14, boulevard Roosevelt, intervenienti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ([OSCURATO:PERSONA]), sezione garanzia (GU L 350, pag. 82),

LA CORTE,

composta dai signori G.F.

Mancini, presidente della Seconda e della Sesta sezione, facente funzione di presidente, J.C.

Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G.

Kapteyn e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 2 marzo 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 aprile 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 1 febbraio 1991, il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in forza dell' art. 173, primo e terzo comma, del Trattato CEE, l' annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ([OSCURATO:PERSONA]), sezione garanzia (GU L 350, pag. 82). 2 Per realizzare un migliore equilibrio del mercato dei cereali e un controllo più efficace della loro crescita, il regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 139, pag. 29) ha istituito, con decorrenza dal 1 luglio 1986, un prelievo di corresponsabilità riscosso dagli organismi nazionali competenti e versato al [OSCURATO:PERSONA].

Il prelievo è dovuto su quantitativi di cereali prodotti nella Comunità che subiscono una prima trasformazione o che sono acquistati all' intervento, o sono esportati in forma di grani. 3 Si evince dal fascicolo di causa che, nell' accertare se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato applicato e integralmente versato dagli Stati membri per la campagna 1987-1988, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i quantitativi di cereali soggetti al prelievo di corresponsabilità non corrispondevano all' importo del prelievo effettivamente riscosso nei [OSCURATO:PERSONA].

E' incontestato che, per compiere tale accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] si è principalmente basata sui dati statistici di provenienza diversa.

Essa ha utilizzato le cifre comunicate dagli Stati membri ad Eurostat, i dati forniti da organismi privati e quelli direttamente ottenuti dai servizi nazionali dello Stato membro interessato. 4 Il governo olandese ha criticato il metodo statistico applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha fornito nuovi dati, che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto perché, a suo parere, inesatti.

Visto il disaccordo su questo punto, il servizio contabile del ministero olandese dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca è stato incaricato, con l' accordo della [OSCURATO:PERSONA], di esaminare mediante un' indagine sistematica se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato integralmente riscosso e versato all' organismo d' intervento. 5 L' esito dell' indagine avrebbe dimostrato che i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono anch' essi inesatti, quanto meno per essere fondati su dati statistici. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto corretto le risultanze di tali calcoli, talché la differenza tra il bilancio da essa proposto e quello presentato dal governo olandese si è ridotto a 708 540 HFL: importo sul quale verte il presente ricorso. 6 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] solleva due mezzi, relativi, da un lato, ad una violazione delle norme derivate del Trattato, segnatamente quelle del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13) e quelle del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1), nonché all' esistenza di un eccesso di potere, e, dall' altro, ad una violazione del principio di diligenza e di ogni altro principio generale di diritto riconosciuto dall' ordinamento comunitario. 7 Con ordinanza 19 giugno 1991, il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione di udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 9 Prima di esaminare i mezzi sollevati, è opportuno ricordare il contesto giuridico della controversia. 10 La procedura di liquidazione dei conti del [OSCURATO:PERSONA] è condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] basandosi sui dati contenuti nei conti annuali, e alla luce dei documenti necessari per accertarne la veridicità che gli Stati membri le trasmettono in applicazione dell' art. 5 del regolamento n. 729/70.

Ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] possa raccogliere altri elementi d' informazione, nonché svolgere i controlli che ritenga utili, comprese le verifiche in loco, a norma dell' art. 9, n. 1, del predetto regolamento. 11 La gestione del finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] compete principalmente alle amministrazioni nazionali, incaricate di vegliare al rigoroso rispetto delle norme comunitarie.

Tale sistema, fondato sulla fiducia, non richiede nessun controllo sistematico da parte della [OSCURATO:PERSONA]; controllo, che quest' ultima non potrebbe d' altronde materialmente svolgere (v. sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 169, punto 19 della motivazione).

Solo lo Stato membro è infatti in grado di conoscere e determinare con precisione i dati necessari per l' elaborazione dei conti [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] non è abbastanza vicina agli operatori economici per poterne ottenere le informazioni di cui essa ha bisogno. 12 [OSCURATO:PERSONA] opera dunque sulla scorta di dati che le sono comunicati dagli Stati membri; dati, che essa può verificare, nell' ambito di inchieste, allo scopo di poterne eventualmente confermare o smentire l' esattezza. 13 Scopo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese finanziate dal [OSCURATO:PERSONA], è accertare e dichiarare che le spese di cui trattasi sono state effettuate dai servizi nazionali conformemente al diritto comunitario (v. sentenza 7 febbraio 1979, cause riunite 15 e 16/76, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321, punto 9 della motivazione). 14 In tal modo, come la Corte ha potuto già rilevare, il [OSCURATO:PERSONA] finanzia solo le restituzioni concesse e gli interventi effettuati in conformità delle norme comunitarie, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati agricoli (v., in particolare, sentenze 7 febbraio 1979, causa 11/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 245, punto 8 della motivazione, e Francia/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 10 della motivazione; nonché sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1749, punto 11 della motivazione). 15 E' pure assodato che non possono fruire del finanziamento [OSCURATO:PERSONA] e devono in ogni caso restare carico dello Stato membro interessato le maggiori spese dovute a provvedimenti nazionali tali da compromettere la parità di trattamento degli operatori economici nell' ambito della Comunità e da alterare quindi le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa C-347/85, citata, punto 12 della motivazione). 16 Conviene infine ricordare che, nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest' ultimo dimostrare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 14 della motivazione). 17 [OSCURATO:PERSONA] è infatti obbligata non a dimostrare esaurientemente l' inesattezza dei dati trasmessi dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito delle cifre comunicate dalle amministrazioni nazionali.

