CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 13596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 2432/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro C.I.S.I. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale- I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -costituito con procura speciale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3799/2018 depositata il10/07/2018, RG n. 6535/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3799 del 2018,ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] (C.I.S.I.), avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli, e in riforma della impugnata sentenza ha rigettato la domanda del lavoratore. Il giudice di primo grado aveva condannato l’INPSa versare al ricorrente la somma di euro 170.195,50 a titolo di I.P.S. oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla maturazione del credito al saldo. Il lavoratore era stato assunto da CAFI, in qualità di ingegnere, a partire dal 23 dicembre 1997, ed era poi diventato direttore, incarico confermato in seguito alla trasformazione di CAFI in C.I.S.I. In data 15 maggio 2009 era stato trasferito nei ruoli della [OSCURATO:PERSONA] C.I.S.I., atteso che il Consorzio aveva natura imprenditoriale e non rientrava tra gli Enti iscritti all’INADEL, a partire dal 1° gennaio 2010 aveva chiuso la posizione assicurativa gestione previdenziale TFS exINADEL dei lavoratori dipendenti del C.I.S.I. , che era aperta preso l’INPDAP di Napoli, e aveva chiesto all’INPDAP la restituzione dei contributi sino allora versati, ai fini del regolamento dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Campania. Il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo l’applicazione dell’art. 22, comma 10, del d.l. n. 359 del 1987, conv. dalla legge n. 440 del 1987, e aveva chiesto di ordinare al C.I.S.I. e/o all’INPDAP di pagare il TFS o il TFR, quantificato in euro 202.350,19 oltre accessori, e di provvedere alla corretta ricostruzione della posizione previdenziale, in via subordinata, di disporre l’immediato trasferimento della posizione a proprio nome in essere presso l’INPDAP a nome C.I.S.I.,in favore della Regione Campania, attuale datore di lavoro. Il Tribunale ha accolto la domanda. Il giudice di appello, dopo aver ricordato la giurisprudenza sulla natura privatistica del rapporto con il C.I.S.I., ha deciso la controversia in base alla cd. ragione più liquida. La Corte d’Appello ha affermato che presso la Regione Campania era intervenuta la prosecuzione del rapporto di lavoro, come si evinceva dalla documentazione in atti, e il rapporto di lavoro era ancora in corso, sicché le competenze di fine rapporto, sia che fossero da qualificare come TFR o come TFS, non erano ancora esigibili, non essendo ancora maturato il diritto al pagamento. Da ciò discendeva l’infondatezza della domanda. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso, assistito da memoria, in cui richiama Cass. 23884 del 05/07/2022. 3. Resiste il C.I.S.I., in liquidazione, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, assistiti da memoria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.4. L’ I NPS ha depositato procura speciale alle liti ma non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art 2120, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Assume il ricorrente che la Corte di Appello, andando oltre le richieste delle parti, ritenendo che vi fosse una continuazione del rapporto di lavoro di esso ricorrente con la Regione Campania, ha di fatto affermato che il proprio diritto a percepire il TFS o il TFR si concretizza, non con la interruzione del rapporto con C.I.S.I, bensì con la conclusione del rapporto lavorativo con la Regione Campania, nei cui ruoli era confluito. Atteso che il C.I.S.I ha natura di ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, era evidente che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con C.I.S.I., avvenuta il 14/05/2009, essoricorrente avesse pieno diritto a percepire il TFR ex art. 2120 cod. civ. e non il TFS destinato ai lavoratori di enti pubblici. Ricorda che la Corte di Appello a supporto della propria decisione ha richiamato una serie di documenti in cui si parla di trasferimento del dipendente Capobianco dal C.I.S.I. alla Regione Campania, ritenendo in tal modo che non vi fosse statainterruzione del rapporto di lavoro, bensì una continuazione preso la Regione Campania. Assume il lavoratore che il TFR andava pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro privato, senza che avesse alcun rilievo l’inizio di altro rapporto con altro datore di lavoro, a differenza del TFS. Il dipendente di una società di diritto privato al termine del rapporto di lavoro ha diritto di ricevere exart. 2120, c od. c iv., il TFR e ciò indipendentemente dal fatto che inizi un altro rapporto di lavoro, sia con un’azienda privata che con un ente di diritto pubblico. Diversamente, il lavoratore dipendente pubblico matura il diritto a ricevere il TFS al momento del pensionamento o comunque della effettiva cessazione del rapporto di lavoro con un ente pubblico. Nel caso di specie al momento della cessazione del rapporto di lavoro con C.I.S.I., ente pubblico economico soggetto alla disciplina privatistica, esso lavoratore aveva diritto a ricevere dal Consorzio e non dall’INPS il TFR. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Preliminarmente, va osservato che Cass., n. 23884 del 2022, richiamata nella memoria, attiene fattispecie diversa rispetto a quella in esame, in quanto relativa all’impugnazione di licenziamento per soppressione del posto ricoperto presso C.I.S.I., dove il lavoratore era passato a seguito di mobilità provenendo dal Comune di Forio. 2.2. Tanto premesso, si rileva che la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto del presente ricorso, ha escluso il diritto del lavoratore a percepire la provvidenza in questione in ragione della persistenza, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro iniziato con C.I.S.I. e proseguito con la Regione Campania. Con accertamento di fatto all’esito delle risultanze istruttorie, il giudice di secondo grado haaffermato che era intervenuta mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, con prosecuzione del rapporto di lavoro presso la Regione Campania senza interruzioni. Come ricorda lo stesso ricorrente la Corte d’Appello ha posto a fondamento di tale affermazione il contenuto della documentazione in atti. Nella sentenza di appello è richiamato il contratto stipulatodal lavoratore con la Regione Campania, dove riferisce il giudice di appello che si leggeva che era stata accolta la domanda di trasferimento del dipendente e veniva espressamente richiamata la disposizione di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, rileva la Corte d’Appello, che la missiva prot. 00826 del 18 settembre 2009, indirizzata da C.I.S.I. all’INPDAP e alla Giunta regionale della Campania, aveva ad oggetto il “trasferimento del dipendente ing. [OSCURATO:PERSONA] alla Regione Campania dal 15 marzo 2009”, e precisava che “il dipendente del C.I.S.I., ing. [OSCURATO:PERSONA] (omissis) è stato definitivamente trasferito a decorrere dal 15 maggio 2009 nei ruoli del personale dipendente della Giunta regionale della Campania ai sensi e per gli effetti del decreto dirigenziale regionale n. 168 del 29 aprile 2009. Infine, la Corte d’Appello ha osservato che lo stesso ricorrente lasciava ad intendere che il rapporto di lavoro con la Regione Campania non era ancora cessato dal momento che evidenziava “la Regione, alla risoluzione del rapporto di lavoro, procederà alla liquidazione al Capobianco di tutto quanto spettante fin dalla sua assunzione (pag. 7 del ricorso introduttivo di primo grado)”, e nelle conclusioni si riferiva alla Regione Campania come datore di lavoro. Dunque, la censura si sostanzia nella contestazione della valutazione del materiale probatorio, dell’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello sull’unitarietà del rapporto di lavoro, effettuato, in particolare, quanto alla documentazione prodotta in atti, accertamento che è rimessoal giudice del merito. Com'è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La valutazione delle prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione (Cass., n. 1234 del 2019, n. 20553 del 2021). La Corte d'Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che fosse provata la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Regione Campania senza soluzione di continuità, di talché non era maturato il diritto al pagamento della provvidenza in questione. Il ricorso principale deve essere dichiaratoinammissibile. 3. A ciò segue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da C.I.S.I., in liquidazione, articolato in un motivo con cui veniva dedotto il vizio di omesso esame exart. 360, n. 5, cod. proc. civ. 4. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore diC.I.S.I. in liquidazione , come in dispositivo. Nulla spese in favore dell’INPS in mancanza dello svolgimento di attività difensiva. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrenteprincipale al pagamento delle spese di giudizio in favore d i C.I.S.I. in liquidazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a ti