CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 16707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20315-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositato il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con decreto monocratico n. 63/2020, la Corte d’Appello di Lecce ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la somma di €966,66 a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento presupposto , sempre in tema di equa riparazione.La pretesa del ricorrente scaturiva dalla sentenza n. 15896 Ric. 2021 n. 20315 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 2 - del 28.07.2015 con la quale questa Corte, nel decidere il ricorso presentato dall’assistito del Lojodice, sempre in tema di equa riparazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del precedente procedimento innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, disponendo la distrazione delle medesime in favore del procuratore, e cioè dell’odierno ricorrente. Il giudizio Pinto presupposto era, quindi,proseguito innanzi al T.A.R. per il giudizio di ottemperanza : il giudice Amministrativo dichiara va , dapprima,l’inammissibilità del ricorso; accertato il decorso del termine di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89 del 2001, il ricorrente riproponeva innanzi al T.A.R. il giudizio per l’esecuzione del giudicato, ancora pendente alla data di proposizione del ricorso ora in decisione. 1.2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 5 - ter della legge n. 89 del 2021 avverso detto decreto innanzi alla medesima Corte d'Appello di Lecce. 2. La Corte d’Appello di Lecce, con il decreto collegiale qui impugnato,revocava il decreto ingiuntivo opposto rilevando la carenza di legittimazione attiva del Loj odice , posto che egli – in quanto difensore antistatario - non era stato parte in senso sostanziale nei giudizi di cognizione svoltisi dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce e alla Corte di Cassazioneda cui era scaturita la pronuncia di distrazione delle spesea suo favore. C ondannava , altresì, l'opponente al pagamento alla cassa delle ammende della somma di €1.000,00, attesa la manifesta infondatezza dell'atto di opposizione. 3. Avverso detto decreto collegiale proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Si difendeva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 20315 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 3 - 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ . , degli artt . 324 e 112 cod . proc . civ . , e dell'art . 5,comma 3, legge n. 89 del 2001 . Il ricorrente si duole del fatto che il decreto impugnato ha rilevato il proprio difetto di legittimazione attiva nonostante essa fosse stata riconosciuta nella fase monocratica e nonostante l’acquiescenzada parte del Ministero della Giustizia . In via subordinata, il ricorrente chiede che sia applicato quanto disposto dal comma 3 dell'art. 5, legge n. 89 del 2001 , d ovendosi ritenere improponibile l'opposizione depositata in data successiva alla notifica del decreto monocratico n.63/2020 all'Avvocatura dello Stato . 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.93-100 e 112 cod. cod . proc . - violazione falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art . 2 - bis , comma 3, legge n . 89 del 2001 - erronea determinazione del valore del giudizio presupposto - erronea determinazione della durata del procedimento prodromico - disapplicazione dei principi di diritto pronunziati dalle Sezioni U nite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n.19883 del 2019. Erra la Corte d'appello nell'affermare che il Lojodice sia munito di legittimazione attiva solo per la fase esecutiva o di ottemperanza del giudizio presupposto.T ale affermazione si pone in chiara violazione e disapplicazione dei principi di diritto espressi con la sentenza n.19883 del 2019 dalle Sezioni U nite della Suprema Corte ; in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere la Corte territoriale operato una scissione nell’ambito di una domanda da considerarsi unitaria, invece di limitarsi a statuire sul motivo di opposizione dedotto; in violazione dell’art. 93, cod. proc. civ., norma che tutela una situazione giuridica soggettiva sostanziale, autonoma e distinta da quella dell’assistito, rispetto al la quale pure trova no applicazione la garanzia costituzionale di effettività della tutela Ric. 2021 n. 20315 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 4 - giurisdizionale di cui all’art. 24, comma 1,111, comma 1 e 3, 113 Cost. e all’art. 6 § 1 C.E.D.U., laddove il decreto impugnato esclude detto giudizio dal computo unitariodella durata ragionevole del processo. 3.Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001 - erronea determinazione del valore del giudizio presupposto - erronea determinazione della durata del procedimento prodromico - disapplicazione dei principi di diritto pronunziati dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 19883 del 2019. Il ricorrente censura il decreto collegiale anche sotto il profilo della determinazione della durata della fase esecutiva, limitata alla durata delle due procedure per l'ottemperanza del titolo esecutivo e non computata,invece , dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza sino alla data di deposito del ricorso exlegge n. 89 del 2001 . I nfine , il ricorrente censura il decreto collegiale per l'omessa valutazione dell'effettivo valore del procedimento presupposto unitariamente considerato sommando,quindi, il valore di entrambe le fasi merito ed esecutiva. 4. Iprimi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. 4.1. Deve innanzitutto ribadirsi quanto già affermato da questa Corte relativamente alla formazione de l giudicato interno che – a dire del ricorrente – dovrebbe impedire al giudice dell’opposizione di pronunciarsi sulla questione della legittimazione attiva del difensore antistatario. Si è al riguardo precisato che il giudizio di opposizione ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001 non ha natura di impugnazione, limitata ai motivi di censura, con conseguente inconfigurabilità del meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno ( Cass. n. 12122 del 2018 ). Ric. 2021 n. 20315 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 5 - Occorre poi tener conto della circostanza per cuiil conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell' an che nel quando , dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo: sicché l'istanza di dist razione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa principale. Più precisamente, ha osservato questa Corte che l 'istanza di distrazione delle spese ha valenza incidentale, così da doversi escludere che essa possa costituire una domanda autonoma, bensì identificandosi in una postulazione soltanto accessoria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata (Cass. Sez. 2, n. 16608 del 28 . 09 . 2012 - Rv. 624089 –01, conf. di recente da Cass. Sez. 2, nn. 15914, 15964 del 18.05.2022). 4.2. Né ha pregio la lagnanza riguardantel’omessa pronuncia della Corte d’Appello sull’improponibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 89 del 2001,posto che – contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente (pp. 14 - 15 del ricorso) - l'opposizione al decreto monocratico può essere attivata sia dalla parte erariale, che subisce l'ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensi dell'art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da tale provvedimento, nel qual casol'opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda (art. 3, comma 6 legg e n. 89/01). Quest'ultima ipotesi s'invera allorché il decretomonocratico abbia respinto in toto ovvero abbia accolto parzialmente ladomanda d'equa riparazione, escludendo una o più voci di danno oliquidandole in misura inferiore al richiesto (come nel caso di specie; v. Cass. Sez. 6 -2, n. 9728 del 26.05.2020 -Rv. 658012 – 01, in motivazione) . Ric. 2021 n. 20315 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 6 - 4.3. Non ha pregio la tesi promossa dal ricorrente, per la quale il difensore che - nella veste di antistatario e all’esito del giudizio di cognizione da questi patrocinato-consegua la statuizione di distrazione a proprio favore delle spese di lite, dovrebbe considerarsi ab initioparte del giudizio di cognizione medesimo, ben potendo, quindi, dolersi della eccessiva durata di quest’ultimo. Questa Corte, infatti, ha più volte avuto modo di chiarire che , anche nel giudizio di impugnazione , il difensore che abbia chiesto la distrazionedelle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, solo sela sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. Sez. 3, n. 3290 del 03/02/2022 -Rv. 663712 - 01); così come ha chiarito che l’antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (Cass. Sez. 2, nn. 15914, 15964 del 18.05.2022; Cass. Sez. 6 -3, n. 6225 del 24.02.2022 - Rv. 664078 – 01; Cass. Sez. 3, n. 14637 del 30 . 07 . 2004 - Rv. 575462 - 01). Discende da tali principi che l’istanza di distrazione delle spese, anche se favorevolmente accolta, non vale a rendere anche il difensore parte del giudizio, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo nel momento in cui agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali . Tanto basta ad escludere la pertinenza del precedente più volte invocato dal Lojodice, Cass. Sez . U, n. Ric. 2021 n. 20315 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 7 - 19883/2019: in detta sentenza, questa Corte ha si è pronunciat a sul tema dell’unitarietà delle fasi di cognizione ed esecutiva ai fini del computo della durata irragionevole delprocesso per equa riparazione, decorrendo il termine di sei mesi per la proposizione della domanda dalla definitività della fase esecutiva, che inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario; lasciando con ciò impregiudicati gli approdi già raggiunti nel diverso àmbito della legittimazione attiva del difensore distrattario. 5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 89 del 2001, art. 5-quater, nonché omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione - violazione falsa applicazione dell'art 112 cod. proc. civ.Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui haapplicato la sanzione del pagamento della somma di €1.000,00 a favore alla cassa delle ammende , omettendo di considerare che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 5-quaterdella legge n. 89 del 2001 . Infatti, presupposto ineludibile per l'applicazione di detta norma è la reiezione della domanda di equa riparazione per inammissibilità o per manifesta infondatezza. 5.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente dimentica che il decreto collegiale impugnatoha revocato il decreto monocratico che accoglieva la domanda del Lojodice proposta in proprio in merito all’equa riparazione del danno non patrimoniale da questi subìto per l’eccessiva durata del procedimento presupposto, sempre in materia di equa riparazione, rispetto al quale il Lojodice agiva in qualità di difensore distrattario, non riconoscendone la legittimazione attiva (v. supra , punto 4.3.): in altri termini, con il provvedimento impugnato che ha definito il giudizio di opposizione, il giudice collegiale ha correttamente Ric. 2021 n. 20315 sez. S2 -ud. 04-05-2023 - 8 - dichiarato la domanda per equa riparazione inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, irrogando la sanzione prescritta dal legislatore in questasituazione, ai sensi dell’art. 5-quater legge n. 89 del 2001). 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorsoe definisce le spese come in dispositivo. 7. Poiché il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, risulta inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizi