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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 29002/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 13/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la pronuncia in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, in data 31 ottobre 2024, il Tribunale di Asti ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sette di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 651, 341-bis, 337 cod. pen., riuniti nel vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.2. -Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vita, ha proposto ricorso, articolato in sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge in relazione all'art. 651 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione.

La Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale nonostante l'iniziale richiesta degli operanti fosse esclusivamente rivolta all'esibizione di un documento d'identità e nonostante l'odierno ricorrente abbia successivamente ottemperato all'invito.

Sono state travisate le dichiarazioni della teste Servetti, mentre il supporto video su cui è fondata la condanna non documenta la percezione della condotta lesiva.

2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione.

La Corte d'appello ha valutato esclusivamente i precedenti penali ascritti all'imputato, ritenendoli ostativi, senza procedere ad una valutazione complessiva delle modalità della condotta, che tenga conto della limitata offensività dei fatti e della concentrazione temporale delle azioni contestate.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 341-bis cod. pen.

Difetta l'elemento oggettivo della percezione dell'offesa da parte di almeno due soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA].

Sono state valorizzate, al riguardo, dichiarazioni testimoniali ipotetiche, che non individuano i soggetti presenti, la loro collocazione e la reale percezione delle espressioni contestate.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen.

La sentenza impugnata ha indebitamente dilatato il concetto di minaccia, attribuendo tale valenza ad una espressione oggettivamente neutra - «chiamo un amico, ti faccio vedere io"» - senza verificarne la concretezza, né la effettiva idoneità a coartare l'azione dei pubblici ufficiali.

2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, disposta senza alcuna valutazione aggiornata della prognosi rieducativa del ricorrente, sulla base di un ,non consentito automatismo.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 598-bis cod. proc. pen., per l'omessa liquidazione dei compensi in favore del difensore dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il giudizio di appello. 2La Corte territoriale ha ritenuto che l'istanza di liquidazione e le conclusioni scritte fossero tardive per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., che invece riguarda le memorie di replica, sulla base di una motivazione meramente apparente.

Sussiste l'interesse al ricorso, sul punto, in quanto il provvedimento incide sui diritti patrimoniali del difensore e, indirettamente, sui diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'omessa liquidazione dei compensi in favore del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo propone una alternativa e non consentita lettura delle risultanze processuali, sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità (per tutte, v.

Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

La sentenza ha ricostruito compiutamente e senza distonie logiche la sequenza delle azioni e reazioni rilevanti: dalla richiesta al [OSCURATO:PERSONA] di esibire il documento identificativo; alla risposta dello stesso di non averlo con sé; alla conseguente richiesta, da parte degli operanti, di declinare le generalità; al rifiuto opposto dal ricorrente, superato solo successivamente, all'atto dell'arrivo di una pattuglia di supporto.

Da tanto si evince come il rifiuto di fornire le generalità da parte del ricorrente si sia protratto per un apprezzabile lasso temporale, sicché è stata fatta corretta applicazione del consolidato orientamento in forza del quale il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identità del soggetto fosse agevolmente accertabile per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione; ciò in quanto la ratio della previsione incriminatrice è quella di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Leone, Rv. 285884 - 01; Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262644 - 01). 3Il motivo è al riguardo generico, avendo il difensore omesso di considerare l'intervallo di tempo decorso dalla iniziale richiesta fino al sopraggiungere della pattuglia di supporto.

Anche il preteso travisamento dei dati probatori - in particolare, della deposizione del teste Servetti e delle videoriprese - è dedotto con rilievi del tutto generici, di tenore meramente confutativo.

Per contro, nel caso - che qui ricorre - di cosiddetta "doppia conforme", in cui le sentenze dei gradi di merito si saldano a formare un unitario corpo argomentativo, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra le molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).

