CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 23717/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2427-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2972/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 3110/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.2427/2023 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC R.G. 2427/23 Rilevato che: Con sentenza del giorno 7.7.2022 n. 2972, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto l’opposizione all’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva chiesto il pagamento della somma di € 222,08, in riferimento a omissioni contributive, relative sanzioni e interessi di mora, dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], ex art, 2 comma 26 della legge n. 335/95, per redditi da quest’ultima percepiti nell’anno 2010, in conseguenza dell’esercizio abituale della professione di avvocato. La Corte d’appello si pronunciava sull’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] (confermando la decisione del tribunale), in base al principio di universalizzazione delle tutele; precisava inoltre, la medesima Corte del merito, che il tema posto dall’appellante, della mancata valutazione del profilo dell’abitualità era un tema nuovo e, pertanto, inammissibile, mentre sulla doglianza volta a dedurre la prescrizione del credito contributivo per decorrenza del termine, la Corte territoriale l’ha ritenuta infondata, alla luce del differimento dei termini per il versamento dei contributi, operato dal D.P.C.M. 10.5.11 che aveva spostato la scadenza dal 16.6.11 al 6.7.11, mentre, l’Inps aveva inviato l’avviso bonario il 4.7.16, quindi, prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito dalla legge n. 111/11, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, dell’art. 113 comma 1 c.p.c., degli artt. 345 comma 1, 414 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sotto un primo profilo, perché la Corte d’appello non aveva affrontato il requisito dell’abitualità, nell’esercizio della professione, così come il giudice di primo grado;sotto un secondo profilo, perché la Corte di appello non aveva tenuto conto che il reddito della professionista era ben sotto la soglia di € 5.000,00. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito dalla legge n. 111/11, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, degli artt. 116 comma 2 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. ed in subordine per violazione anche dell’art.115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva motivato sul requisito dell’abitualità e neppure sul mancato superamento della soglia reddituale di € 5.000,00. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati nei termini che seguono. La Corte d’appello non ha accertato il requisito dell’abitualità che è un presupposto per l’iscrizione della professionista presso la Gestione separata Inps, allorquando quest’ultima sia iscritta all’Albo professionale ma non alla Cassa di appartenenza, per mancato raggiungimento della soglia prevista dalla delibera del Comitato dei Delegati della Cassa stessa; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell’abitualità nell’esercizio della professione deve, comunque, essere accertato in punto di fatto anche mediante presunzioni sufficientemente univoche e concordanti, potendo, altrimenti, la percezione di un reddito annuo di importo inferiore all’importo di € 5.000,00, rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n. 4419/21). In accoglimento del ricorso, nei termini indicati, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appell