Questo temperamento dell' onere della prova, di cui gode la [OSCURATO:PERSONA], è dovuta al fatto che, come è stato sottolineato al punto 11 della motivazione, è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA], ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell' inesattezza del calcolo della [OSCURATO:PERSONA]. 18 Da quanto precede risulta che, in caso di contestazione, incombe alla [OSCURATO:PERSONA] l' onere di provare l' esistenza di una violazione delle norme dell' organizzazione comune dei mercati agricoli, e che, una volta quest' onere assolto, spetta allo Stato membro dimostrare, se del caso, l' errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] circa le conseguenze finanziarie da trarne (v. sentenza 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-347, punto 19 della motivazione). 19 E' alla luce di questi principi che vanno esaminati i mezzi sollevati dai [OSCURATO:PERSONA]. 20 Secondo il governo olandese, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato gli artt. 5 e 9 del regolamento n. 729/70, per il fatto di avere verificato i conti [OSCURATO:PERSONA] basandosi unicamente di dati statistici non contemplati da tali disposizioni, senza considerare materiale e documenti trasmessi a tal fine dai servizi olandesi, conformemente all' art. 5 di detto regolamento, e senza disporre le verifiche e le inchieste di cui all' art. 9.

Esso ne conclude che, in tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fondate ragioni per correggere i dati trasmessi dai servizi olandesi adducendo che essi divergevano dai dati statistici. 21 [OSCURATO:PERSONA] cerca di giustificare il suo ricorso all' impiego di dati statistici con la necessità di verificare i conti agricoli di tutti gli Stati membri con criteri efficaci e uniformi.

Solo l' impiego di dati statistici permetterebbe infatti di raggiungere tale scopo.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], infatti, i metodi di valutazione impiegati per il controllo delle spese, per le quali è possibile individuare i beneficiari e pertanto verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione, non sono utilizzabili per il controllo delle riscossioni, in quanto la contabilizzazione di queste ultime permette d' individuare unicamente gli operatori che hanno pagato il prelievo, ma non anche quelli che l' hanno eluso.

Solo il metodo statistico su cui il ricorrente appunta le sue critiche è in grado di rispecchiare la reale situazione.

D' altro lato, prosegue la [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare che i dati statistici utilizzati riposano su basi obiettive che possono essere verificate, salvo quelle relative all' autoconsumo delle aziende produttrici e alle vendite tra produttori, che la convenuta ha d' altronde escluso dal calcolo dei quantitativi soggetti a prelievo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara infine di non poter ricorrere ad altri metodi di calcolo per la liquidazione dei conti, non disponendo delle possibilità finanziarie e materiali sufficienti per verificare tutte le operazioni che hanno avuto luogo negli Stati membri. 22 Tenuto conto di quanto sopra, è bene ricordare i seguenti elementi.

In primo luogo, il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, di cui all' art. 4, n. 4, del predetto regolamento n. 2727/75, come modificato dal regolamento n. 1579/86 "è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali".

Emerge, d' altronde, dal combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70 che gli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ricadono sotto l' impero di tale regolamento. 23 In secondo luogo, va osservato che né i considerando né le disposizioni del regolamento n. 729/70 prevedono procedure diverse di liquidazione dei conti, a seconda che si tratti di spese finanziabili da parte del [OSCURATO:PERSONA] o di versamenti che quest' ultimo deve riscuotere.

Al contrario, l' art. 5, n. 1, del regolamento lascia chiaramente intendere che tale regolamento copre tutte le operazioni finanziate dalla sezione "garanzia", compresi gli interventi destinati a regolarizzare i mercati, tra i quali il prelievo di corresponsabilità. 24 In terzo luogo, è innegabile che, data la loro natura e la loro finalità, i dati statistici danno indicazioni necessariamente approssimative e che rispecchiano quindi solo con un grado limitato di precisione situazioni reali.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il margine di errore dovuto all' impiego di tali dati sarebbe stato notevolmente ridotto nel presente caso dalle rettifiche da essa apportate a seguito del raffronto fra i dati di diversa provenienza che le sono stati trasmessi e quanto emerso nel corso delle discussioni da essa avute in proposito con le autorità nazionali.

Su questo punto, il governo olandese ha fatto giustamente osservare, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], che tutti i dati che quest' ultima ha utilizzato sono stati desunti da quelli forniti dall' amministrazione olandese.

Orbene, il raffronto fra dati che hanno tutti un' identica fonte non può offrire garanzie di obiettività.

Quanto ai contatti avuti con le autorità olandesi, va rilevato che, come ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] durante la discussione orale, essi hanno avuto ad oggetto solo le divergenze tra i dati della [OSCURATO:PERSONA] e i dati dell' amministrazione olandese, elaborati su base statistica.

In tal modo, tali contatti non avrebbero potuto condurre a correzioni significative del margine di errore dovuto all' impiego di dati approssimativi. 25 In quarto luogo, per quanto riguarda la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe delle possibilità finanziarie per impiegare altri metodi di verifica, non bisogna dimenticare che, adottando il regolamento n. 729/70, il Consiglio era consapevole dei limiti di una procedura come quella della liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA].

Disponendo che nell' ambito di siffatta procedura gli elementi fondamentali da prendere in considerazione avrebbero dovuto essere i conti annui presentati dagli Stati membri nonché la documentazione necessaria per la loro liquidazione, senza però escludere la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere ad altri metodi di controllo, come le verifiche in loco, il Consiglio ha voluto che detta istituzione disponesse di dati affidabili, in possesso solo di taluni organismi, come le amministrazioni nazionali, e potesse raffrontare, con ogni mezzo, le cifre trasmesse dagli Stati membri con altri dati, in modo da poterne confermare o contestare l' esattezza. 26 In quinto luogo, va sottolineato che l' impiego delle statistiche non rappresenta, se usato da solo, un criterio uniforme di verifica delle operazioni finanziate dal [OSCURATO:PERSONA], effettuate dagli Stati membri, dal momento che ogni Stato contabilizza tali operazioni in modo diverso.

Emerge infatti dal fascicolo di causa, che il metodo impiegato nei [OSCURATO:PERSONA] per contabilizzare le esportazioni differisce sensibilmente da quello impiegato in altri Stati membri.

Per questo motivo, le statistiche redatte dai servizi olandesi non possono essere raffrontate con quelle trasmesse dagli altri Stati membri o dalla [OSCURATO:PERSONA]. 27 Risulta chiaramente dal sistema istituito dal regolamento n. 729/70, in particolare dagli artt. 5 e 9, che il Consiglio ha appunto inteso stabilire, ai fini della liquidazione dei conti agricoli, una procedura uniforme per tutti gli Stati membri, basata su un criterio uniforme di valutazione, consistente nella presa in considerazione dei conti annui presentati da ciascuno Stato e della documentazione necessaria per verificarne l' esattezza.

Come precisa l' art. 9 del regolamento, non si richiede alla [OSCURATO:PERSONA] di intraprendere in modo automatico ed uniforme il controllo e la verifica dei dati trasmessi dagli Stati membri.

La Corte ha infatti precisato (v. sentenza 21 febbraio 1989, causa 214/86, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 367) che la [OSCURATO:PERSONA] non ha per compito di accertare la regolarità di ogni misura d' intervento sin dalla sua esecuzione, ma ha, in compenso, il diritto di esercitare in qualsiasi momento i poteri di controllo conferitile dall' art.9 del regolamento, specie quando riceve informazioni che la inducono a dubitare dell' efficacia dei controlli nazionali. 28 Va quindi concluso che il metodo statistico può essere utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo come uno dei mezzi indiretti di verifica menzionati dall' art. 9, n. 1, del regolamento n. 729/70.

Ad ogni buon conto, tale metodo, che peraltro non è sufficientemente affidabile per poter offrire una solida base per la liquidazione dei "conti delle spese agricole poste a carico del [OSCURATO:PERSONA], non può sostituire quello di cui all' art. 5 dello stesso regolamento, cioè l' esame dei conti annui corredati dai documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione". [OSCURATO:PERSONA] non può dunque correggere le cifre trasmesse dagli Stati membri unicamente per il fatto che tali cifre non coincidono con i dati statistici in suo possesso. 29 Con il secondo mezzo, strettamente connesso al primo, il ricorrente sostiene in definitiva che la decisione 90/644 è illegittima, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sostanzialmente basata, per la liquidazione dei conti, su dati statistici.

A sostegno di tale mezzo, il ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non può considerare i [OSCURATO:PERSONA] responsabili di una cattiva gestione degli interventi del [OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che le cifre fornite dalle autorità olandesi non coinciderebbero con i dati statistici di Eurostat, i quali, per loro stessa natura, sono approssimativi.

Dal momento che esiste nei [OSCURATO:PERSONA] un sistema amministrativo e di controllo per l' applicazione corretta del prelievo di corresponsabilità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, per rettificare i conti presentati dal governo olandese, fornire la prova dell' inesattezza delle cifre presentate dall' amministrazione olandese.

Poiché la decisione 90/644 non contiene alcun argomento al riguardo, se ne deve dedurre ° conclude il governo olandese ° che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di fare uso di tutte le possibilità previste dal regolamento n. 729/70 per la liquidazione dei conti presentati dai [OSCURATO:PERSONA], rinunciando in particolare ad effettuare verifiche in loco ed un raffronto dei libri e di altri documenti contabili, venendo meno al proprio dovere di diligenza. 30 Occorre precisare anzitutto che, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata, per corroborare le proprie conclusioni, a fare riferimento a casi individuali in cui avrebbe constatato la mancata riscossione del prelievo, senza di che non le sarebbe permesso provare l' esistenza di una violazione delle norme in vigore e procedere ad una rettifica.

Essa può infatti giustificare i suoi dubbi basandosi sull' esame dei conti annui e dei documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione, o sulle informazioni non nominative, raccolte nel corso di verifiche compiute presso lo Stato membro interessato. 31 Sarebbe infatti erroneo dedurre dalla sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2321) che l' insussistenza di casi individuali in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato un' infrazione alle norme comunitarie sia sufficiente, da sola, per concludere che il complesso di sorveglianza e di controllo istituito dallo Stato membro è conforme alle esigenze poste da tali norme. 32 Come sottolinea il punto 42 della motivazione della citata sentenza l' individuazione di singoli casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato un' infrazione alle norme comunitarie in materia agricola è invece solo un elemento supplementare per giustificare l' addebito dell' istituzione secondo cui in realtà mancava un complesso efficace di sorveglianza e di controllo organizzato dallo Stato membro. 33 Per gli stessi motivi, come può evincersi dal punto 44 della motivazione di tale sentenza, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisca prove di singoli casi di infrazione alle norme comunitarie agricole non implica affatto che il sistema di controllo esistente nello Stato membro sia tale da garantire l' osservanza di dette norme.

L' esistenza di casi del genere può però costituire un elemento supplementare atto a corroborare le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] all' efficacia del sistema di controllo dello Stato membro. 34 In secondo luogo, occorre esaminare se i dati che la [OSCURATO:PERSONA] ha desunto dalle statistiche Eurostat presentino i requisiti di obiettività e di precisione necessari per costituire una solida base per la liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA]. 35 Orbene, nell' illustrare, al punto 4.2.2.2.3 della sua relazione conclusiva, i motivi che giustificherebbero, a suo parere, l' applicazione del metodo statistico per la liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei cereali, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, affermato che "ogni statistica utilizzata ai fini della verifica rispecchia una situazione reale nello Stato membro ed è comunicata da tale Stato ai servizi statistici della Comunità".

In altre parole, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i dati statistici da essa impiegati per la verifica dei conti riposerebbero su cifre esatte, perché elaborate e comunicate dagli Stati membri, per cui le statistiche avrebbero un valore simile a quello dei conti annui trasmessi dagli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che lo stesso governo olandese ha ammesso che le cifre da esso inizialmente comunicate per la liquidazione dei conti relativi all' esercizio 1988 contenevano errori. 36 Non è controverso, nel presente caso, che le cifre prodotte dai [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dei conti e quelle trasmesse a Eurostat, anche se queste ultime contengono necessariamente un margine di errore, tipico di ogni statistica, divergano sensibilmente fra loro.

Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], non contraddetta dai [OSCURATO:PERSONA], i dati che il governo olandese invia ad Eurostat sono spediti a quest' ultimo oltre un anno dopo il compimento delle operazioni alle quali si riferiscono, e possono, per conseguenza, essere verificati e corretti prima del loro invio.

Si deve convenire con la [OSCURATO:PERSONA] che le divergenze esistenti fra le due categorie di dati erano tali da giustificare un dubbio serio e ragionevole in merito alla contabilità presentata dai [OSCURATO:PERSONA] in sede di verifica dei conti per la campagna di cui trattasi. 37 Ciò premesso, occorre accertare se i [OSCURATO:PERSONA] abbiano intrapreso iniziative per dimostrare l' erroneità delle conseguenze finanziarie che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto dalle divergenze esistenti fra le diverse cifre trasmesse dal governo olandese.

Come è stato poco sopra segnalato (punto 4), in seguito ai contatti che hanno avuto luogo tra funzionari olandesi e funzionari della [OSCURATO:PERSONA], il governo olandese aveva incaricato il servizio di contabilità del ministero dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca di condurre un' inchiesta sistematica per accertare se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato integralmente riscosso e versato all' organismo competente.

I risultati dell' inchiesta hanno confermato l' esattezza degli ultimi dati trasmessi dai [OSCURATO:PERSONA]. 38 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, in realtà, tale inchiesta non si proponeva di accertare se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato integralmente riscosso nei [OSCURATO:PERSONA], ma di verificare soltanto se il sistema olandese consentisse, e avesse consentito, di riscuotere correttamente il prelievo.

Inoltre, detta inchiesta si sarebbe limitata alla revisione dei libri e documenti contabili presso imprese ed enti pubblici e privati olandesi, mentre, come è notorio, le operazioni fraudolente non figurano nei libri o nella contabilità delle imprese. 39 Tenuto conto di tali obiezioni, è opportuno esaminare il sistema di controllo predisposto dai [OSCURATO:PERSONA] per garantire la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali.

Secondo quanto ha affermato il governo olandese nelle sue memorie scritte e durante il dibattimento orale, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], le autorità olandesi hanno istituito un sistema di controllo, gestito dalla "Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten", il quale prevede la registrazione di tutte le imprese assoggettabili al prelievo.

La "Hoofdprodukttschap voor Akkerbouwprodukten" e il servizio di ispezione del ministero dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca, durante l' anno considerato, hanno svolto controlli sul 90% dei libri contabili di tutte le imprese di trasformazione registrate. 40 La successiva inchiesta condotta dal detto ministero è consistita nel rivedere e nel controllare nuovamente i dati summenzionati e non si è limitata all' esame dei controlli effettuati al riguardo dall' amministrazione finanziaria della "Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten".

Tale inchiesta si è estesa alle dichiarazioni periodiche delle imprese registrate in merito ai quantitativi trasformati o non trasformati, nonché all' esame della regolarità del trattamento amministrativo di tali dichiarazioni e dei certificati relativi ai quantitativi esenti dal prelievo.

Infine, l' inchiesta è consistita nel verificare, nell' ambito di verifiche condotte in loco, se il prelievo di corresponsabilità fosse stato rispettato dalle imprese, e nel valutare la struttura e il funzionamento del sistema amministrativo e di controllo nazionale olandese. 41 Si deve pertanto concludere che l' inchiesta effettuata dal ministero dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca olandese, così come è descritta nel fascicolo di causa, tenuto conto delle circostanze materiali della controversia e del tempo intercorso tra gli avvenimenti e le operazioni sulle quali sono stati effettuati i controlli, è stata condotta in modo sufficientemente esauriente e sistematico da dissipare i dubbi espressi dalla [OSCURATO:PERSONA]. 42 La tesi secondo cui le operazioni fraudolente non compaiono nei documenti contabili dell' impresa non è priva di logica; ciò non toglie però che il controllo delle attività e delle operazioni già effettuate può aver luogo solo in base ai documenti esistenti, alla loro verifica e al loro raffronto.

Si ricordi peraltro che, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA], la validità delle statistiche da essa stessa presentate è dovuta al fatto che tali statistiche possono essere, quasi tutte, verificate grazie alla relativa documentazione.

Anche ammettendo, infine, che i servizi olandesi non abbiano potuto riscontrare talune operazioni fraudolente, resta il fatto che tali operazioni non sarebbero state più facilmente riscontrabili con l' ausilio di cifre statistiche provenienti dai dati elaborati da questi stessi servizi. 43 Ne consegue pertanto che i [OSCURATO:PERSONA] hanno provato che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto conseguenze ingiustificate dai dubbi suscitati dalle divergenze esistenti tra le diverse cifre presentate dal governo olandese. 44 La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 90/644 va quindi annullata nella parte in cui non pone a carico del [OSCURATO:PERSONA] l' importo di 708 540 HFL.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 45 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. 46 Conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese, che sono intervenuti a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sopportano le spese da essi sostenute. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ([OSCURATO:PERSONA]), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui non pone a carico del [OSCURATO:PERSONA] l' importo di 708 540 HFL. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese sopportano le spese da essi sostenute.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0048 - IT Avis juridique important | 61991J0048 SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 NOVEMBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - ESERCIZIO 1988. - CAUSA C-48/91. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05611 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Agricoltura ° [OSCURATO:PERSONA] ° [OSCURATO:PERSONA] dei conti ° Importi che uno Stato membro deve versare al Fondo a titolo di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ° Poteri di controllo della [OSCURATO:PERSONA] sulla corretta applicazione della normativa agricola ° Raffronto tra i conti presentati e dati statistici ° Ammissibilità ° Sussistenza di un ragionevole dubbio ° Onere della prova a carico dello Stato membro ° Sostituzione di dati statistici ai conti presentati ° Inammissibilità [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, artt. 5 e 9] [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito del procedimento di liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA], che né i 'considerando' né le disposizioni del regolamento n. 729/70 dispongono debba variare a seconda che si tratti di spese imputabili oppure di versamenti che quest' ultimo deve riscuotere, la [OSCURATO:PERSONA] ritenga di non accettare i dati comunicati da uno Stato membro in quanto la normativa comunitaria relativa alle spese e alle entrate, ed in particolare quella attinente al prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, varata nei diversi settori della politica agricola comune, non è stata applicata correttamente dalle autorità nazionali, essa non è tenuta a dimostrare esaurientemente l' inesattezza dei dati trasmessile; è sufficiente che essa corrobori con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei dati comunicati dalle amministrazioni nazionali. Questo temperamento dell' onere della prova, di cui gode la [OSCURATO:PERSONA], si spiega in quanto è lo Stato a disporre delle maggiori possibilità di raccogliere e verificare i dati necessari alla liquidazione dei conti, e spetta quindi allo Stato fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell' inesattezza dei calcoli della [OSCURATO:PERSONA]. Allorché la [OSCURATO:PERSONA] rilevi una divergenza tra i conti e i dati statistici, i quali, considerata la loro natura e la loro finalità, sono necessariamente approssimativi e riflettono con un grado di precisione soltanto limitato la realtà delle situazioni, presentati da uno Stato membro, essa non può discostarsi puramente e semplicemente da tali conti, procedendo alla liquidazione fondandosi sui dati statistici. Tali dati valgono soltanto in quanto mezzi indiretti di verifica, ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 729/70, sulla scorta dei quali la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a sollevare dubbi ragionevoli, i quali obbligano lo Stato membro a provare di aver osservato la normativa comunitaria e di aver istituito un sistema di controllo affidabile, tale da dissipare i detti dubbi. [OSCURATO:PERSONA] causa C-48/91, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M. Spoo, ricorrente, sostenuto da Repubblica francese, rappresentata dai signori P. Pouzoulet, vice direttore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e C. Chavance, addetto principale all' amministrazione centrale in questo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d' Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J.E. Collins, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata di [OSCURATO:PERSONA] e d' Irlanda del Nord, 14, boulevard Roosevelt, intervenienti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ([OSCURATO:PERSONA]), sezione garanzia (GU L 350, pag. 82), LA CORTE, composta dai signori G.F. Mancini, presidente della Seconda e della Sesta sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 2 marzo 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 aprile 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 1 febbraio 1991, il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in forza dell' art. 173, primo e terzo comma, del Trattato CEE, l' annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ([OSCURATO:PERSONA]), sezione garanzia (GU L 350, pag. 82). 2 Per realizzare un migliore equilibrio del mercato dei cereali e un controllo più efficace della loro crescita, il regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 139, pag. 29) ha istituito, con decorrenza dal 1 luglio 1986, un prelievo di corresponsabilità riscosso dagli organismi nazionali competenti e versato al [OSCURATO:PERSONA]. Il prelievo è dovuto su quantitativi di cereali prodotti nella Comunità che subiscono una prima trasformazione o che sono acquistati all' intervento, o sono esportati in forma di grani. 3 Si evince dal fascicolo di causa che, nell' accertare se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato applicato e integralmente versato dagli Stati membri per la campagna 1987-1988, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i quantitativi di cereali soggetti al prelievo di corresponsabilità non corrispondevano all' importo del prelievo effettivamente riscosso nei [OSCURATO:PERSONA]. E' incontestato che, per compiere tale accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] si è principalmente basata sui dati statistici di provenienza diversa. Essa ha utilizzato le cifre comunicate dagli Stati membri ad Eurostat, i dati forniti da organismi privati e quelli direttamente ottenuti dai servizi nazionali dello Stato membro interessato. 4 Il governo olandese ha criticato il metodo statistico applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha fornito nuovi dati, che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto perché, a suo parere, inesatti. Visto il disaccordo su questo punto, il servizio contabile del ministero olandese dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca è stato incaricato, con l' accordo della [OSCURATO:PERSONA], di esaminare mediante un' indagine sistematica se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato integralmente riscosso e versato all' organismo d' intervento. 5 L' esito dell' indagine avrebbe dimostrato che i calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono anch' essi inesatti, quanto meno per essere fondati su dati statistici. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto corretto le risultanze di tali calcoli, talché la differenza tra il bilancio da essa proposto e quello presentato dal governo olandese si è ridotto a 708 540 HFL: importo sul quale verte il presente ricorso. 6 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] solleva due mezzi, relativi, da un lato, ad una violazione delle norme derivate del Trattato, segnatamente quelle del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13) e quelle del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1), nonché all' esistenza di un eccesso di potere, e, dall' altro, ad una violazione del principio di diligenza e di ogni altro principio generale di diritto riconosciuto dall' ordinamento comunitario. 7 Con ordinanza 19 giugno 1991, il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si rinvia alla relazione di udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 9 Prima di esaminare i mezzi sollevati, è opportuno ricordare il contesto giuridico della controversia. 10 La procedura di liquidazione dei conti del [OSCURATO:PERSONA] è condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] basandosi sui dati contenuti nei conti annuali, e alla luce dei documenti necessari per accertarne la veridicità che gli Stati membri le trasmettono in applicazione dell' art. 5 del regolamento n. 729/70. Ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] possa raccogliere altri elementi d' informazione, nonché svolgere i controlli che ritenga utili, comprese le verifiche in loco, a norma dell' art. 9, n. 1, del predetto regolamento. 11 La gestione del finanziamento del [OSCURATO:PERSONA] compete principalmente alle amministrazioni nazionali, incaricate di vegliare al rigoroso rispetto delle norme comunitarie. Tale sistema, fondato sulla fiducia, non richiede nessun controllo sistematico da parte della [OSCURATO:PERSONA]; controllo, che quest' ultima non potrebbe d' altronde materialmente svolgere (v. sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 169, punto 19 della motivazione). Solo lo Stato membro è infatti in grado di conoscere e determinare con precisione i dati necessari per l' elaborazione dei conti [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] non è abbastanza vicina agli operatori economici per poterne ottenere le informazioni di cui essa ha bisogno. 12 [OSCURATO:PERSONA] opera dunque sulla scorta di dati che le sono comunicati dagli Stati membri; dati, che essa può verificare, nell' ambito di inchieste, allo scopo di poterne eventualmente confermare o smentire l' esattezza. 13 Scopo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese finanziate dal [OSCURATO:PERSONA], è accertare e dichiarare che le spese di cui trattasi sono state effettuate dai servizi nazionali conformemente al diritto comunitario (v. sentenza 7 febbraio 1979, cause riunite 15 e 16/76, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 321, punto 9 della motivazione). 14 In tal modo, come la Corte ha potuto già rilevare, il [OSCURATO:PERSONA] finanzia solo le restituzioni concesse e gli interventi effettuati in conformità delle norme comunitarie, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati agricoli (v., in particolare, sentenze 7 febbraio 1979, causa 11/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 245, punto 8 della motivazione, e Francia/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 10 della motivazione; nonché sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1749, punto 11 della motivazione). 15 E' pure assodato che non possono fruire del finanziamento [OSCURATO:PERSONA] e devono in ogni caso restare carico dello Stato membro interessato le maggiori spese dovute a provvedimenti nazionali tali da compromettere la parità di trattamento degli operatori economici nell' ambito della Comunità e da alterare quindi le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa C-347/85, citata, punto 12 della motivazione). 16 Conviene infine ricordare che, nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest' ultimo dimostrare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 14 della motivazione). 17 [OSCURATO:PERSONA] è infatti obbligata non a dimostrare esaurientemente l' inesattezza dei dati trasmessi dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito delle cifre comunicate dalle amministrazioni nazionali. Questo temperamento dell' onere della prova, di cui gode la [OSCURATO:PERSONA], è dovuta al fatto che, come è stato sottolineato al punto 11 della motivazione, è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA], ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell' inesattezza del calcolo della [OSCURATO:PERSONA]. 18 Da quanto precede risulta che, in caso di contestazione, incombe alla [OSCURATO:PERSONA] l' onere di provare l' esistenza di una violazione delle norme dell' organizzazione comune dei mercati agricoli, e che, una volta quest' onere assolto, spetta allo Stato membro dimostrare, se del caso, l' errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] circa le conseguenze finanziarie da trarne (v. sentenza 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-347, punto 19 della motivazione). 19 E' alla luce di questi principi che vanno esaminati i mezzi sollevati dai [OSCURATO:PERSONA]. 20 Secondo il governo olandese, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato gli artt. 5 e 9 del regolamento n. 729/70, per il fatto di avere verificato i conti [OSCURATO:PERSONA] basandosi unicamente di dati statistici non contemplati da tali disposizioni, senza considerare materiale e documenti trasmessi a tal fine dai servizi olandesi, conformemente all' art. 5 di detto regolamento, e senza disporre le verifiche e le inchieste di cui all' art. 9. Esso ne conclude che, in tali condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fondate ragioni per correggere i dati trasmessi dai servizi olandesi adducendo che essi divergevano dai dati statistici. 21 [OSCURATO:PERSONA] cerca di giustificare il suo ricorso all' impiego di dati statistici con la necessità di verificare i conti agricoli di tutti gli Stati membri con criteri efficaci e uniformi. Solo l' impiego di dati statistici permetterebbe infatti di raggiungere tale scopo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], infatti, i metodi di valutazione impiegati per il controllo delle spese, per le quali è possibile individuare i beneficiari e pertanto verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione, non sono utilizzabili per il controllo delle riscossioni, in quanto la contabilizzazione di queste ultime permette d' individuare unicamente gli operatori che hanno pagato il prelievo, ma non anche quelli che l' hanno eluso. Solo il metodo statistico su cui il ricorrente appunta le sue critiche è in grado di rispecchiare la reale situazione. D' altro lato, prosegue la [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare che i dati statistici utilizzati riposano su basi obiettive che possono essere verificate, salvo quelle relative all' autoconsumo delle aziende produttrici e alle vendite tra produttori, che la convenuta ha d' altronde escluso dal calcolo dei quantitativi soggetti a prelievo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara infine di non poter ricorrere ad altri metodi di calcolo per la liquidazione dei conti, non disponendo delle possibilità finanziarie e materiali sufficienti per verificare tutte le operazioni che hanno avuto luogo negli Stati membri. 22 Tenuto conto di quanto sopra, è bene ricordare i seguenti elementi. In primo luogo, il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, di cui all' art. 4, n. 4, del predetto regolamento n. 2727/75, come modificato dal regolamento n. 1579/86 "è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali". Emerge, d' altronde, dal combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70 che gli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ricadono sotto l' impero di tale regolamento. 23 In secondo luogo, va osservato che né i considerando né le disposizioni del regolamento n. 729/70 prevedono procedure diverse di liquidazione dei conti, a seconda che si tratti di spese finanziabili da parte del [OSCURATO:PERSONA] o di versamenti che quest' ultimo deve riscuotere. Al contrario, l' art. 5, n. 1, del regolamento lascia chiaramente intendere che tale regolamento copre tutte le operazioni finanziate dalla sezione "garanzia", compresi gli interventi destinati a regolarizzare i mercati, tra i quali il prelievo di corresponsabilità. 24 In terzo luogo, è innegabile che, data la loro natura e la loro finalità, i dati statistici danno indicazioni necessariamente approssimative e che rispecchiano quindi solo con un grado limitato di precisione situazioni reali. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il margine di errore dovuto all' impiego di tali dati sarebbe stato notevolmente ridotto nel presente caso dalle rettifiche da essa apportate a seguito del raffronto fra i dati di diversa provenienza che le sono stati trasmessi e quanto emerso nel corso delle discussioni da essa avute in proposito con le autorità nazionali. Su questo punto, il governo olandese ha fatto giustamente osservare, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], che tutti i dati che quest' ultima ha utilizzato sono stati desunti da quelli forniti dall' amministrazione olandese. Orbene, il raffronto fra dati che hanno tutti un' identica fonte non può offrire garanzie di obiettività. Quanto ai contatti avuti con le autorità olandesi, va rilevato che, come ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] durante la discussione orale, essi hanno avuto ad oggetto solo le divergenze tra i dati della [OSCURATO:PERSONA] e i dati dell' amministrazione olandese, elaborati su base statistica. In tal modo, tali contatti non avrebbero potuto condurre a correzioni significative del margine di errore dovuto all' impiego di dati approssimativi. 25 In quarto luogo, per quanto riguarda la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe delle possibilità finanziarie per impiegare altri metodi di verifica, non bisogna dimenticare che, adottando il regolamento n. 729/70, il Consiglio era consapevole dei limiti di una procedura come quella della liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA]. Disponendo che nell' ambito di siffatta procedura gli elementi fondamentali da prendere in considerazione avrebbero dovuto essere i conti annui presentati dagli Stati membri nonché la documentazione necessaria per la loro liquidazione, senza però escludere la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere ad altri metodi di controllo, come le verifiche in loco, il Consiglio ha voluto che detta istituzione disponesse di dati affidabili, in possesso solo di taluni organismi, come le amministrazioni nazionali, e potesse raffrontare, con ogni mezzo, le cifre trasmesse dagli Stati membri con altri dati, in modo da poterne confermare o contestare l' esattezza. 26 In quinto luogo, va sottolineato che l' impiego delle statistiche non rappresenta, se usato da solo, un criterio uniforme di verifica delle operazioni finanziate dal [OSCURATO:PERSONA], effettuate dagli Stati membri, dal momento che ogni Stato contabilizza tali operazioni in modo diverso. Emerge infatti dal fascicolo di causa, che il metodo impiegato nei [OSCURATO:PERSONA] per contabilizzare le esportazioni differisce sensibilmente da quello impiegato in altri Stati membri. Per questo motivo, le statistiche redatte dai servizi olandesi non possono essere raffrontate con quelle trasmesse dagli altri Stati membri o dalla [OSCURATO:PERSONA]. 27 Risulta chiaramente dal sistema istituito dal regolamento n. 729/70, in particolare dagli artt. 5 e 9, che il Consiglio ha appunto inteso stabilire, ai fini della liquidazione dei conti agricoli, una procedura uniforme per tutti gli Stati membri, basata su un criterio uniforme di valutazione, consistente nella presa in considerazione dei conti annui presentati da ciascuno Stato e della documentazione necessaria per verificarne l' esattezza. Come precisa l' art. 9 del regolamento, non si richiede alla [OSCURATO:PERSONA] di intraprendere in modo automatico ed uniforme il controllo e la verifica dei dati trasmessi dagli Stati membri. La Corte ha infatti precisato (v. sentenza 21 febbraio 1989, causa 214/86, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 367) che la [OSCURATO:PERSONA] non ha per compito di accertare la regolarità di ogni misura d' intervento sin dalla sua esecuzione, ma ha, in compenso, il diritto di esercitare in qualsiasi momento i poteri di controllo conferitile dall' art.9 del regolamento, specie quando riceve informazioni che la inducono a dubitare dell' efficacia dei controlli nazionali. 28 Va quindi concluso che il metodo statistico può essere utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo come uno dei mezzi indiretti di verifica menzionati dall' art. 9, n. 1, del regolamento n. 729/70. Ad ogni buon conto, tale metodo, che peraltro non è sufficientemente affidabile per poter offrire una solida base per la liquidazione dei "conti delle spese agricole poste a carico del [OSCURATO:PERSONA], non può sostituire quello di cui all' art. 5 dello stesso regolamento, cioè l' esame dei conti annui corredati dai documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione". [OSCURATO:PERSONA] non può dunque correggere le cifre trasmesse dagli Stati membri unicamente per il fatto che tali cifre non coincidono con i dati statistici in suo possesso. 29 Con il secondo mezzo, strettamente connesso al primo, il ricorrente sostiene in definitiva che la decisione 90/644 è illegittima, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sostanzialmente basata, per la liquidazione dei conti, su dati statistici. A sostegno di tale mezzo, il ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non può considerare i [OSCURATO:PERSONA] responsabili di una cattiva gestione degli interventi del [OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che le cifre fornite dalle autorità olandesi non coinciderebbero con i dati statistici di Eurostat, i quali, per loro stessa natura, sono approssimativi. Dal momento che esiste nei [OSCURATO:PERSONA] un sistema amministrativo e di controllo per l' applicazione corretta del prelievo di corresponsabilità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, per rettificare i conti presentati dal governo olandese, fornire la prova dell' inesattezza delle cifre presentate dall' amministrazione olandese. Poiché la decisione 90/644 non contiene alcun argomento al riguardo, se ne deve dedurre ° conclude il governo olandese ° che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di fare uso di tutte le possibilità previste dal regolamento n. 729/70 per la liquidazione dei conti presentati dai [OSCURATO:PERSONA], rinunciando in particolare ad effettuare verifiche in loco ed un raffronto dei libri e di altri documenti contabili, venendo meno al proprio dovere di diligenza. 30 Occorre precisare anzitutto che, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata, per corroborare le proprie conclusioni, a fare riferimento a casi individuali in cui avrebbe constatato la mancata riscossione del prelievo, senza di che non le sarebbe permesso provare l' esistenza di una violazione delle norme in vigore e procedere ad una rettifica. Essa può infatti giustificare i suoi dubbi basandosi sull' esame dei conti annui e dei documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione, o sulle informazioni non nominative, raccolte nel corso di verifiche compiute presso lo Stato membro interessato. 31 Sarebbe infatti erroneo dedurre dalla sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2321) che l' insussistenza di casi individuali in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato un' infrazione alle norme comunitarie sia sufficiente, da sola, per concludere che il complesso di sorveglianza e di controllo istituito dallo Stato membro è conforme alle esigenze poste da tali norme. 32 Come sottolinea il punto 42 della motivazione della citata sentenza l' individuazione di singoli casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato un' infrazione alle norme comunitarie in materia agricola è invece solo un elemento supplementare per giustificare l' addebito dell' istituzione secondo cui in realtà mancava un complesso efficace di sorveglianza e di controllo organizzato dallo Stato membro. 33 Per gli stessi motivi, come può evincersi dal punto 44 della motivazione di tale sentenza, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisca prove di singoli casi di infrazione alle norme comunitarie agricole non implica affatto che il sistema di controllo esistente nello Stato membro sia tale da garantire l' osservanza di dette norme. L' esistenza di casi del genere può però costituire un elemento supplementare atto a corroborare le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] all' efficacia del sistema di controllo dello Stato membro. 34 In secondo luogo, occorre esaminare se i dati che la [OSCURATO:PERSONA] ha desunto dalle statistiche Eurostat presentino i requisiti di obiettività e di precisione necessari per costituire una solida base per la liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA]. 35 Orbene, nell' illustrare, al punto 4.2.2.2.3 della sua relazione conclusiva, i motivi che giustificherebbero, a suo parere, l' applicazione del metodo statistico per la liquidazione dei conti [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei cereali, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, affermato che "ogni statistica utilizzata ai fini della verifica rispecchia una situazione reale nello Stato membro ed è comunicata da tale Stato ai servizi statistici della Comunità". In altre parole, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i dati statistici da essa impiegati per la verifica dei conti riposerebbero su cifre esatte, perché elaborate e comunicate dagli Stati membri, per cui le statistiche avrebbero un valore simile a quello dei conti annui trasmessi dagli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che lo stesso governo olandese ha ammesso che le cifre da esso inizialmente comunicate per la liquidazione dei conti relativi all' esercizio 1988 contenevano errori. 36 Non è controverso, nel presente caso, che le cifre prodotte dai [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dei conti e quelle trasmesse a Eurostat, anche se queste ultime contengono necessariamente un margine di errore, tipico di ogni statistica, divergano sensibilmente fra loro. Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], non contraddetta dai [OSCURATO:PERSONA], i dati che il governo olandese invia ad Eurostat sono spediti a quest' ultimo oltre un anno dopo il compimento delle operazioni alle quali si riferiscono, e possono, per conseguenza, essere verificati e corretti prima del loro invio. Si deve convenire con la [OSCURATO:PERSONA] che le divergenze esistenti fra le due categorie di dati erano tali da giustificare un dubbio serio e ragionevole in merito alla contabilità presentata dai [OSCURATO:PERSONA] in sede di verifica dei conti per la campagna di cui trattasi. 37 Ciò premesso, occorre accertare se i [OSCURATO:PERSONA] abbiano intrapreso iniziative per dimostrare l' erroneità delle conseguenze finanziarie che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto dalle divergenze esistenti fra le diverse cifre trasmesse dal governo olandese. Come è stato poco sopra segnalato (punto 4), in seguito ai contatti che hanno avuto luogo tra funzionari olandesi e funzionari della [OSCURATO:PERSONA], il governo olandese aveva incaricato il servizio di contabilità del ministero dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca di condurre un' inchiesta sistematica per accertare se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato integralmente riscosso e versato all' organismo competente. I risultati dell' inchiesta hanno confermato l' esattezza degli ultimi dati trasmessi dai [OSCURATO:PERSONA]. 38 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, in realtà, tale inchiesta non si proponeva di accertare se il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali fosse stato integralmente riscosso nei [OSCURATO:PERSONA], ma di verificare soltanto se il sistema olandese consentisse, e avesse consentito, di riscuotere correttamente il prelievo. Inoltre, detta inchiesta si sarebbe limitata alla revisione dei libri e documenti contabili presso imprese ed enti pubblici e privati olandesi, mentre, come è notorio, le operazioni fraudolente non figurano nei libri o nella contabilità delle imprese. 39 Tenuto conto di tali obiezioni, è opportuno esaminare il sistema di controllo predisposto dai [OSCURATO:PERSONA] per garantire la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali. Secondo quanto ha affermato il governo olandese nelle sue memorie scritte e durante il dibattimento orale, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], le autorità olandesi hanno istituito un sistema di controllo, gestito dalla "Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten", il quale prevede la registrazione di tutte le imprese assoggettabili al prelievo. La "Hoofdprodukttschap voor Akkerbouwprodukten" e il servizio di ispezione del ministero dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca, durante l' anno considerato, hanno svolto controlli sul 90% dei libri contabili di tutte le imprese di trasformazione registrate. 40 La successiva inchiesta condotta dal detto ministero è consistita nel rivedere e nel controllare nuovamente i dati summenzionati e non si è limitata all' esame dei controlli effettuati al riguardo dall' amministrazione finanziaria della "Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten". Tale inchiesta si è estesa alle dichiarazioni periodiche delle imprese registrate in merito ai quantitativi trasformati o non trasformati, nonché all' esame della regolarità del trattamento amministrativo di tali dichiarazioni e dei certificati relativi ai quantitativi esenti dal prelievo. Infine, l' inchiesta è consistita nel verificare, nell' ambito di verifiche condotte in loco, se il prelievo di corresponsabilità fosse stato rispettato dalle imprese, e nel valutare la struttura e il funzionamento del sistema amministrativo e di controllo nazionale olandese. 41 Si deve pertanto concludere che l' inchiesta effettuata dal ministero dell' Agricoltura, della Natura e della Pesca olandese, così come è descritta nel fascicolo di causa, tenuto conto delle circostanze materiali della controversia e del tempo intercorso tra gli avvenimenti e le operazioni sulle quali sono stati effettuati i controlli, è stata condotta in modo sufficientemente esauriente e sistematico da dissipare i dubbi espressi dalla [OSCURATO:PERSONA]. 42 La tesi secondo cui le operazioni fraudolente non compaiono nei documenti contabili dell' impresa non è priva di logica; ciò non toglie però che il controllo delle attività e delle operazioni già effettuate può aver luogo solo in base ai documenti esistenti, alla loro verifica e al loro raffronto. Si ricordi peraltro che, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA], la validità delle statistiche da essa stessa presentate è dovuta al fatto che tali statistiche possono essere, quasi tutte, verificate grazie alla relativa documentazione. Anche ammettendo, infine, che i servizi olandesi non abbiano potuto riscontrare talune operazioni fraudolente, resta il fatto che tali operazioni non sarebbero state più facilmente riscontrabili con l' ausilio di cifre statistiche provenienti dai dati elaborati da questi stessi servizi. 43 Ne consegue pertanto che i [OSCURATO:PERSONA] hanno provato che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto conseguenze ingiustificate dai dubbi suscitati dalle divergenze esistenti tra le diverse cifre presentate dal governo olandese. 44 La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 90/644 va quindi annullata nella parte in cui non pone a carico del [OSCURATO:PERSONA] l' importo di 708 540 HFL. Decisione relativa alle spese Sulle spese 45 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. 46 Conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese, che sono intervenuti a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sopportano le spese da essi sostenute. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1990, 90/644/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ([OSCURATO:PERSONA]), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui non pone a carico del [OSCURATO:PERSONA] l' importo di 708 540 HFL. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese sopportano le spese da essi sostenute.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris