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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2023

Cassazione n. 50490/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. q. di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] dei f.11i [OSCURATO:PERSONA] e Gabriele & c. s.a.s. avverso la ordinanza in data 29.5.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 29.5.2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente del profitto del reato proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sul rilievo che non fosse stata conferita alcuna procura speciale ai difensori necessaria attesa la posizione di terzietà rivestita dal ricorrente, limitatosi alla sola nomina degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino quali difensori di fiducia. o

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite dei medesimi difensori, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 96, 100, 122, 322 e 324 cod. proc. pen., che il deposito telematico dell'istanza di riesame era avvenuta contestualmente all'inoltro della nomina dei difensori, atto questo in sé pienamente sufficiente, in quanto congiunto all'impugnativa, a far ritenere che la procura agli avvocati D'Agostino e Lipari fosse stata espressamente conferita per la richiesta di riesame, dovendosi evincere da tale deposito contestuale la chiara manifestazione di volontà dell'istante di affidare ai suddetti professionisti l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni nella specifica procedura.

3. Con successiva memoria inoltrata via Pec in data 11.9.2023 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA], subentrati ai precedenti difensori, hanno dichiarato congiuntamente al proprio assistito che ha anch'esso sottoscritto materialmente l'atto, di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta personalmente dall'istante [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

Al pagamento delle spese processuali deve perciò aggiungersi, non emergendo elementi che consentano di ritenere che l'impugnativa sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il versamento di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle Ammende, nella cui liquidazione occorre tener conto del fatto che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad importo determinato in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai criteri ordinari seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso f--------,PiaF—Fi-iattnritVe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. q. di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] dei f.11i [OSCURATO:PERSONA] e Gabriele & c. s.a.s. avverso la ordinanza in data 29.5.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29.5.2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente del profitto del reato proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sul rilievo che non fosse stata conferita alcuna procura speciale ai difensori necessaria attesa la posizione di terzietà rivestita dal ricorrente, limitatosi alla sola nomina degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino quali difensori di fiducia. o 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite dei medesimi difensori, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 96, 100, 122, 322 e 324 cod. proc. pen., che il deposito telematico dell'istanza di riesame era avvenuta contestualmente all'inoltro della nomina dei difensori, atto questo in sé pienamente sufficiente, in quanto congiunto all'impugnativa, a far ritenere che la procura agli avvocati D'Agostino e Lipari fosse stata espressamente conferita per la richiesta di riesame, dovendosi evincere da tale deposito contestuale la chiara manifestazione di volontà dell'istante di affidare ai suddetti professionisti l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni nella specifica procedura. 3. Con successiva memoria inoltrata via Pec in data 11.9.2023 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA], subentrati ai precedenti difensori, hanno dichiarato congiuntamente al proprio assistito che ha anch'esso sottoscritto materialmente l'atto, di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta personalmente dall'istante [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi valida ed efficace: pertanto, considerato che la rinuncia all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto agli oneri del presente procedimento, il principio della soccombenza che naturalmente consegue all'esito dell'impugnazione ex art. 616 cod. proc. pen. deve essere mitigato, con riferimento alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende. Al pagamento delle spese processuali deve perciò aggiungersi, non emergendo elementi che consentano di ritenere che l'impugnativa sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il versamento di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle Ammende, nella cui liquidazione occorre tener conto del fatto che la tempestiva comunicazione della rinuncia ha comunque precluso la disamina del fondamento dell'impugnazione, pervenendosi così ad importo determinato in via equitativa in misura più contenuta rispetto ai criteri ordinari seguiti in presenza di ricorso inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso f--------,PiaF—Fi-iattnritVe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 in favore della Cassa
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