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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 32637/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, salvo rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, primo comma, n. 1, anche in relazione all'art. 577, primo comma, n. 4, e 612 cod. pen., per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA], per poi colpirlo con pugni al volto, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 15; con l'aggravante dei futili motivi.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto unico, affidando le proprie censure ai quattro motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello agli imputati presso il domicilio da loro dichiarato.

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che gli imputati siano stati regolarmente citati presso lo studio del difensore in seguito al tentativo esperito presso il domicilio dichiarato ex art. 161, connma 4, del codice di rito; la prova del mancato tentativo di notifica del decreto di citazione ai due imputati sarebbe fornita dal fatto che le due p.e.c. di notifica al difensore recano la medesima data del decreto di citazione e le relate di notifica ai due imputati attestano il tentativo in un momento successivo a quello in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Si eccepisce inoltre, in via subordinata, che, a tutto voler concedere, le notifiche avrebbero dovuto essere tre (se non quattro): il difensore ritiene infatti che, dopo il vano tentativo presso il domicilio dichiarato, egli avrebbe dovuto ricevere due notifiche, una per ciascun imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce, ex art. 606, connma 1, lett. d) del codice di rito, la mancata assunzione di prova decisiva, per avere la Corte d'appello ritenuto legittimamente revocata, da parte del Giudice di primo grado, l'ordinanza di ammissione dell'esame dei testi della difesa.

Posto che i testi non sono comparsi in assenza di un legittimo impedimento, i Giudici di merito avrebbero dovuto applicare l'art. 133 cod. proc. pen., prevedendo rimedi quali, ad esempio, l'accompagnamento coattivo degli stessi, anziché escluderli dall'escussione ex art. 468, comma 2, del codice di rito. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione dell'art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] una pena di specie diversa e più grave (due giorni di reclusione) di quella originariamente inflitta (euro 300 di multa). 2.4 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze dedotte in appello e incentrate sulla scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dagli amici della persona offesa.

Si rileva, in particolare, la mancata considerazione, da parte dei Giudici d'appello, delle contraddittorie dichiarazioni dei testi circa il rapporto di gemellarità o di fratellanza dei due imputati. 3.. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è svolta trattazione orale del ricorso Considerato in diritto

1. Il primo, assorbente motivo è fondato.

L'accesso agli atti, imposto dalla natura processuale della questione sollevata (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), conferma che si è proceduto alla notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., prima che venisse tentata la notifica presso il domicilio dichiarato, in tal modo alterando l'ordine processuale imposto dal codice di rito e provocando un'invalidità immediatamente rilevata dal difensore.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 4/07/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, salvo rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, primo comma, n. 1, anche in relazione all'art. 577, primo comma, n. 4, e 612 cod. pen., per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA], per poi colpirlo con pugni al volto, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 15; con l'aggravante dei futili motivi. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto unico, affidando le proprie censure ai quattro motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello agli imputati presso il domicilio da loro dichiarato. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che gli imputati siano stati regolarmente citati presso lo studio del difensore in seguito al tentativo esperito presso il domicilio dichiarato ex art. 161, connma 4, del codice di rito; la prova del mancato tentativo di notifica del decreto di citazione ai due imputati sarebbe fornita dal fatto che le due p.e.c. di notifica al difensore recano la medesima data del decreto di citazione e le relate di notifica ai due imputati attestano il tentativo in un momento successivo a quello in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio. Si eccepisce inoltre, in via subordinata, che, a tutto voler concedere, le notifiche avrebbero dovuto essere tre (se non quattro): il difensore ritiene infatti che, dopo il vano tentativo presso il domicilio dichiarato, egli avrebbe dovuto ricevere due notifiche, una per ciascun imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce, ex art. 606, connma 1, lett. d) del codice di rito, la mancata assunzione di prova decisiva, per avere la Corte d'appello ritenuto legittimamente revocata, da parte del Giudice di primo grado, l'ordinanza di ammissione dell'esame dei testi della difesa. Posto che i testi non sono comparsi in assenza di un legittimo impedimento, i Giudici di merito avrebbero dovuto applicare l'art. 133 cod. proc. pen., prevedendo rimedi quali, ad esempio, l'accompagnamento coattivo degli stessi, anziché escluderli dall'escussione ex art. 468, comma 2, del codice di rito. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione dell'art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] una pena di specie diversa e più grave (due giorni di reclusione) di quella originariamente inflitta (euro 300 di multa). 2.4 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze dedotte in appello e incentrate sulla scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dagli amici della persona offesa. Si rileva, in particolare, la mancata considerazione, da parte dei Giudici d'appello, delle contraddittorie dichiarazioni dei testi circa il rapporto di gemellarità o di fratellanza dei due imputati. 3.. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è svolta trattazione orale del ricorso Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato. L'accesso agli atti, imposto dalla natura processuale della questione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), conferma che si è proceduto alla notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., prima che venisse tentata la notifica presso il domicilio dichiarato, in tal modo alterando l'ordine processuale imposto dal codice di rito e provocando un'invalidità immediatamente rilevata dal difensore. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 4/07/202
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