3. Il secondo motivo, inerente al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., è anzitutto aspecifico.

La sentenza è sul punto adeguatamente motivata con riferimento alle connotazioni oggettive della condotta, apprezzata complessivamente, anche alla luce del video prodotto, come provocatoria e dileggiante nei confronti delle operanti, in qualità di donne appartenenti all'Arma dei Carabinieri, nonché verbalmente aggressiva anche nei confronti dei militari intervenuti in un successivo momento.

Inoltre, si è dato atto della presenza di plurimi precedenti della stessa indole, per cui è integrato il requisito ostativo della abitualità.

Ed invero, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero_ plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola. (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01)

4. Il terzo motivo è declinato in fatto e comunque manifestamente infondato. 4La sentenza ha dato conto della presenza fisica di più persone, certamente estranee alla pubblica amministrazione, all'interno del bar: «tanti clienti nel locale» e anche «colleghi di lavoro» dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che furono identificati.

Il ricorrente, secondo le dichiarazioni della teste Servetti, veniva sentito «urlare parolacce», come da riprese audiovisive realizzate dagli stessi Carabinieri.

La sentenza motiva adeguatamente sulla percezione delle espressioni lesive dell'onorabilità degli agenti da parte di soggetti diversi dagli operanti ivi presenti per motivi di servizio.

E' dunque integrato l'elemento costitutivo della offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale, avvenuta alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi solo quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni: ciò perché il requisito della pluralità di persone è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - 01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 - 01).

5. Il quarto motivo ripropone una doglianza, anch'essa versata in fatto, sull'idoneità della minaccia profferita dal [OSCURATO:PERSONA] ad integrare gli estremi del reato previsto dall'articolo 337 cod. pen.

La Corte di merito, con motivazione stringata ma esaustiva, ha ritenuto l'espressione «chiamo un mio amico, ti faccio vedere io», pronunciata con tono alterato dall'imputato, non suscettibile di essere ridimensionata a mera espressione di intemperanza, ed idonea a coartare, nella sua potenza allusiva, la libertà di azione del pubblico ufficiale.

Va invero considerato che, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666 - 01).

6. Il quinto motivo è inammissibile perché genericamente formulato e, in parte, anche per difetto devolutivo.

Si contesta l'insufficiente motivazione, per "mancata valutazione aggiornata sulla prognosi rieducativa", della conferma delle revoche della 5sospensione condizionale disposta nella sentenza di primo grado, l'una obbligatoria, ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. proc. pen., l'altra facoltativa, ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di Appello ha confermato la valutazione del primo giudice, quanto alla revoca obbligatoria, ritenendola conforme alla legge, per essere stata la sospensione condizionale concessa più di due volte, sicché la motivazione sul punto non è assente.

Quanto alla revoca facoltativa della sospensione, la censura non risultava dedotta come specifico motivo di appello.

7. Il sesto motivo di ricorso è, invece, fondato.

7.1. La Corte di appello ha denegato la liquidazione dei compensi in favore del difensore, designato dall'imputato quale patrocinatore a spese dello Stato, per la ritenuta tardività della presentazione della relativa richiesta, rispetto al termine di cinque giorni liberi previsto dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Tale disposizione contempla la possibilità per le parti di presentare motivi nuovi e memorie oltre che memorie di replica, queste ultime nel detto termine di cinque giorni, ma a tali atti non è per certo assimilabile la richiesta di liquidazione del compenso defensionale.

Occorre, invero, considerare che la norma indicata attiene esclusivamente alla regolamentazione del contraddittorio cartolare nel giudizio di appello, in cui i termini sono stabiliti secondo una precisa scansione, perché il loro rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio stesso tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 18483 del 29/3/2022, Della Mina, Rv. 283262 e, nello stesso senso, Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 - 01).

In , tale sequenza, tipica del contraddittorio sulla regiudicanda, non si inserisce, tuttavia, per struttura e funzione, la richiesta di liquidazione dei compensi, che è necessaria per il principio di domanda ed è funzionale a remunerare il difensore per l'assistenza prestata.

7.2. Al riguardo, non è pertinente il richiamo ai principi affermati dalla sentenza Sez. 6, n. 10022 del 6/2/2025, Altese, Rv. 287766 - 02, che la Corte di appello ha ritenuto estensibili anche alle istanze di liquidazione.

La sentenza Altese ha invero affermato che, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese. 6In realtà, la pronuncia ha osservato, in parte motiva, che «[c]on riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione».

Si tratta di un'espressione dell'indirizzo, che riguarda tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, secondo cui la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile deve ritenersi non spettante quando la stessa non abbia fornito alcun contributo alla decisione, né contrastato specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 5, n. 49289 del 15/11/2023, P., Rv. 285560 - 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01).

Parimenti, non è pertinente al tema neanche il riferimento contenuto in sentenza all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale, agli effetti dell'art. 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni, proprio perché norma riferita alla condanna alle spese in favore della parte civile (su cui v.

Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01 la quale ha affermato che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.)

7.3. Altro tema è quello - posto dal ricorrente - della liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che trova il proprio specifico statuto regolativo negli artt. 82 e ss. d.P.R. n. 115 del 2002, i quali prevedono che ad essa si provveda con decreto, che è atto autonomo rispetto alla sentenza e prescinde dall'esito della lite.

Anzitutto, il contraddittorio previsto in relazione al subprocedimento che ha impulso dalla richiesta di liquidazione è "postumo", stabilendo l'art. 82, comma 3, d.P.R. cit., che "il decreto di pagamento" è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Nella giurisprudenza civile si è precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto 7dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 2, Ord. n. 10136 del 16/04/2021 (Rv. 661033 - 01) Il primo comma dell'art. 83 d.P.R. cit. stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del medesimo Testo unico.

Il secondo comma dell'art. 83 cit. prevede che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; mentre il successivo comma 3-bis precisa che il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Dunque non vi è previsione di un termine perentorio per la richiesta e il referente temporale previsto per l'adozione del decreto - correlato alla decisione della fase processuale — ha funzione meramente impulsiva o acceleratoria.

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza civile, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. cit. non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Cass. civ. Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019, Rv. 655237 - 01).

Secondo tale decisione, con l'interpolazione dell'art. 83, cit., per effetto del comma 3-bis, si è inserito nel tessuto della norma un referente temporale per l'adozione del decreto di pagamento che è essenzialmente finalizzato a razionalizzare il sistema.

L'obiettivo è quello di incentivare liquidazioni tempestive, senza che ciò possa determinare la consunzione della potestas decidendi del giudice qualora l'istanza di liquidazione venga presentata dopo la definizione del processo e comunque una volta conclusa la causa cui si riferisce l'attività professionale per la quale si è chiesta la liquidazione. 8In tal senso orienta anzitutto la lettera della disposizione, posto che l'art. 83, comma 3 -bis, cit. non contempla alcuna esplicita decadenza, diversamente dall'art. 71 dello stesso d.P.R., che, per l'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, prevede invece che essa debba essere definita entro cento giorni dal compimento delle operazioni a pena di decadenza.

Sul piano sistematico si è osservato, nella citata sentenza della Cassazione civile, che la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'insorgenza di un rapporto diretto tra il difensore e lo Stato, al quale le parti rimangono estranee.

E, del resto, la possibilità che la liquidazione avvenga dopo la pronuncia della sentenza è espressamente contemplata dall'art. 83, comma 2, cit., il quale stabilisce: a) che la liquidazione dei compensi maturati per il giudizio di cassazione debba essere effettuata dal giudice del rinvio ovvero da chi ha pronunciato la sentenza divenuta cosa giudicata; b) che il giudice possa provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione sia stato pronunciato dopo la loro conclusione.

8. La sentenza va dunque annullata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, perché provveda sulla avanzata richiesta di liquidazione.

Inammissibili, di contro, devono ritenersi i residui motivi di ricorsop P.Q.M.

Annulla senza rinvi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 13/01/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, in data 31 ottobre 2024, il Tribunale di Asti ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sette di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 651, 341-bis, 337 cod. pen., riuniti nel vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.2. -Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vita, ha proposto ricorso, articolato in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge in relazione all'art. 651 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale nonostante l'iniziale richiesta degli operanti fosse esclusivamente rivolta all'esibizione di un documento d'identità e nonostante l'odierno ricorrente abbia successivamente ottemperato all'invito. Sono state travisate le dichiarazioni della teste Servetti, mentre il supporto video su cui è fondata la condanna non documenta la percezione della condotta lesiva. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione. La Corte d'appello ha valutato esclusivamente i precedenti penali ascritti all'imputato, ritenendoli ostativi, senza procedere ad una valutazione complessiva delle modalità della condotta, che tenga conto della limitata offensività dei fatti e della concentrazione temporale delle azioni contestate. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 341-bis cod. pen. Difetta l'elemento oggettivo della percezione dell'offesa da parte di almeno due soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA]. Sono state valorizzate, al riguardo, dichiarazioni testimoniali ipotetiche, che non individuano i soggetti presenti, la loro collocazione e la reale percezione delle espressioni contestate. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. La sentenza impugnata ha indebitamente dilatato il concetto di minaccia, attribuendo tale valenza ad una espressione oggettivamente neutra - «chiamo un amico, ti faccio vedere io"» - senza verificarne la concretezza, né la effettiva idoneità a coartare l'azione dei pubblici ufficiali. 2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, disposta senza alcuna valutazione aggiornata della prognosi rieducativa del ricorrente, sulla base di un ,non consentito automatismo. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 598-bis cod. proc. pen., per l'omessa liquidazione dei compensi in favore del difensore dell'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per il giudizio di appello. 2La Corte territoriale ha ritenuto che l'istanza di liquidazione e le conclusioni scritte fossero tardive per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., che invece riguarda le memorie di replica, sulla base di una motivazione meramente apparente. Sussiste l'interesse al ricorso, sul punto, in quanto il provvedimento incide sui diritti patrimoniali del difensore e, indirettamente, sui diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'omessa liquidazione dei compensi in favore del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo propone una alternativa e non consentita lettura delle risultanze processuali, sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, in violazione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità (per tutte, v. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). La sentenza ha ricostruito compiutamente e senza distonie logiche la sequenza delle azioni e reazioni rilevanti: dalla richiesta al [OSCURATO:PERSONA] di esibire il documento identificativo; alla risposta dello stesso di non averlo con sé; alla conseguente richiesta, da parte degli operanti, di declinare le generalità; al rifiuto opposto dal ricorrente, superato solo successivamente, all'atto dell'arrivo di una pattuglia di supporto. Da tanto si evince come il rifiuto di fornire le generalità da parte del ricorrente si sia protratto per un apprezzabile lasso temporale, sicché è stata fatta corretta applicazione del consolidato orientamento in forza del quale il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identità del soggetto fosse agevolmente accertabile per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione; ciò in quanto la ratio della previsione incriminatrice è quella di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Leone, Rv. 285884 - 01; Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262644 - 01). 3Il motivo è al riguardo generico, avendo il difensore omesso di considerare l'intervallo di tempo decorso dalla iniziale richiesta fino al sopraggiungere della pattuglia di supporto. Anche il preteso travisamento dei dati probatori - in particolare, della deposizione del teste Servetti e delle videoriprese - è dedotto con rilievi del tutto generici, di tenore meramente confutativo. Per contro, nel caso - che qui ricorre - di cosiddetta "doppia conforme", in cui le sentenze dei gradi di merito si saldano a formare un unitario corpo argomentativo, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra le molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). 3. Il secondo motivo, inerente al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., è anzitutto aspecifico. La sentenza è sul punto adeguatamente motivata con riferimento alle connotazioni oggettive della condotta, apprezzata complessivamente, anche alla luce del video prodotto, come provocatoria e dileggiante nei confronti delle operanti, in qualità di donne appartenenti all'Arma dei Carabinieri, nonché verbalmente aggressiva anche nei confronti dei militari intervenuti in un successivo momento. Inoltre, si è dato atto della presenza di plurimi precedenti della stessa indole, per cui è integrato il requisito ostativo della abitualità. Ed invero, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero_ plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola. (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01) 4. Il terzo motivo è declinato in fatto e comunque manifestamente infondato. 4La sentenza ha dato conto della presenza fisica di più persone, certamente estranee alla pubblica amministrazione, all'interno del bar: «tanti clienti nel locale» e anche «colleghi di lavoro» dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che furono identificati. Il ricorrente, secondo le dichiarazioni della teste Servetti, veniva sentito «urlare parolacce», come da riprese audiovisive realizzate dagli stessi Carabinieri. La sentenza motiva adeguatamente sulla percezione delle espressioni lesive dell'onorabilità degli agenti da parte di soggetti diversi dagli operanti ivi presenti per motivi di servizio. E' dunque integrato l'elemento costitutivo della offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale, avvenuta alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi solo quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni: ciò perché il requisito della pluralità di persone è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - 01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 - 01). 5. Il quarto motivo ripropone una doglianza, anch'essa versata in fatto, sull'idoneità della minaccia profferita dal [OSCURATO:PERSONA] ad integrare gli estremi del reato previsto dall'articolo 337 cod. pen. La Corte di merito, con motivazione stringata ma esaustiva, ha ritenuto l'espressione «chiamo un mio amico, ti faccio vedere io», pronunciata con tono alterato dall'imputato, non suscettibile di essere ridimensionata a mera espressione di intemperanza, ed idonea a coartare, nella sua potenza allusiva, la libertà di azione del pubblico ufficiale. Va invero considerato che, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666 - 01). 6. Il quinto motivo è inammissibile perché genericamente formulato e, in parte, anche per difetto devolutivo. Si contesta l'insufficiente motivazione, per "mancata valutazione aggiornata sulla prognosi rieducativa", della conferma delle revoche della 5sospensione condizionale disposta nella sentenza di primo grado, l'una obbligatoria, ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. proc. pen., l'altra facoltativa, ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di Appello ha confermato la valutazione del primo giudice, quanto alla revoca obbligatoria, ritenendola conforme alla legge, per essere stata la sospensione condizionale concessa più di due volte, sicché la motivazione sul punto non è assente. Quanto alla revoca facoltativa della sospensione, la censura non risultava dedotta come specifico motivo di appello. 7. Il sesto motivo di ricorso è, invece, fondato. 7.1. La Corte di appello ha denegato la liquidazione dei compensi in favore del difensore, designato dall'imputato quale patrocinatore a spese dello Stato, per la ritenuta tardività della presentazione della relativa richiesta, rispetto al termine di cinque giorni liberi previsto dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. Tale disposizione contempla la possibilità per le parti di presentare motivi nuovi e memorie oltre che memorie di replica, queste ultime nel detto termine di cinque giorni, ma a tali atti non è per certo assimilabile la richiesta di liquidazione del compenso defensionale. Occorre, invero, considerare che la norma indicata attiene esclusivamente alla regolamentazione del contraddittorio cartolare nel giudizio di appello, in cui i termini sono stabiliti secondo una precisa scansione, perché il loro rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio stesso tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 18483 del 29/3/2022, Della Mina, Rv. 283262 e, nello stesso senso, Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664 - 01). In , tale sequenza, tipica del contraddittorio sulla regiudicanda, non si inserisce, tuttavia, per struttura e funzione, la richiesta di liquidazione dei compensi, che è necessaria per il principio di domanda ed è funzionale a remunerare il difensore per l'assistenza prestata. 7.2. Al riguardo, non è pertinente il richiamo ai principi affermati dalla sentenza Sez. 6, n. 10022 del 6/2/2025, Altese, Rv. 287766 - 02, che la Corte di appello ha ritenuto estensibili anche alle istanze di liquidazione. La sentenza Altese ha invero affermato che, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese. 6In realtà, la pronuncia ha osservato, in parte motiva, che «[c]on riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione». Si tratta di un'espressione dell'indirizzo, che riguarda tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, secondo cui la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile deve ritenersi non spettante quando la stessa non abbia fornito alcun contributo alla decisione, né contrastato specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 5, n. 49289 del 15/11/2023, P., Rv. 285560 - 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01). Parimenti, non è pertinente al tema neanche il riferimento contenuto in sentenza all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale, agli effetti dell'art. 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni, proprio perché norma riferita alla condanna alle spese in favore della parte civile (su cui v. Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01 la quale ha affermato che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.) 7.3. Altro tema è quello - posto dal ricorrente - della liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che trova il proprio specifico statuto regolativo negli artt. 82 e ss. d.P.R. n. 115 del 2002, i quali prevedono che ad essa si provveda con decreto, che è atto autonomo rispetto alla sentenza e prescinde dall'esito della lite. Anzitutto, il contraddittorio previsto in relazione al subprocedimento che ha impulso dalla richiesta di liquidazione è "postumo", stabilendo l'art. 82, comma 3, d.P.R. cit., che "il decreto di pagamento" è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. Nella giurisprudenza civile si è precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto 7dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 2, Ord. n. 10136 del 16/04/2021 (Rv. 661033 - 01) Il primo comma dell'art. 83 d.P.R. cit. stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del medesimo Testo unico. Il secondo comma dell'art. 83 cit. prevede che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; mentre il successivo comma 3-bis precisa che il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Dunque non vi è previsione di un termine perentorio per la richiesta e il referente temporale previsto per l'adozione del decreto - correlato alla decisione della fase processuale — ha funzione meramente impulsiva o acceleratoria. Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza civile, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. cit. non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Cass. civ. Sez. 2, n. 22448 del 09/09/2019, Rv. 655237 - 01). Secondo tale decisione, con l'interpolazione dell'art. 83, cit., per effetto del comma 3-bis, si è inserito nel tessuto della norma un referente temporale per l'adozione del decreto di pagamento che è essenzialmente finalizzato a razionalizzare il sistema. L'obiettivo è quello di incentivare liquidazioni tempestive, senza che ciò possa determinare la consunzione della potestas decidendi del giudice qualora l'istanza di liquidazione venga presentata dopo la definizione del processo e comunque una volta conclusa la causa cui si riferisce l'attività professionale per la quale si è chiesta la liquidazione. 8In tal senso orienta anzitutto la lettera della disposizione, posto che l'art. 83, comma 3 -bis, cit. non contempla alcuna esplicita decadenza, diversamente dall'art. 71 dello stesso d.P.R., che, per l'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, prevede invece che essa debba essere definita entro cento giorni dal compimento delle operazioni a pena di decadenza. Sul piano sistematico si è osservato, nella citata sentenza della Cassazione civile, che la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'insorgenza di un rapporto diretto tra il difensore e lo Stato, al quale le parti rimangono estranee. E, del resto, la possibilità che la liquidazione avvenga dopo la pronuncia della sentenza è espressamente contemplata dall'art. 83, comma 2, cit., il quale stabilisce: a) che la liquidazione dei compensi maturati per il giudizio di cassazione debba essere effettuata dal giudice del rinvio ovvero da chi ha pronunciato la sentenza divenuta cosa giudicata; b) che il giudice possa provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione sia stato pronunciato dopo la loro conclusione. 8. La sentenza va dunque annullata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, perché provveda sulla avanzata richiesta di liquidazione. Inammissibili, di contro, devono ritenersi i residui motivi di ricorsop P.Q.M. Annulla senza rinvi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris