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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02076/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.L0 PICCOLO Dionisio ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala, assolveva il ricorrente da uno degli episodi di furto tentato di gasolio presso i serbatoi della stazione ferroviaria di Castelvetrano e rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione ad un episodio di furto aggravato consumato e di furto tentato (commessi in data 10 e 19 Gennaio 2014) e in relazione alle violazioni delle prescrizioni concernenti la sorveglianza speciale cui era sottoposto in mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, avendo egli agito in stato di cogente costrizione determinata dalle minacce fisiche e psicologiche del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva obbligato a eseguire le azioni furtive ponendolo in una condizione di sudditanza psicologica e non con- sentendogli di sottrarsi ai suoi ordini per timore di gravi danni alla sua persona. 2.1 Con un secondo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento ai presupposti del tentativo punibile in re- lazione ai fatti del 19 Gennaio 2014, laddove la condotta del ricorrente si era arrestata agli atti preparatori, privi di univocità ed idoneità offensiva.

Con una ultima articolazione assume la prescrizione dei reati contrav- venzionali.

La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva opponendosi alla prospettata pronuncia di inammissibilità del ricorso.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sin- dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici e acritici. 3.1 Invero il giudice distrettuale, con motivazione non manifesta- mente illogica e priva di contraddizioni, che si sottrae al sindacato di legittimità, con argomenti aderenti alle risultanze istruttorie ha escluso che il ricorrente abbia agito in stato di costrizione fisica ovvero in una condizione riconducibile allo stato di necessità, tenuto conto dell'epoca in cui si erano realizzate le condotte furtive e del fatto che gli atti intimida- tori e l'asserito pestaggio si sarebbero verificati dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la propria abitazione, rifiutandosi di sottostare alle ri- chieste del PELLECANI, laddove i furti di cui all'imputazione erano inter- venuti in epoca anteriore. 3.2 Parimenti inammissibile risulta la censura relativa alla insussi- stenza del delitto tentato di cui all'episodio del 19 Gennaio 2014, avendo il giudice distrettuale evidenziato, con argomenti logico giuridici privi di contraddizioni e insuscettibili di ulteriore sindacato in sede di legittimità, che le operazioni compiute dal [OSCURATO:PERSONA], sistemando le taniche in prossimità del distributore di gasolio e predisponendo il tubo per il pre- lievo, risultavano del tutto idonee a consentire la sottrazione del carbu- rante e che la cessazione dell'azione criminosa era stata determinata dal sopraggiungere di personale pertanto da ragioni estranee alla volontà del prevenuto.

Gli argomenti sviluppati nel secondo motivo di ricorso risultano peraltro ripropositivi di analoghe censure avanzate dinanzi al giudice di appello e disattese con lineare costrutto logico giuridico.

L'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude l'instaurarsi del rap- porto processuale, esclude la pronuncia sulla prescrizione dei reati con- travvenzionali.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 Novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.L0 PICCOLO Dionisio ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala, assolveva il ricorrente da uno degli episodi di furto tentato di gasolio presso i serbatoi della stazione ferroviaria di Castelvetrano e rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione ad un episodio di furto aggravato consumato e di furto tentato (commessi in data 10 e 19 Gennaio 2014) e in relazione alle violazioni delle prescrizioni concernenti la sorveglianza speciale cui era sottoposto in mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, avendo egli agito in stato di cogente costrizione determinata dalle minacce fisiche e psicologiche del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva obbligato a eseguire le azioni furtive ponendolo in una condizione di sudditanza psicologica e non con- sentendogli di sottrarsi ai suoi ordini per timore di gravi danni alla sua persona. 2.1 Con un secondo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento ai presupposti del tentativo punibile in re- lazione ai fatti del 19 Gennaio 2014, laddove la condotta del ricorrente si era arrestata agli atti preparatori, privi di univocità ed idoneità offensiva. Con una ultima articolazione assume la prescrizione dei reati contrav- venzionali. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva opponendosi alla prospettata pronuncia di inammissibilità del ricorso. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sin- dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici e acritici. 3.1 Invero il giudice distrettuale, con motivazione non manifesta- mente illogica e priva di contraddizioni, che si sottrae al sindacato di legittimità, con argomenti aderenti alle risultanze istruttorie ha escluso che il ricorrente abbia agito in stato di costrizione fisica ovvero in una condizione riconducibile allo stato di necessità, tenuto conto dell'epoca in cui si erano realizzate le condotte furtive e del fatto che gli atti intimida- tori e l'asserito pestaggio si sarebbero verificati dopo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la propria abitazione, rifiutandosi di sottostare alle ri- chieste del PELLECANI, laddove i furti di cui all'imputazione erano inter- venuti in epoca anteriore. 3.2 Parimenti inammissibile risulta la censura relativa alla insussi- stenza del delitto tentato di cui all'episodio del 19 Gennaio 2014, avendo il giudice distrettuale evidenziato, con argomenti logico giuridici privi di contraddizioni e insuscettibili di ulteriore sindacato in sede di legittimità, che le operazioni compiute dal [OSCURATO:PERSONA], sistemando le taniche in prossimità del distributore di gasolio e predisponendo il tubo per il pre- lievo, risultavano del tutto idonee a consentire la sottrazione del carbu- rante e che la cessazione dell'azione criminosa era stata determinata dal sopraggiungere di personale pertanto da ragioni estranee alla volontà del prevenuto. Gli argomenti sviluppati nel secondo motivo di ricorso risultano peraltro ripropositivi di analoghe censure avanzate dinanzi al giudice di appello e disattese con lineare costrutto logico giuridico. L'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude l'instaurarsi del rap- porto processuale, esclude la pronuncia sulla prescrizione dei reati con- travvenzionali. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Novembre
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