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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 07349/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23126-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro S.A.C.B.O. - SOCIETA' PER L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] di trasferimento R.G.N.23126/2019 Cron.

Rep.

Ud.22/01/2025 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 129/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 307/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe volto a far dichiarare l’illegittimità del loro trasferimento e/o della cessione dei loro rapporti di lavoro dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BGY [OSCURATO:PERSONA] srl, con affermazione del diritto a permanere alle dipendenze della prima;

2. la Corte, come il Tribunale, ha ritenuto applicabile la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183 del 2010, “in quanto tutti i ricorrenti avevano impugnato il loro trasferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] con lettera del 9 gennaio 2017, sottoscritta soltanto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e non avevano fornito prova dell’esistenza di alcuna procura ad hoc conferita a quest’ultimo”; la Corte, esaminando le vicende fattuali incontestate e i documenti prodotti, ha ritenuto, “in linea con le statuizioni del giudice di primo grado, che le emergenze di causa non dimostrino affatto l’esistenza di una procura ad hoc (che ovviamente deve essere scritta) con riferimento all’impugnativa del trasferimento comunicato agli appellanti (e impugnato nel presente giudizio) e conferita da questi ultimi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico sottoscrittore della lettera di impugnativa stragiudiziale del trasferimento datata 9 gennaio 2017”;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; hanno resistito con procura le intimate società, comunicando memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito;

1.1. col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604 del 1966 nonché degli artt.1324, 1388, 1392 e 1933 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., criticando la Corte territoriale per non aver ritenuto idonea la comunicazione del 9 gennaio 2017 sottoscritta dal solo difensore a raggiungere lo scopo e gli effetti di impedimento della decadenza previsti dalla legge; in particolare si eccepisce che le società convenute non avevano “mai fatto per tempo alcuna richiesta di esibizione e/o di comunicazione della procura a suo tempo conferita al legale che ha sottoscritto la lettera di impugnazione”;1.2. il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727, 278, 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., “per non avere la Corte di Appello di Brescia, comunque, ritenuto provata – dal contenuto delle comunicazioni del 15.11.2016 a firma dei ricorrenti in relazione all’ambito ed al contesto in cui le stesse sono state elaborate ed inviate all’azienda – la circostanza relativa all’idoneo precedente conferimento del mandato al legale che ha sottoscritto l’impugnazione del trasferimento in data 9.1.2017”; 2.il ricorso non può trovare accoglimento; 2.1.il primo motivo è infondato alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 9650 del 2021, dal quale non vi è ragione didiscostarsi; il citato precedente, al quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito: "L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c."; nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che non fosse dimostrata l’esistenza di una previa procura ad hoc, potendo poi il datore di lavoro contestare in giudizio l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, pur non avendo fatto in precedenza – come invece preteso da parte ricorrente –richiesta di comunicazione o esibizione della procura; 2.2.il secondo motivo è inammissibile perché nelle forme della denuncia di pretese violazioni di legge contesta, nella sostanza, un accertamento di fatto in ordine all’esistenza o meno di una preesistente procura ad impugnare desumibile dalle due lettere del 15 novembre 2016; accertamento di fatto demandato al giudice di merito non censurabile innanzi a questa Corte mediante la prospettazione di errori di diritto, che presuppongono una ricostruzione incontestata delle vicende che hanno condotto al giudizio; 3.conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di controricorso rituale delle società intimate, che si sono limitate a depositare memorie inammissibili in assenza di un rituale controricorso(v.

Cass. n. 4049 del 2023); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23126-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro S.A.C.B.O. - SOCIETA' PER L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] di trasferimento R.G.N.23126/2019 Cron. Rep. Ud.22/01/2025 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 129/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 307/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe volto a far dichiarare l’illegittimità del loro trasferimento e/o della cessione dei loro rapporti di lavoro dalla [OSCURATO:PERSONA] alla BGY [OSCURATO:PERSONA] srl, con affermazione del diritto a permanere alle dipendenze della prima; 2. la Corte, come il Tribunale, ha ritenuto applicabile la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183 del 2010, “in quanto tutti i ricorrenti avevano impugnato il loro trasferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] con lettera del 9 gennaio 2017, sottoscritta soltanto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e non avevano fornito prova dell’esistenza di alcuna procura ad hoc conferita a quest’ultimo”; la Corte, esaminando le vicende fattuali incontestate e i documenti prodotti, ha ritenuto, “in linea con le statuizioni del giudice di primo grado, che le emergenze di causa non dimostrino affatto l’esistenza di una procura ad hoc (che ovviamente deve essere scritta) con riferimento all’impugnativa del trasferimento comunicato agli appellanti (e impugnato nel presente giudizio) e conferita da questi ultimi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico sottoscrittore della lettera di impugnativa stragiudiziale del trasferimento datata 9 gennaio 2017”; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; hanno resistito con procura le intimate società, comunicando memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604 del 1966 nonché degli artt.1324, 1388, 1392 e 1933 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., criticando la Corte territoriale per non aver ritenuto idonea la comunicazione del 9 gennaio 2017 sottoscritta dal solo difensore a raggiungere lo scopo e gli effetti di impedimento della decadenza previsti dalla legge; in particolare si eccepisce che le società convenute non avevano “mai fatto per tempo alcuna richiesta di esibizione e/o di comunicazione della procura a suo tempo conferita al legale che ha sottoscritto la lettera di impugnazione”;1.2. il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727, 278, 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., “per non avere la Corte di Appello di Brescia, comunque, ritenuto provata – dal contenuto delle comunicazioni del 15.11.2016 a firma dei ricorrenti in relazione all’ambito ed al contesto in cui le stesse sono state elaborate ed inviate all’azienda – la circostanza relativa all’idoneo precedente conferimento del mandato al legale che ha sottoscritto l’impugnazione del trasferimento in data 9.1.2017”; 2.il ricorso non può trovare accoglimento; 2.1.il primo motivo è infondato alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 9650 del 2021, dal quale non vi è ragione didiscostarsi; il citato precedente, al quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito: "L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c."; nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che non fosse dimostrata l’esistenza di una previa procura ad hoc, potendo poi il datore di lavoro contestare in giudizio l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, pur non avendo fatto in precedenza – come invece preteso da parte ricorrente –richiesta di comunicazione o esibizione della procura; 2.2.il secondo motivo è inammissibile perché nelle forme della denuncia di pretese violazioni di legge contesta, nella sostanza, un accertamento di fatto in ordine all’esistenza o meno di una preesistente procura ad impugnare desumibile dalle due lettere del 15 novembre 2016; accertamento di fatto demandato al giudice di merito non censurabile innanzi a questa Corte mediante la prospettazione di errori di diritto, che presuppongono una ricostruzione incontestata delle vicende che hanno condotto al giudizio; 3.conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di controricorso rituale delle società intimate, che si sono limitate a depositare memorie inammissibili in assenza di un rituale controricorso(v. Cass. n. 4049 del 2023); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i
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