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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 33590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1.990 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, in esito al giudizio abbreviato, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., contestatole in relazione alla sottrazione di energia elettrica.

2. Ricorre per cassazione l'imputata con cinque motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale debitamente argomentato in ordine al profilo dell'inosservanza delle garanzie difensive che le sarebbero spettate all'atto del compimento delle verifiche effettuate dagli operatori dell'ENEL, essendosi le stesse tradotte in una bonifica della situazione controversa (peraltro neppure documentata tramite la fotografia), che aveva portato alla cancellazione delle tracce del reato, e in ordine al profilo dell'inutilizzabilità degli atti conseguenti.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sottolineando come la collocazione del contatore in uno spazio accessibile ad una platea limitata di persone e la natura privatistica dell'ente erogatore escludessero la ricorrenza dei presupposti della contestata e ritenuta aggravante.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., rilevando come le conclusioni rassegnate sul punto dalla Corte territoriale scontassero il fio di presunzioni e congetture, alla luce della riconosciuta impossibilità di quantificare il prelievo di energia elettrica.

2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, avendo la Corte territoriale esibito una motivazione di stile, avulsa da un apprezzamento in concreto della specificità delle condotte criminose in funzione della dimostrazione dell'effettiva sua maggiore capacità a delinquere e della sua più significativa pericolosità sociale.

2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

3. Con requisitoria in data 13 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 11 giugno 2022, il difensore dell'imputato ha presentato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286; Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021, Berlingieri, non massimata), l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen..

Al riguardo, è stato spiegato che le norme che devono essere prese in considerazione, onde valutare la validità processuale degli atti compiuti dagli operatori dell'ENEL in sede di verifica, sono quelle di cui agli artt. 348 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen.; norma, quest'ultima, che estende l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale.

1.2. Nel caso di specie, dunque, i verificatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto la loro attività accertativa, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 348 cod. proc. pen., avendo agito con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale".

Si tratta di attività che non costituisce atto irripetibile ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., giacché non vengono effettuati prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obiettiva preesistente ovvero operazioni tecniche che non potrebbe essere ripetute nelle stesse condizioni (Sez. 5, n. 37340 del 15/07/2019, Rv. 277578; Sez. 4, n. 22101 del 19/04/2019, Rv. 275804).

Pertanto, essendo assimilabile alle perquisizioni, agli accertamenti sui luoghi o cose o persone, all'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod. proc. pen.), per essa è prevista l'assistenza del difensore senza previo avviso.

1.3. La circostanza, poi, dell'intervenuta eliminazione dell'illecito (ossia dell'intervento di alterazione del contatore elettrico) non incide sulla utilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto quanto rilevato in precedenza, trattandosi di rievocazione processuale di quanto direttamente percepito dagli operatori dell'ENEL.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Pacifico che la sottrazione dell'energia elettrica sia avvenuta tramite il diretto collegamento alla rete di distribuzione dell'Enel, va ribadito che la captazione dell'energia condotta dai cavi esterni (e, dunque, appartenenti alla rete elettrica che rimane, per necessità, esposta alla pubblica fede) nell'appartamento dell'agente integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Rv. 219927; in senso conforme Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229).

3. Anche il terzo motivo è destituito di giuridico fondamento.

Premesso che la mancata esatta quantificazione dipende proprio dall'aggirannento della misurazione che il contatore avrebbe operato, va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 09/02/2021, Rv. 280615; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Rv. 262450).

In tale contesto la massima di esperienza per la quale, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977; Sez. 4, n. 12716 del 09/01/2001, Rv. 219152), trova, nel presente procedimento, solida conferma nel riscontro - non specificamente contestato dalla ricorrente - che l'energia abusivamente captata serviva stabilmente per alimentare tutti gli impianti e gli elettrodomestici presenti nella dimora della deducente.

4. Il vizio dedotto con il quarto motivo non è consentito nel giudizio di legittimità.

Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta in linea con l'obbligo argoment:ativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del furto di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della condotta dell'imputata e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dalla Voci con la precedente realizzazione di plurimi delitti contro il patrimonio, che per la loro cronologia e analogia nelle modalità di realizzazione, dovevano ragionevolmente considerarsi espressione della sua proclività al reato.

Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

6. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1.990 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, in esito al giudizio abbreviato, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., contestatole in relazione alla sottrazione di energia elettrica. 2. Ricorre per cassazione l'imputata con cinque motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale debitamente argomentato in ordine al profilo dell'inosservanza delle garanzie difensive che le sarebbero spettate all'atto del compimento delle verifiche effettuate dagli operatori dell'ENEL, essendosi le stesse tradotte in una bonifica della situazione controversa (peraltro neppure documentata tramite la fotografia), che aveva portato alla cancellazione delle tracce del reato, e in ordine al profilo dell'inutilizzabilità degli atti conseguenti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sottolineando come la collocazione del contatore in uno spazio accessibile ad una platea limitata di persone e la natura privatistica dell'ente erogatore escludessero la ricorrenza dei presupposti della contestata e ritenuta aggravante. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., rilevando come le conclusioni rassegnate sul punto dalla Corte territoriale scontassero il fio di presunzioni e congetture, alla luce della riconosciuta impossibilità di quantificare il prelievo di energia elettrica. 2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della contestata recidiva, avendo la Corte territoriale esibito una motivazione di stile, avulsa da un apprezzamento in concreto della specificità delle condotte criminose in funzione della dimostrazione dell'effettiva sua maggiore capacità a delinquere e della sua più significativa pericolosità sociale. 2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. Con requisitoria in data 13 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 11 giugno 2022, il difensore dell'imputato ha presentato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286; Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021, Berlingieri, non massimata), l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen.. Al riguardo, è stato spiegato che le norme che devono essere prese in considerazione, onde valutare la validità processuale degli atti compiuti dagli operatori dell'ENEL in sede di verifica, sono quelle di cui agli artt. 348 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen.; norma, quest'ultima, che estende l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. 1.2. Nel caso di specie, dunque, i verificatori dell'Enel hanno legittimamente compiuto la loro attività accertativa, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 348 cod. proc. pen., avendo agito con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Si tratta di attività che non costituisce atto irripetibile ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., giacché non vengono effettuati prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obiettiva preesistente ovvero operazioni tecniche che non potrebbe essere ripetute nelle stesse condizioni (Sez. 5, n. 37340 del 15/07/2019, Rv. 277578; Sez. 4, n. 22101 del 19/04/2019, Rv. 275804). Pertanto, essendo assimilabile alle perquisizioni, agli accertamenti sui luoghi o cose o persone, all'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod. proc. pen.), per essa è prevista l'assistenza del difensore senza previo avviso. 1.3. La circostanza, poi, dell'intervenuta eliminazione dell'illecito (ossia dell'intervento di alterazione del contatore elettrico) non incide sulla utilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto quanto rilevato in precedenza, trattandosi di rievocazione processuale di quanto direttamente percepito dagli operatori dell'ENEL. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Pacifico che la sottrazione dell'energia elettrica sia avvenuta tramite il diretto collegamento alla rete di distribuzione dell'Enel, va ribadito che la captazione dell'energia condotta dai cavi esterni (e, dunque, appartenenti alla rete elettrica che rimane, per necessità, esposta alla pubblica fede) nell'appartamento dell'agente integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Rv. 219927; in senso conforme Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229). 3. Anche il terzo motivo è destituito di giuridico fondamento. Premesso che la mancata esatta quantificazione dipende proprio dall'aggirannento della misurazione che il contatore avrebbe operato, va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 09/02/2021, Rv. 280615; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Rv. 262450). In tale contesto la massima di esperienza per la quale, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977; Sez. 4, n. 12716 del 09/01/2001, Rv. 219152), trova, nel presente procedimento, solida conferma nel riscontro - non specificamente contestato dalla ricorrente - che l'energia abusivamente captata serviva stabilmente per alimentare tutti gli impianti e gli elettrodomestici presenti nella dimora della deducente. 4. Il vizio dedotto con il quarto motivo non è consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale, in punto di mancata esclusione della recidiva, risulta in linea con l'obbligo argoment:ativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del furto di cui alla regiudicanda è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della condotta dell'imputata e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dalla Voci con la precedente realizzazione di plurimi delitti contro il patrimonio, che per la loro cronologia e analogia nelle modalità di realizzazione, dovevano ragionevolmente considerarsi espressione della sua proclività al reato. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 6. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 33590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris