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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 30607/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16176/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA]- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di L’Aquila n. 755/2020 , pubblicato il 9.12.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la liquidazione dell’indennizzo ex legge Pinto per l’irragionevole durata di un processo penale, conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato in data 11.5.2019.

Il Consigliere delegato ha ritenuto inammissibili le domande, con provvedimento riformato in sede di Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] opposizione dalla Corte aquilana, che ha stabilito che il processo presupposto aveva avuto una durata complessiva di sei anni, decorrenti dalla comunicazione della chiusura indagini a carico degli ricorrenti, spettando quindi un indennizzo di € 1500,00 per ciascuna parte per il danno non patrimoniale, nulla potendo riconoscersi per danno patrimoniale, poiché la perdita delle commesse cagionata dalle indagini penali, aveva danneggiato solo la [OSCURATO:PERSONA], di cui gli opponenti erano amministratori e soci, e non i ricorrenti.

Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della giustizia ha formulato ricorso incidentale in cinque motivi.

2. Il primo motivo d el ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2, comma 2 bis, L. 89/2001, sostenendo che la durata del processo presupposto andava calcolata non dalla comunicazione della chiusura delle indagini, ma dall’esecuzione del provvedimento di sequestro presso il Comune di Scanzano.

Il motivo è infondato.

L’originaria formulazione dell’art. 2, comma 2 bis, individuava il dies a quo di durata del processo penale, ai fini dell’equa riparazione, nel momento in cui l’interessato avesse acquisito la qualità di imputato, considerando irrilevante il periodo anteriore in cui, pur a conoscenza della sottoposizione a procedimento penal e, questi non fosse stato ancora rinviato a giudizio.

Successivamente la Corte costituzionale, sulla scia delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, ha evidenziato che l'art. 6 CEDU impone di tenere conto anche del periodo che segue la comunicazione ufficiale, proveniente dall'autorità competente, dell'accusa di avere commesso un reato, essendo indubbio che tale comunicazione rilevi come fonte di un possibile pregiudizio non patrimoniale protrattosi fino al definitivo accertamento della responsabilità (Corte cos. 148/2015).

Di conseguenza, ai fini delcalcolo della durata del processo penale presupposto, si deve considerare non il periodo a partire dal quale l’interessato abbia assunto la qualità formale di imputato o abbia avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, ma il momento in cui, in seguito di una comunicazione dell'autorità giudiziaria, abbia avuto conoscenza del procedimento penale instaurato nei suoi confronti.

Infondatamente il ricorrenti sostengono che debba considerarsi la mera rilevanza esterna e la risonanza di un sequestro documentale presso il Comune di Canzano, quali fonte di possibili pregiudizi non patrimoniali: tale provvedimento non comporta automaticamente l’assunzione della qualità di indagato, né postula la formulazione di un’accusa penale e la sua formale comunicazione all’interessato, non assumendo di per sé rilievo ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex L. 89/2001.

Né è dedotto che, unitamente alla notifica del sequestro, i ricorrenti fossero stati destinatari di una comunicazione formale della pendenza di indagini a loro carico. 3.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 bis, comma secondo, L. 89/2001, per aver la Corte d’appello ritenuto che i ricorrenti fossero privi di legittimazione attiva per la richiesta di danno patrimoniale, pur avendo lamentato un danno diretto a causa delle ricadute negative sulla loro attività professionale determinate dalla perdita di commesse da parte della società di cui erano soci.

Il motivo è inammissibile.

La censura si limita a richiamare principi consolidati di questa Corte circa l’indennizzabilità del danno patrimoniale ex L. 89/2001, senza efficacemente contrastare l’affermazione della Corte di merito secondo cui era stato dedotto un pregiudizio riguardante la sola sfera della società: il ricorso non riproduce il contenuto delle richieste di danno formulate nel giudizio di merito, difettando la stessa adeguata illustrazione di quali perdite si fossero concretamente – e non solo in astra tto - ripercosse nella sfera dei ricorrenti o sulla loro attività professionale e quali elementi ne comprovassero – come ha posto in rilievo la Corte distrettuale - la derivazione causale dalla revoca delle commesse affidate alla società di cui essi eranosoci.

Risulta in altri termini disattesa la necessità che il ricorso si articoli in censure specifiche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in modo da consentire l’esame delle questioni.

Peraltro, l’irragionevole durata del processo può porsi a fondamento di autonome ricadute pregiudizievoli nella sfera delle società commerciali e dei soci, ma il danno prodottosi in capo alle prime non necessariamente si riverbera nella sfera dei secondi, in assenza di specifica allegazione e prova ad opera degli interessati.

4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c., per aver la Corte compensato le spese, sebbene i ricorrenti non potessero considerarsi soccombenti se non che per la fase monitoria, il cui esito era stato ribaltato con l’ordinanza, mancando in ogni caso le gravi ed eccezionali ragioni giustificative previste dalla norma.

Il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi.

A differenza di quanto si sostiene in ricorso, la compensazione è stata disposta in virtù dell’accoglimento solo parziale della domanda di indennizzo, essendo stata respinta la richiesta di indennizzo per il pregiudizio non di natura economica.

La Corte non ha dichiarato sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma secondo, c.p.c., nella formulazione risultante dalla pronuncia 77/2018 della Corte costituzionale, né il ricorso censura la decisione sotto il profilo dell’eventuale insussistenza di tale soccombenza in ragione dell’accoglimento parziale della domanda.

5. Il primo m otivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendo che erroneamente sia stata reputata applicabile la sospensione feriale dei termini, senza tener conto degli effetti della novella del 2012 la quale ha previsto chela domanda di equo indennizzo, se respinta, non è più proponibile anche ove non sia ancora maturato il termine semestraledi decadenza, il che dovrebbe portare ad assimilare tale termine a quelli di carattere sostanziale.

Il secondo motivo denuncia – sotto altro profilo dell’art. 4 L. 89/2001, assumendo che sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento di cui alla legge n. 89/2001, posto che il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, restando esclusa la sospensione feriale del termine di proponibilità della domanda.

Il terzo motivo denuncia nuovamente la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, nella parte in cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare.

Si deduce che, data la disposta riduzione per legge del termine per impugnare, a quest’ultimo potrebbe non risultare applicabile la sospensione feriale dei termini, invece invocabile per il termine decadenziale per la proposizione della domanda di equo indennizzo.

Il quarto motivo infine lamenta, sempre in relazione all’art. 4 L. 89/2001, l'erronea applicazione della sospensione feriale dei termini sostenendosi la necessità di una sua interpretazione adeguatrice, in ragione della peculiare struttura che il legislatore ha dato al procedimento, conformandolo alle regole del procedimento monitorio, connotato da una speditezza incompatibile con la proroga dei termini in periodo feriale.

Il quinto motivo, denunciando la violazione dell’art 4, L. 89/2001, sostenendo che, potendo l’indennizzo esser richiesto anche mediante la mediazione facoltativa e potendo detta procedura essere avviata anche senza l’assistenza di un difensore, ne discenderebbe l’inapplicabilità della sospensione stessa.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

È insegnamento costante di questa Corte che, "poiché fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

Tale sospensione si applica -in particolare - al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423/2016; Cass. n. 10595/2016; Cass. n. 26423/2016).

Le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso non possono esserein alcun modo condivise.

La semplificazione del procedimento non osta all'operatività della L. 742/1969, che trova pacifica applicazione anche ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, oltre che ai giudizi nei quali appaiono particolarmente accentuate le esigenze di celerità e snellezza delle regole processuali, quale ad es. il procedimentosommario di cognizione.

Nessun rilievo ha la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari ed in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza.

La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che deponea favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di sceltediscrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con ilprofilo in discussione.

Neppure la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. o l'impossibilità di riproporre la domanda, se respinta anche per ragioni di rito, adducono argomenti in favore della tesi del Ministero: detta sospensione opera anche per i termini delle impugnazioni ordinarie, che sono ugualmente improponibili se già dichiarate improcedibili o inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.).

Sono quindi respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese processuali.

Essendo il procedimento ex L. 81/2001 esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M. respinge sia il ricorso principale che quello incidenta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16176/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA]- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di L’Aquila n. 755/2020 , pubblicato il 9.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la liquidazione dell’indennizzo ex legge Pinto per l’irragionevole durata di un processo penale, conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato in data 11.5.2019. Il Consigliere delegato ha ritenuto inammissibili le domande, con provvedimento riformato in sede di Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] opposizione dalla Corte aquilana, che ha stabilito che il processo presupposto aveva avuto una durata complessiva di sei anni, decorrenti dalla comunicazione della chiusura indagini a carico degli ricorrenti, spettando quindi un indennizzo di € 1500,00 per ciascuna parte per il danno non patrimoniale, nulla potendo riconoscersi per danno patrimoniale, poiché la perdita delle commesse cagionata dalle indagini penali, aveva danneggiato solo la [OSCURATO:PERSONA], di cui gli opponenti erano amministratori e soci, e non i ricorrenti. Per la cassazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della giustizia ha formulato ricorso incidentale in cinque motivi. 2. Il primo motivo d el ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2, comma 2 bis, L. 89/2001, sostenendo che la durata del processo presupposto andava calcolata non dalla comunicazione della chiusura delle indagini, ma dall’esecuzione del provvedimento di sequestro presso il Comune di Scanzano. Il motivo è infondato. L’originaria formulazione dell’art. 2, comma 2 bis, individuava il dies a quo di durata del processo penale, ai fini dell’equa riparazione, nel momento in cui l’interessato avesse acquisito la qualità di imputato, considerando irrilevante il periodo anteriore in cui, pur a conoscenza della sottoposizione a procedimento penal e, questi non fosse stato ancora rinviato a giudizio. Successivamente la Corte costituzionale, sulla scia delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria, ha evidenziato che l'art. 6 CEDU impone di tenere conto anche del periodo che segue la comunicazione ufficiale, proveniente dall'autorità competente, dell'accusa di avere commesso un reato, essendo indubbio che tale comunicazione rilevi come fonte di un possibile pregiudizio non patrimoniale protrattosi fino al definitivo accertamento della responsabilità (Corte cos. 148/2015). Di conseguenza, ai fini delcalcolo della durata del processo penale presupposto, si deve considerare non il periodo a partire dal quale l’interessato abbia assunto la qualità formale di imputato o abbia avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, ma il momento in cui, in seguito di una comunicazione dell'autorità giudiziaria, abbia avuto conoscenza del procedimento penale instaurato nei suoi confronti. Infondatamente il ricorrenti sostengono che debba considerarsi la mera rilevanza esterna e la risonanza di un sequestro documentale presso il Comune di Canzano, quali fonte di possibili pregiudizi non patrimoniali: tale provvedimento non comporta automaticamente l’assunzione della qualità di indagato, né postula la formulazione di un’accusa penale e la sua formale comunicazione all’interessato, non assumendo di per sé rilievo ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex L. 89/2001. Né è dedotto che, unitamente alla notifica del sequestro, i ricorrenti fossero stati destinatari di una comunicazione formale della pendenza di indagini a loro carico. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 bis, comma secondo, L. 89/2001, per aver la Corte d’appello ritenuto che i ricorrenti fossero privi di legittimazione attiva per la richiesta di danno patrimoniale, pur avendo lamentato un danno diretto a causa delle ricadute negative sulla loro attività professionale determinate dalla perdita di commesse da parte della società di cui erano soci. Il motivo è inammissibile. La censura si limita a richiamare principi consolidati di questa Corte circa l’indennizzabilità del danno patrimoniale ex L. 89/2001, senza efficacemente contrastare l’affermazione della Corte di merito secondo cui era stato dedotto un pregiudizio riguardante la sola sfera della società: il ricorso non riproduce il contenuto delle richieste di danno formulate nel giudizio di merito, difettando la stessa adeguata illustrazione di quali perdite si fossero concretamente – e non solo in astra tto - ripercosse nella sfera dei ricorrenti o sulla loro attività professionale e quali elementi ne comprovassero – come ha posto in rilievo la Corte distrettuale - la derivazione causale dalla revoca delle commesse affidate alla società di cui essi eranosoci. Risulta in altri termini disattesa la necessità che il ricorso si articoli in censure specifiche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in modo da consentire l’esame delle questioni. Peraltro, l’irragionevole durata del processo può porsi a fondamento di autonome ricadute pregiudizievoli nella sfera delle società commerciali e dei soci, ma il danno prodottosi in capo alle prime non necessariamente si riverbera nella sfera dei secondi, in assenza di specifica allegazione e prova ad opera degli interessati. 4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c., per aver la Corte compensato le spese, sebbene i ricorrenti non potessero considerarsi soccombenti se non che per la fase monitoria, il cui esito era stato ribaltato con l’ordinanza, mancando in ogni caso le gravi ed eccezionali ragioni giustificative previste dalla norma. Il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi. A differenza di quanto si sostiene in ricorso, la compensazione è stata disposta in virtù dell’accoglimento solo parziale della domanda di indennizzo, essendo stata respinta la richiesta di indennizzo per il pregiudizio non di natura economica. La Corte non ha dichiarato sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma secondo, c.p.c., nella formulazione risultante dalla pronuncia 77/2018 della Corte costituzionale, né il ricorso censura la decisione sotto il profilo dell’eventuale insussistenza di tale soccombenza in ragione dell’accoglimento parziale della domanda. 5. Il primo m otivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendo che erroneamente sia stata reputata applicabile la sospensione feriale dei termini, senza tener conto degli effetti della novella del 2012 la quale ha previsto chela domanda di equo indennizzo, se respinta, non è più proponibile anche ove non sia ancora maturato il termine semestraledi decadenza, il che dovrebbe portare ad assimilare tale termine a quelli di carattere sostanziale. Il secondo motivo denuncia – sotto altro profilo dell’art. 4 L. 89/2001, assumendo che sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento di cui alla legge n. 89/2001, posto che il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, restando esclusa la sospensione feriale del termine di proponibilità della domanda. Il terzo motivo denuncia nuovamente la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, nella parte in cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare. Si deduce che, data la disposta riduzione per legge del termine per impugnare, a quest’ultimo potrebbe non risultare applicabile la sospensione feriale dei termini, invece invocabile per il termine decadenziale per la proposizione della domanda di equo indennizzo. Il quarto motivo infine lamenta, sempre in relazione all’art. 4 L. 89/2001, l'erronea applicazione della sospensione feriale dei termini sostenendosi la necessità di una sua interpretazione adeguatrice, in ragione della peculiare struttura che il legislatore ha dato al procedimento, conformandolo alle regole del procedimento monitorio, connotato da una speditezza incompatibile con la proroga dei termini in periodo feriale. Il quinto motivo, denunciando la violazione dell’art 4, L. 89/2001, sostenendo che, potendo l’indennizzo esser richiesto anche mediante la mediazione facoltativa e potendo detta procedura essere avviata anche senza l’assistenza di un difensore, ne discenderebbe l’inapplicabilità della sospensione stessa. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. È insegnamento costante di questa Corte che, "poiché fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso. Tale sospensione si applica -in particolare - al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423/2016; Cass. n. 10595/2016; Cass. n. 26423/2016). Le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso non possono esserein alcun modo condivise. La semplificazione del procedimento non osta all'operatività della L. 742/1969, che trova pacifica applicazione anche ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, oltre che ai giudizi nei quali appaiono particolarmente accentuate le esigenze di celerità e snellezza delle regole processuali, quale ad es. il procedimentosommario di cognizione. Nessun rilievo ha la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari ed in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che deponea favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di sceltediscrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con ilprofilo in discussione. Neppure la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. o l'impossibilità di riproporre la domanda, se respinta anche per ragioni di rito, adducono argomenti in favore della tesi del Ministero: detta sospensione opera anche per i termini delle impugnazioni ordinarie, che sono ugualmente improponibili se già dichiarate improcedibili o inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.). Sono quindi respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese processuali. Essendo il procedimento ex L. 81/2001 esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. respinge sia il ricorso principale che quello incidenta
Sentenza Cassazione n. 30607/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris