CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefeePft4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla declaratoria di estinzione, ex art. 184 cod. pen., di tutte le pene detentive temporanee presenti nel provvedimento di cumulo di pene emesso nei suoi confronti. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 184 cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ). 4. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto sopra indicato, emesso ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., in virtù del rinvio a detta norma dell'art. 676 cod. proc. pen., deve essere, dunque, convertito in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 17