CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Martucci,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 524/2021Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 16074/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1439/2020depositata il 22.10.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],quest’ultima in proprio e quale genitore e legale rappresentante diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], creditori di [OSCURATO:PERSONA] che avevano pignorato beniimmobili indivisi di proprietà del loro debitore e della di lui coniuge,[OSCURATO:PERSONA], a seguito della sospensione della procedura esecutiva edell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro del3.6.2009, che aveva disposto procedersi alla divisione dei lotti pignorati,domandavano al Tribunale di Catanzaro di disporre la divisione giudizialedei suddetti beni immobili, siti in Catanzaro.Costituitisi, i coniugi eccepivano l’indivisibilità assoluta degli immobili e,comunque, la loro indivisibilità in natura.Con la sentenza n. 5/2014, il Tribunale di Catanzaro disponeva la richiestadivisione degli immobili, secondo la prima ipotesi di progetto elaborata dalCTU, che prevedeva l’assegnazione dei lotti 1 (corrispondente al pianoterreno di una villa) e 3(b) (fabbricato ultimato con corte) ad uno deicomproprietari, con un conguaglio a suo carico, e dei lotti 2(corrispondente all’appartamento ubicato al piano primo della predettavilla), 3(a) (fabbricato allo stato rustico con corte) e 3(c) (magazzino concorte) all’altro comproprietario.I soccombenti interponevano appello avverso la predetta decisione eresistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnricaGiulia Diana e [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 1439/2020 del 25.6/22.10.2020, la Corte d'Appello diCatanzaro, ritenuto esiguo il conguaglio liquidato in favore delcomproprietario cui sarebbe stato assegnato il lotto di minor valore, neNumero registro generale 524/2021Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 16074/2026Data pubblicazione 25/05/2026rideterminava l’ammontare, confermando nel resto la pronuncia gravata.In specie, affermava la Corte distrettuale che l’ipotesi divisionale elaboratadal consulente tecnico e recepita dal primo Giudice era praticabile siasotto il profilo tecnico-materiale, sia sotto il profilo giuridico-economico eche i lotti 1 e 2, ancorché strutturalmente ricompresi nella medesimacostruzione, erano autonomi, poiché, come risultante dalla relazione diconsulenza redatta nell’ambito della procedura esecutiva a carico delLombardo, erano censiti al catasto come beni separati, provvisti diimpianti autonomi e di accesso proprio e sottolineava che non erano stateindicate dal CTU opere rilevanti necessarie alla materiale separazione deidue appartamenti.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso a questa Corte, affidandosi a tre censure.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hannoresistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnricaGiulia Diana e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RosaMaria Dell'Erba, ha concluso per il rigetto del ricorso.Nelle more del giudizio, il difensore dei ricorrenti ha depositato atto dirinuncia al mandato conferitogli dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed hadichiarato di continuare a svolgere l’attività difensiva per la solaAnnamaria Silipo.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, entrambe le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 1112 c.c., giacché la Cortedistrettuale avrebbe omesso di rilevare la natura endoesecutiva delladivisione ai sensi dell’art. 600 c.p.c., e, di conseguenza, avrebbeNumero registro generale 524/2021Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 16074/2026Data pubblicazione 25/05/2026erroneamente rigettato l’eccezione di indivisibilità assoluta ex art. 1112c.c. di tutti i lotti oggetto del pignoramento immobiliare.2) Con il secondo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., la violazione dell’art. 1114 c.c., per non avere il Giudice diseconde cure considerato che la villa unifamiliare, composta dai lotti 1(piano terreno) e 2 (piano primo) non era comodamente divisibile, perconformazione e destinazione d’uso, per deprezzamento del valorecommerciale calcolato per l’intera unità immobiliare, nonché per i costi diristrutturazione necessari a riadattare l’immobile alla minor porzionerisultante dalla divisione in due distinte unità, non senza snaturamentodelle caratteristiche architettoniche del manufatto.I primi due motivi di ricorso sono esaminabili congiuntamente, perché siassume che trattandosi di una divisione endoesecutiva, derivante dalpignoramento della quota dell'esecutato [OSCURATO:PERSONA] (in comunionecon la moglie [OSCURATO:PERSONA]) sui beni ricompresi nella CTU espletata insede esecutiva in tre lotti - il lotto 1 costituito dall'appartamento del pianoterra del villino bifamiliare; il lotto 2 costituito dall'appartamento del primopiano del villino bifamiliare; il lotto 3 composto da un terreno sul qualeerano stati costruiti tre immobili allo stato rustico, di cui uno solo poiultimato ed accatastato, lotto suddiviso in tre sottolotti, rappresentati daun rustico (a), da un altro villino a rustico ma ultimato ed accatastato (b)e da un magazzino a rustico (c) - , la valutazione relativa alla comodadivisibilità si sarebbe dovuta effettuare in relazione ai singoli beni pignorati(in particolare il lotto 1 e 2 ed il sottolotto b erano stati indicati comeindivisibili dal CTU nominato nella procedura esecutiva), pervenendo cosìall'indivisibilità assoluta e materiale, e non in relazione all'interocompendio dei beni. La sentenza impugnata, seguendo tale seconda via,ha confermato la sentenza di primo grado facendo proprio il primoprogetto divisionale risultante dal supplemento di CTU, che prevedeva laformazione di due porzioni, composta da beni provenienti dai vari lotti,Numero registro generale 524/2021Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 16074/2026Data pubblicazione 25/05/2026che consentiva di escludere la necessità di interventi volti a rendereindipendenti i beni (essendo già autonomi per accatastamento, accesso edimpianti gli appartamenti dei piani terra e primo del villino bifamiliarecorrispondenti ai lotti 1 e 2) e di evitare la costituzione di servitù,contenendo altresì i conguagli in denaro tra i due condividenti, ericonoscendo che la soluzione era compatibile con la costituzione di uncondominio per i pochi beni destinati a rimanere in comune (fondamenta,tetto, muri portanti, impianto termico).Il motivo é infondato perché tutti i beni immobili oggetto di comunionetra il debitore [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] sono statipignorati per debiti del primo verso [OSCURATO:PERSONA], Francesco, e Laura eDiana [OSCURATO:PERSONA] e non provengono da titoli diversi, ma dalla comunionetra i coniugi Lombardo-Silipo costituendo quindi una massa unica e nonmasse distinte.La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha stabilito che in caso dipignoramento della quota di comproprietà di beni mobili, immobili, ocrediti del debitore esecutato, che non provenga da titoli diversi da quellidel comproprietario (nella specie nulla é dedotto sulla diversità di titolo diacquisto di [OSCURATO:PERSONA]) si realizza un'unica comunione tra esecutatoe coniuge, per cui si tratta di un'unica massa da dividere e non di entitàpatrimoniali a sé stanti per le quali ciascun condividente può far valere ipropri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altremasse e nell'ambito di ciascuna massa devono trovare soluzione iproblemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beniimmobili che vi sono inclusi (Cass. 21.4.2022 n. 12703).La giurisprudenza di questa Corte è da sempre orientata nel senso che ilconcetto di incomoda divisibilità è commisurato alla massa e non alsingolo bene dividendo, perché il diritto di ciascun coerede alla quota innatura, sancito dall'art. 718 c.c., non significa diritto a una porzione diciascun bene bensì, come chiarisce l'art. 727 c.c. comma 1°, diritto a unaNumero registro generale 524/2021Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 16074/2026Data pubblicazione 25/05/2026porzione formata, per quanto possibile, in modo da riprodurre lacomposizione qualitativa della massa (Cass. n. 3139/2023; Cass.n.17862/2020; Cass. n. 8286/2019; Cass. n.15105/2000). Trattandosi diimmobili è frequente il caso che non si possa distribuirli nei vari lottisecondo il criterio indicato, o perché non si trovano in numero sufficiente atale scopo o perché qualitativamente diversi o di valore troppo disuguale.La divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sonocomodamente divisibili, altrimenti sorge il problema risolto dall'art. 720c.c..Il sistema suppone il principio, ricavabile dagli articoli 757 e 2825 c.c., cheil pignoramento trascritto sulla quota di beni indivisi si concentra suisingoli beni assegnati con la divisione al condividente esecutato (Cass.n.2615/1967). I creditori, una volta compiuta la divisione, potranno farvalere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute a titolo di conguaglioo quale quota del prezzo della cosa, se questa è venduta a un terzo (Cass.n. 26692/2020).E' principio acquisito che il collegamento strutturale che viene ainstaurarsi fra procedimento esecutivo e divisione, reso ancora piùevidente dopo la modifica dell'art. 181 disp. att. c.p.c. ad operadella L.n.80 del 2005, che ha radicato la competenza per la divisionesempre in capo al giudice dell'esecuzione, ha lasciato fermo il principio,ben presente nella elaborazione giurisprudenziale precedente, che ilgiudizio di cognizione per lo scioglimento della comunione incidentaleall'espropriazione dei beni indivisi, è giudizio ordinario di merito, checondiziona bensì lo svolgimento e la conclusione del processo esecutivo,ma ne rimane oggettivamente e soggettivamente distinto. In altre parolela riforma non ha inciso sulla struttura e sulla funzione del giudizio inquestione, del quale ha in sostanza meglio precisato alcuni aspetti formalie procedimentali. Il giudizio di divisione in esame, pertanto, continua aNumero registro generale 524/2021Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 16074/2026Data pubblicazione 25/05/2026costituire una parentesi consistente in un vero e proprio giudizio dicognizione (Cass. n.21218/2020; Cass. n. 20817/2018).In altre parole, nonostante il collegamento strumentale conl'espropriazione forzata e la competenza funzionale del giudicedell'esecuzione, il giudizio di divisione costituisce un autonomo processo discioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o unsubprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta (Cass.n.22210/2021).Bene ha fatto, quindi, la sentenza impugnata ad applicare gli articoli 1116,718 e 720 c.c., addivenendo alla formazione con i beni dei vari lotticomponenti un'unica massa da dividere di due porzioni omogenee daassegnare ai due condividenti, che non si erano espressamente oppostialla divisione in natura a favore della vendita all'incanto, che é soluzionesolo residuale, con rideterminazione del modesto conguaglio dovuto,senza necessità di costosi interventi edilizi e di costituire nuove servitù, oimporre pesi sui beni.3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1119 c.c., per nonavere il Giudice di secondo grado rilevato che i due piani del villinobifamiliare non sarebbero funzionalmente autonomi, bensì legati da unnesso di comunione, e che, ove frazionati, non avrebbero per i terzi lamedesima utilità che attualmente possiedono per i comproprietari.Il terzo motivo é inammissibile.Non si spiega, infatti, nel ricorso, perché i due piani del villino familiare(lotti 1 e 2) se frazionati dovrebbero avere un valore inferiore all'interovillino bifamiliare e non ci si confronta con le valutazioni compiuta dallasentenza impugnata, che in base alla CTU espletata tra le stesse parti insede esecutiva, acquisita e sottoposta al contraddittorio delle parti, li havalutati ed a pagina 6, 2° e 3° capoverso, ha evidenziato che la soluzionedivisionale privilegiata valorizza le condizioni di autonomia delle quali giàNumero registro generale 524/2021Numero sezionale 720/2026Numero di raccolta generale 16074/2026Data pubblicazione 25/05/2026godono i due appartamenti, separatamente individuati in catasto, munitidi accessi ed impianti autonomi, e non richiedenti interventi di separazionefisica, come invece apoditticamente ipotizzato dai ricorrenti. La sentenzaimpugnata ha anche evidenziato che non é ostativa alla divisione lacircostanza che a seguito di essa alcune parti restino in comune e sicostituisca per esse un condominio (vedi Cass. n. 834/1986), ad esempioper il tetto, le fondazioni e muri comuni. Del tutto privo di specificità é poiil riferimento fatto dai ricorrenti alle parti comuni del villino bifamiliare perle quali non sarebbe stato considerato il costo degli interventi necessariper rendere indipendenti le due porzioni.Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] eAnnamaria Silipo al pagamento delle spese processuali del giudizio dilegittimità, liquidate per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede diAntonio [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi. Dà attoche sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quaterD.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a caricodei ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.3.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco