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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2019

ECLI:EU:T:2019:492
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0185_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019 – PlasticsEurope / ECHA (causa T‑185/17) «REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Iscrizione del bisfenolo A come sostanza tossica per la riproduzione in tale elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Applicabilità alle sostanze usate come sostanze intermedie [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 2, § 8, b), 57 e 59] (v. punti 44‑46, 64, 75)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione – Esenzione a favore delle sostanze intermedie isolate che restano sul sito e delle sostanze intermedie isolate rimosse – Impatto sull’identificazione di una sostanza intermedia siffatta come estremamente preoccupante – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 2, § 8, b), e 59, § 1] (v. punto 47)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Applicabilità alle sostanze usate come sostanze intermedie – Presupposti per la registrazione attenuati per talune sostanze – Statuto giuridico particolare – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 2, § 8, b), 17, § 3, e 18, § 4] (v. punti 51, 54)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Elenco delle sostanze candidate – Obblighi in materia di informazioni da fornire in merito alle sostanze estremamente preoccupanti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 56 e artt. 33 e 59, § 1) (v. punti 52, 56, 66)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Applicabilità alle sostanze usate come sostanze intermedie – Presupposti per la registrazione attenuati per talune sostanze – Obblighi in materia di informazioni da fornire – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 17, § 3, 18, § 4, e 33) (v. punto 53)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza –Considerazione di dati diversi da quelli relativi ai rischi derivanti dalle proprietà intrinseche delle sostanze interessate – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)] (v. punti 76, 78, 79) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 4 gennaio 2017 (ED/01/2017), che ha inserito il bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate alla loro eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 , rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3 ), quale prevista all’articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento, per il motivo che tale sostanza era stata identificata come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La PlasticsEurope sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth. 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0185_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019 – PlasticsEurope / ECHA (causa T‑185/17) «REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Iscrizione del bisfenolo A come sostanza tossica per la riproduzione in tale elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Applicabilità alle sostanze usate come sostanze intermedie [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 2, § 8, b), 57 e 59] (v. punti 44‑46, 64, 75) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione – Esenzione a favore delle sostanze intermedie isolate che restano sul sito e delle sostanze intermedie isolate rimosse – Impatto sull’identificazione di una sostanza intermedia siffatta come estremamente preoccupante – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 2, § 8, b), e 59, § 1] (v. punto 47) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Applicabilità alle sostanze usate come sostanze intermedie – Presupposti per la registrazione attenuati per talune sostanze – Statuto giuridico particolare – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 2, § 8, b), 17, § 3, e 18, § 4] (v. punti 51, 54) 4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Elenco delle sostanze candidate – Obblighi in materia di informazioni da fornire in merito alle sostanze estremamente preoccupanti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 56 e artt. 33 e 59, § 1) (v. punti 52, 56, 66) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Applicabilità alle sostanze usate come sostanze intermedie – Presupposti per la registrazione attenuati per talune sostanze – Obblighi in materia di informazioni da fornire – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 17, § 3, 18, § 4, e 33) (v. punto 53) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di preoccupazione suscitato da una sostanza –Considerazione di dati diversi da quelli relativi ai rischi derivanti dalle proprietà intrinseche delle sostanze interessate – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 57, f)] (v. punti 76, 78, 79) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 4 gennaio 2017 (ED/01/2017), che ha inserito il bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate alla loro eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 , rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3 ), quale prevista all’articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento, per il motivo che tale sostanza era stata identificata come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La PlasticsEurope sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth. 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
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